CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città con cui l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge per non essere stata applicata la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi non specifici, ma soltanto apparenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione completa e non manifestamente illogica e che omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M