CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 00370/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela in ordine al delitto di tentata truffa, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Sondrio ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 494 cod. pen.; Preso atto della memoria depositata dal difensore del ricorrente; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento del reato di sostituzione di persona in forma tentata, oltre ad essere caratterizzato da estrema genericità, è manifestamente infondato in quanto in contrasto con il dato normativo. Invero, «Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo quando l'agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti previsti dall'art. 494 cod. pen. senza riuscire nell'altrui induzione in errore, che individua il momento consumativo del reato per il quale non è necessario l'effettivo raggiungimento del vantaggio perseguito dall'agente, attinente al coefficiente psicologico del reato» (Sez. 5, n. 5432 dei 18/12/2020, dep. 2021, Cari, Rv. 280336). Nel caso di specie, come debitamente specificato dalla corte territoriale, la condotta si è perfezionata nella rappresentazione delle false generalità allo scopo di ottenere un risarcimento del danno; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del reato di cui all'art. 494 cod. pen. nella forma tentata, è inammissibile in quanto formulato in forma estremamente generica; Ritenuta, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della soinina di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore Il