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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1993/1995

ECLI:EU:T:1995:50
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995TO0006_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-6/95 R, Cantine dei colli Berici coop. arl, società cooperativa di diritto italiano, con sede in Lonigo, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 51, rue Albert 1er, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 1, n. 1, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, n. 3151, recante ulteriore deroga, per la campagna 1993/1994, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro della distillazione obbligatoria (GU L 332, pag. 32),

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza In fatto 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 1995, la Cantine dei colli Berici coop. arl ha proposto, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea (in prosieguo: il "Trattato CE"), un ricorso diretto all' annullamento dell' art. 1, n. 1, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, n. 3151, recante ulteriore deroga, per la campagna 1993/1994, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro della distillazione obbligatoria (GU L 332, pag. 32; in prosieguo: il "regolamento n. 3151/94"), nonché una domanda diretta all' annullamento di ogni altro atto con esso connesso e/o da esso presupposto, eccependo incidentalmente, ai sensi dell' art. 184 dello stesso Trattato, l' illegittimità dell' art. 39, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 822/87"), e dell' art. 4, n. 2, quarto trattino, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 17 febbraio 1988, n. 441, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all' art. 39 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87 (GU L 45, pag. 15; in prosieguo: il "regolamento n. 441/88"). 2 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha anche proposto, ai sensi dell' art. 185 del Trattato CE, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione del detto art. 1, n. 1, del regolamento n. 3151/94.

Durante l' audizione delle parti la richiedente ha chiesto che, in subordine, l' oggetto della sua domanda iniziale nel procedimento sommario sia modificato, nel senso che essa chiedeva la sospensione dell' esecuzione della suddetta disposizione solo nella parte in cui essa limita a 140 giorni la proroga del termine impartito ai produttori soggetti alla distillazione obbligatoria per conferire vino da tavola a una distilleria. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 26 gennaio 1995.

Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale l' 8 febbraio 1995, l' istituzione resistente ha sollevato un' eccezione di irricevibilità nel procedimento principale, ai sensi dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. 4 Nell' ambito del procedimento sommario le parti hanno presentato le loro spiegazioni orali il 10 febbraio 1995. 5 L' ambito normativo e i fatti essenziali all' origine della presente controversia, quali risultano dalle memorie depositate dalle parti e dalle spiegazioni orali fornite nel corso dell' audizione, si possono riassumere come segue. 6 La disposizione la cui sospensione è chiesta dalla richiedente, come corretta con rettifica del regolamento n. 3151/94 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee del 30 dicembre 1994 (GU L 341, pag. 76), stabilisce che: "Per la campagna 1993/1994 e in deroga al regolamento (CE) n. 343/94 e all' articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 441/88, i produttori soggetti all' obbligo della distillazione prevista all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono conferire il vino da tavola alle distillerie nel termine massimo di 140 giorni a decorrere dall' 11 settembre 1994 alle seguenti condizioni: ° prezzo d' acquisto del vino da tavola 0,42 ECU/% vol/hl, ° importo dell' aiuto di cui può beneficiare il distillatore: 0, ° prezzo che l' organismo di intervento versa al distillatore per l' alcole greggio di cui è obbligatoria la consegna: 0,75 ECU/% vol/hl". 7 L' ipotesi in cui i produttori di vino da tavola sono soggetti all' obbligo di distillazione è definita in termini generali dall' art. 39 del regolamento n. 822/87, il quale, nel n. 1, primo comma, così dispone: "Qualora, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola". 8 Ai sensi dell' art. 1, n. 6, del regolamento n. 822/87, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1734 (GU L 163, pag. 6), per campagna viticola deve intendersi il periodo compreso fra il 1 settembre di ciascun anno e il 31 agosto dell' anno successivo. 9 Il 15 febbraio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato il regolamento (CE) n. 343/94, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' art. 39 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87 e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9; in prosieguo: il "regolamento n. 343/94"). 10 L' art. 1, n. 2 del regolamento n. 343/94 fissa il quantitativo totale di vino da tavola da distillare, per la campagna 1993/1994, in 18 200 000 hl per l' intera [OSCURATO:PERSONA].

Nel n. 3 lo stesso articolo dispone che il quantitativo da distillare nella regione 4 è di 12 150 000 hl.

Ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 441/88, che delimita le regioni di produzione di cui all' art. 39, n. 3, del regolamento n. 822/87, la regione 4 corrisponde all' Italia.

Il quantitativo da distillare è ripartito fra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione, secondo le regole prescritte dall' art. 39, nn. 4 e 5, del regolamento n. 822/87.

Per ciascun produttore soggetto all' obbligo di distillazione, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola, risultante da una tabella progressiva stabilita in base alla resa per ettaro. 11 L' art. 12, n. 4, del regolamento n. 441/88 dispone quanto segue: "La consegna del vino da tavola avviene entro e non oltre: ° il 31 luglio, quando è effettuata presso una distilleria, ° il 15 luglio, quando è effettuata presso un elaboratore di vino alcolizzato.

La consegna può avvenire anche nei quindici giorni successivi alle date suddette.

In tal caso il prezzo d' acquisto dei quantitativi interessati è diminuito di un importo corrispondente al 50% dell' aiuto fissato per la campagna considerata.

L' aiuto e il prezzo dell' alcole che è ottenuto e che viene consegnato all' organismo d' intervento sono diminuiti dello stesso importo".

Ai sensi del n. 5 dello stesso articolo, le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo la fine della campagna, ossia dopo il 31 agosto. 12 Il 29 aprile 1994 la richiedente ha proposto dinanzi al Tribunale, assieme ad altri 42 produttori della regione Veneto, un ricorso diretto all' annullamento, fra altre norme di regolamento relative alla distillazione obbligatoria nel settore vitivinicolo, dell' art. 1, n. 3, quarto trattino, del regolamento n. 343/94.

La causa, registrata in cancelleria col n.

T-183/94, è tuttora pendente. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato anche in tale causa un' eccezione d' irricevibilità in base all' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.

Il 24 maggio 1994 le ricorrenti hanno proposto una domanda di sospensione dell' esecuzione delle norme di regolamento costituenti oggetto del detto ricorso di annullamento.

Il 25 maggio 1994 le stesse richiedenti hanno ottenuto dal giudice nazionale ([OSCURATO:PERSONA] del Lazio) un provvedimento recante sospensione dell' esecuzione delle norme nazionali relative alla distillazione obbligatoria per la campagna 1993/1994.

Sebbene il Consiglio di Stato italiano abbia accolto, il 16 luglio 1994, l' appello interposto dalle autorità italiane contro il detto provvedimento, le ricorrenti hanno, nel frattempo dichiarato di rinunciare alla loro domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al Tribunale.

Il presidente del Tribunale ha disposto l' 11 luglio 1994 la cancellazione dal ruolo del procedimento T-183/94 R. 13 Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1994, n. 1960, recante deroga, per la campagna 1993/1994, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro delle distillazioni obbligatorie e di sostegno (GU L 198, pag. 96, in prosieguo: il "regolamento n. 1960/94"), ha prorogato una prima volta, in deroga all' art. 12, n. 4, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 441/88, il termine per il conferimento del vino da tavola a una distilleria al 27 agosto 1994.

Ai sensi dell' art. 12, n. 4, secondo comma, del detto regolamento, era ancora possibile conferire vino da tavola a una distilleria entro 15 giorni dalla data indicata, ossia nel caso di specie fino all' 11 settembre, con diminuzione del prezzo d' acquisto di un importo corrispondente al 50% dell' aiuto previsto per la distillazione.

Tale regolamento non è stato impugnato dalla richiedente in sede giurisdizionale. 14 Il regolamento n. 3151/94, il cui art. 1 costituisce oggetto del presente procedimento, è stato emanato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 21 dicembre 1994 per tener conto delle difficoltà peculiari a talune regioni di produzione viticola in cui non era stato possibile ottemperare agli obblighi di consegna entro il termine previsto.

Esso accorda una nuova proroga del termine relativo al conferimento di vino da tavola da parte dei produttori soggetti alla distillazione obbligatoria, nonché del termine relativo alle operazioni di distillazione decise per la campagna 1993/1994, accompagnata da adeguate misure sanzionatorie.

Secondo la richiedente, una domanda diretta alla sospensione dell' applicazione di tale regolamento è stata del pari proposta dai viticoltori della regione Veneto dinanzi al giudice nazionale.

In diritto 15 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CEE, CECA, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, qualora ritenga che le circostanze lo esigano, può disporre la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o adottare i provvedimenti provvisori necessari. 16 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento richiesto.

I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria, nel senso che non devono anticipare la decisione nel merito (v., da ultimo, l' ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-239/94 R, EISA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-703, punto 9).

Argomenti delle parti 17 La richiedente ritiene di essere legittimata a proporre la domanda di provvedimenti provvisori in oggetto poiché la disposizione impugnata, sebbene emanata in forma di regolamento, la riguarda direttamente e individualmente.

Essa sostiene che la detta disposizione mira a stabilire una deroga speciale alle modalità di applicazione dell' art. 39 del regolamento n. 822/87, previste dall' art. 12 del regolamento n. 441/88, e ad estendere l' efficacia dei regolamenti che impongono la distillazione obbligatoria per la campagna vitivinicola 1993/1994.

A suo avviso, essendo soggetta all' obbligo di distillazione per tale campagna, essa è riguardata direttamente e individualmente da una disposizione che ha carattere strumentale rispetto al detto obbligo.

Essa afferma inoltre che la disposizione impugnata è stata emanata dalla [OSCURATO:PERSONA] proprio per disciplinare la situazione dei produttori soggetti, dei quali essa fa parte, che hanno proposto ricorso contro l' obbligo imposto per la campagna 1993/1994, il che, a suo avviso, è confermato dal riferimento fatto, nel quinto 'considerando' del regolamento n. 3151/94, ai motivi peculiari a talune regioni di produzione viticola nelle quali non è stato possibile ottemperare agli obblighi di consegna entro il termine previsto. 18 La richiedente spiega, nell' ambito della modifica dell' oggetto della sua domanda di provvedimenti provvisori, introdotta durante l' audizione del 10 febbraio 1995, che la sospensione dell' esecuzione da essa perseguita deve intendersi come una proroga, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale nel procedimento principale, del termine impartitole dalle norme comunitarie per adempiere i suoi obblighi in materia di distillazione.

La concessione di tale provvedimento provvisorio avrebbe l' effetto di proteggerla dalle sanzioni che le autorità italiane potrebbero infliggerle nel frattempo a motivo dell' inadempimento degli obblighi di cui trattasi, e presenterebbe per essa un interesse manifesto. 19 A proposito del "fumus boni juris", la richiedente deduce in sostanza tre motivi a sostegno del ricorso diretto all' annullamento della disposizione impugnata.

In primo luogo, questa disposizione sarebbe invalida poiché non soddisfa la condizione legale che la distillazione obbligatoria abbia lo scopo di rimediare allo squilibrio della campagna vitivinicola in corso, come prescrive l' art. 39, n. 1, del regolamento n. 822/87.

Siccome la misura di proroga che essa contiene consente l' adempimento dell' obbligo di distillazione relativo alla campagna 1993/1994 in un momento in cui tale campagna è già chiusa e in cui la campagna 1994/1995 è in pieno svolgimento, tale misura non potrebbe essere considerata come uno strumento idoneo al risanamento del mercato nell' ambito della campagna alla quale si riferisce.

Di conseguenza, secondo la richiedente, è in violazione della normativa comunitaria relativa all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo che la disposizione impugnata impone l' esecuzione, nel gennaio 1995, dell' obbligo di distillazione relativo alla campagna 1993/1994, poiché questo provvedimento non potrà più raggiungere il suo scopo, vale a dire l' eliminazione dell' offerta eccedentaria rispetto alla domanda prevista per la detta campagna di commercializzazione.

In secondo luogo, la richiedente sostiene che l' obbligo di distillazione di cui trattasi, così come è stato imposto, è stato stabilito in violazione dei principi di non discriminazione e di tutela del legittimo affidamento, a causa di una iniqua ripartizione dei quantitativi che i produttori interessati devono distillare e della erroneità e illegittimità dei calcoli che sono alla base di detta ripartizione, i quali contengono uno scarto di errore di 8 239 000 hl fra l' entità delle giacenze di vino da tavola prevista per il 1993 e il quantitativo effettivamente giacente.

Secondo la richiedente, il quantitativo attribuito all' Italia era sproporzionato rispetto al quantitativo totale di vino da tavola da distillarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, la presa in considerazione, nell' ambito della campagna 1993/1994, di quantitativi illegittimamente non distillati da vari viticoltori italiani durante la campagna 1992/1993 costituirebbe una grave discriminazione nei confronti dei viticoltori che, come la richiedente, hanno adempiuto i loro obblighi; infine le stime in base alle quali sono stati calcolati gli obblighi di distillazione imposti ai produttori italiani sarebbero state falsate dalla mancanza di idonei meccanismi di misurazione e di valutazione della resa per ettaro per quanto riguarda la regione 4 (Italia).

In terzo luogo, la richiedente deduce che la normativa di cui trattasi viola il principio di proporzionalità.

Essa ritiene che l' illegittimità da cui è viziata l' imposizione dell' obbligo di distillazione, poiché non risulta "idonea e necessaria" al conseguimento dell' obiettivo di risanamento del mercato nell' ambito della campagna 1993/1994, comporti quella dell' attuale misura di proroga dello stesso obbligo comunitario. 20 Per quanto riguarda l' urgenza, la richiedente sostiene che, se dovesse procurarsi adesso il quantitativo totale di vino che la normativa comunitaria le impone di conferire alla distillazione, essa dovrebbe sostenere spese ingentissime, che potrebbero compromettere l' esistenza stessa della sua azienda vitivinicola.

Essa afferma di aver potuto, grazie alle qualità del vino prodotto, collocare l' intera sua produzione sul mercato durante la campagna 1993/1994, il che la obbligherebbe ora, per adempiere gli obblighi imposti dalla normativa di cui trattasi, ad acquistare vino mediocre presso i produttori eccedentari, su un mercato caratterizzato da un aumento continuo e anomalo dei prezzi.

Durante l' audizione del 10 febbraio 1995 la richiedente ha aggiunto che, oltre alle difficoltà provocate dalla necessità di reperire un finanziamento per acquisti di vini in misura pari a sei miliardi di lire, essa subirebbe un danno irreparabile poiché, a causa della sanzione prevista dall' art. 22 del regolamento n. 441/88, perderebbe gli utili comunitari che potrebbe realizzare nell' ambito della campagna vitivinicola in corso. 21 Quanto alla valutazione comparativa degli interessi, la richiedente ritiene che, qualora il Tribunale le accordasse la sospensione richiesta, consentendole così di fruire di una "proroga supplementare" del termine prescritto dal regolamento n. 3151/94, il pubblico interesse comunitario e l' organizzazione comune nel mercato vitivinicolo non potrebbero considerarsi lesi, poiché l' attuale proroga, fissata dalla disposizione controversa, rinvia già il termine per l' adempimento dell' obbligo di distillazione nel corso della nuova campagna.

A suo avviso, inoltre, tale sospensione non può perturbare le condizioni del mercato di cui trattasi, giacché i produttori di vino destinato alla distillazione conserveranno probabilmente la loro produzione fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale, dato che la qualità di questo vino non ne consente il normale esito sul mercato.

Per contro, la sospensione dell' esecuzione della disposizione impugnata consentirebbe alla richiedente di procurarsi i mezzi necessari per far fronte ai suoi obblighi e la dispenserebbe dal dover acquistar vino a prezzi anormalmente elevati. 22 [OSCURATO:PERSONA] considera che la domanda di provvedimenti provvisori in esame è prima facie irricevibile, poiché manifestamente irricevibile è il ricorso d' annullamento nel procedimento principale, sul quale essa si innesta.

A suo avviso, l' atto impugnato costituisce, dal punto di vista sia formale sia sostanziale, un regolamento contenente norme di portata generale applicabili ad una categoria di operatori, astrattamente individuabili, nella loro qualità oggettiva di operatori economici nel settore della produzione del vino. 23 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il ricorso e, pertanto, la domanda di sospensione dell' esecuzione della disposizione impugnata sono irricevibili per manifesto difetto di interesse ad agire della richiedente.

Essa rileva che lo scopo del regolamento n. 3151/94 consiste unicamente nell' offrire agli operatori che ° al pari della richiedente ° non hanno effettuato la distillazione entro il termine fissato all' 11 settembre 1994 la possibilità di adempiere il loro obbligo prima del 29 gennaio 1995, soggiacendo ad una mite penale, ma senza incorrere nelle sanzioni previste dall' art. 22 del regolamento n. 441/88 o dalle disposizioni nazionali in materia.

Se tale provvedimento fosse annullato, la data limite in cui l' obbligo di distillazione avrebbe dovuto essere eseguito sarebbe il 27 agosto 1994, come prevedeva il regolamento n. 1960/94, che non è stato impugnato dalla richiedente. [OSCURATO:PERSONA] osserva ancora che, se lo scopo della richiedente non è ottenere la sospensione dell' esecuzione del termine fissato dal regolamento n. 3151/94, ma la sospensione e la dichiarazione dell' illegittimità dello stesso obbligo di distillazione, la sua domanda ha lo stesso oggetto di quella da essa proposta nei procedimenti T-183/94 e T-183/94 R ed è quindi irricevibile poiché il primo di questi procedimenti è ancora pendente dinanzi al Tribunale. 24 Per quanto riguarda gli argomenti addotti dalla richiedente a sostegno delle sue affermazioni relative all' illegittimità della disposizione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che, a prima vista, essi non sono fondati.

In primo luogo, essa contesta che la proroga del termine per procedere alla distillazione obbligatoria relativa alla campagna 1993/1994 abbia la conseguenza che tale distillazione sia effettuata con il prodotto della stagione 1994/1995.

L' istituzione convenuta sostiene che lo scopo del regolamento n. 3151/94 è, al contrario, quello di esaurire i quantitativi da distillare per la campagna 1993/1994 assorbendo le eccedenze di vino sussistenti per tale anno.

In secondo luogo, la differenza rilevata tra i dati previsti, alla base del bilancio previsionale, e i dati reali non sta ad attestare un errore di calcolo, ma una semplice variazione normale alla luce dei numerosi fattori, provenienti da fonti diverse, che devono essere presi in considerazione.

A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che tocca agli Stati membri verificare l' esattezza dei dati di cui trattasi, il che sembra essere ammesso dalla richiedente.

L' istituzione resistente fa osservare che, in quanto i produttori italiani hanno distillato, in base a un bilancio previsionale che è risultato parzialmente impreciso, quantitativi insufficienti, gli stessi produttori devono necessariamente assumersi, l' anno successivo, l' onere di una distillazione supplementare per realizzare l' obiettivo della distillazione obbligatoria, vale a dire la conservazione o il raggiungimento di una situazione normale di mercato.

In terzo luogo, per quanto riguarda l' asserita discriminatorietà della normativa in discussione, la [OSCURATO:PERSONA] considera che il quantitativo di vino da distillare assegnato all' Italia è obiettivamente giustificato dal fatto che la quasi totalità della produzione vinicola di questo paese è costituita da vino da tavola e che il criterio della resa per ettaro, applicabile alla ripartizione dei quantitativi da distillare fra i viticoltori di una stessa regione, è anch' esso basato su un criterio di parità.

Quanto alla discriminazione di cui sarebbero vittime i viticoltori che hanno adempiuto l' obbligo di distillazione rispetto ai produttori inadempienti, la [OSCURATO:PERSONA] fa notare le gravi sanzioni di cui questi ultimi sono passibili ai sensi delle norme nazionali e comunitarie pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, infine, che la presa in considerazione, per la stagione successiva, dei quantitativi di vino che illegalmente non sono stati distillati durante la campagna precedente è assolutamente necessaria per ritirare detto vino dal mercato ed evitare che i viticoltori che hanno adempiuto i loro obblighi nell' ambito della distillazione obbligatoria siano privati dei vantaggi di questo meccanismo in termini di miglioramento del mercato. 25 A proposito della sussistenza di un danno grave e irreparabile, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il danno eventualmente subito dalla richiedente sarebbe unicamente di natura patrimoniale e che la sua entità sarebbe tutta da verificare.

A questo proposito, essa si richiama alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale un danno patrimoniale deve essere considerato grave e irreparabile solo qualora risulti che sarebbe impossibile ottenerne il risarcimento integrale in caso di accoglimento del ricorso principale.

Valutazione del giudice dell' urgenza 26 Il giudice dell' urgenza deve anzitutto pronunciarsi sulla ricevibilità della presente domanda di sospensione dell' esecuzione della disposizione controversa, con riguardo agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l' irricevibilità del ricorso d' annullamento.

Risulta infatti da una giurisprudenza costante che, "benché, in via di principio, la questione della ricevibilità del ricorso principale non debba essere esaminata nell' ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare il merito della causa, (...) qualora venga dedotta l' irricevibilità manifesta del ricorso compete al giudice del procedimento sommario accertare, prima facie, la sussistenza di elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità per la ricevibilità del ricorso stesso" (v., in particolare, le ordinanze del presidente della Corte 27 giugno 1991, causa C-117/91 R, Bosman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3353, e 9 luglio 1993, causa C-64/93 R, Donatab e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3955, nonché l' ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2579). 27 A questo proposito, si deve rilevare che la richiedente non ha fatto valere, sia nelle sue memorie sia durante l' audizione delle parti, alcun elemento idoneo a infirmare la conclusione che, prima facie, la domanda principale da essa proposta è manifestamente irricevibile. 28 Infatti, l' art. 173 del Trattato e la giurisprudenza ad esso relativa escludono, in linea di principio, il ricorso dei singoli contro atti che abbiano portata generale e che riguardino i destinatari solo nella loro qualità oggettiva di operatori economici nel settore disciplinato dalla normativa di cui trattasi.

Orbene la disposizione impugnata non solo è stata emanata in forma di regolamento, ma ha, prima facie, un contenuto generale e astratto e riguarda la richiedente solo in quanto essa è un viticoltore appartenente ad una categoria di operatori economici individuabile in base a circostanze oggettive e, quindi, "allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione identica" (v. l' ordinanza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-476/93, FRSEA e FNSEA/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1187, punto 24).

Inoltre, va ricordato che, come risulta da una consolidata giurisprudenza, "la natura di regolamento di un atto non viene meno ove sia possibile determinare il numero o anche l' identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall' atto stesso in relazione con la sua finalità" (v. la citata ordinanza FRSEA e FNSEA/Consiglio, punto 19).

Infine, risulta dalla giurisprudenza che "il fatto che una disposizione contenuta in un atto possa produrre effetti concreti per i diversi soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta con la sua natura di regolamento, ove tale situazione sia obiettivamente determinata" (v. sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-472/93, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).

Di conseguenza, il giudice dell' urgenza non può considerare nella fattispecie, prima facie, che la disposizione di cui trattasi riguardi la richiedente individualmente e che quest' ultima sia legittimata a chiederne l' annullamento in base all' art. 173, quarto comma, del Trattato. 29 In questo stesso contesto occorre ancora aggiungere che la richiedente non è nemmeno riuscita a dimostrare dinanzi al giudice dell' urgenza che sussista per essa un interesse ad agire contro una disposizione che le concede una proroga di termini per adempiere l' obbligo di distillazione impostole da altre norme di regolamento e che, quindi, non risulta arrecarle pregiudizio.

Se la sospensione dell' esecuzione della disposizione impugnata venisse concessa, il termine da applicare sarebbe, infatti, quello fissato nel regolamento n. 1960/94, il quale è scaduto il 27 agosto 1994. 30 Quanto alla domanda presentata dall' avvocato della richiedente nel corso dell' audizione, diretta a modificare la portata della richiesta sospensione di esecuzione in modo che essa riguardi unicamente il termine preciso previsto dal provvedimento di proroga impugnato, deve del pari rilevarsi che essa non può comunque essere accolta.

In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la richiedente, tale modifica avrebbe l' effetto non di ridurre l' oggetto della domanda di provvedimenti urgenti iniziale, ma di ampliarne la portata, in quanto il nuovo provvedimento richiesto consentirebbe alla richiedente di continuare a fruire, fino alla pronuncia della decisione che porrà termine al procedimento principale, della proroga concessa dalla disposizione la cui sospensione è stata inizialmente richiesta.

In secondo luogo, va osservato che la domanda, così modificata, è in contraddizione con l' argomentazione della richiedente, in quanto questa fa valere l' illegittimità della proroga dell' obbligo di distillazione relativo alla campagna 1993/1994.

Infatti, mentre la richiedente sostiene che l' illegittimità della disposizione impugnata deriva, segnatamente, dall' impossibilità di rimediare nel 1995 allo squilibrio del mercato rilevato durante la campagna 1993/1994, la concessione della sospensione dell' esecuzione da essa richiesta non potrebbe che aggravare la pretesa illegittimità della disposizione di cui trattasi, poiché consentirebbe che il contestato obbligo di distillazione possa essere adempiuto durante una delle campagne vitivinicole successive.

Occorre infine ricordare che, come risulta da una costante giurisprudenza, i provvedimenti provvisori richiesti possono essere adottati, in via di principio, soltanto se si collocano nell' ambito della decisione finale che il Tribunale potrà emettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 173 e 176 del Trattato CE: orbene, non è questo il caso di un provvedimento provvisorio inteso a conservare una misura di proroga che costituisce essa stessa oggetto del ricorso d' annullamento principale (v. le ordinanze del presidente del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-543/93 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1409, e 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1159). 31 Per di più, e comunque, si deve rilevare che la condizione della sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile non è soddisfatta.

Infatti il danno cui si riferisce la richiedente è di natura puramente patrimoniale.

Orbene, la richiedente, che afferma di essere la maggiore cooperativa vitivinicola italiana, non ha prodotto elementi atti a dimostrare, prima facie, che il danno sarebbe tale da mettere a repentaglio la sua esistenza e che, di conseguenza, esso non potrebbe essere integralmente riparato in caso di accoglimento del ricorso principale (v. l' ordinanza del presidente della Corte 19 dicembre 1990, causa C-358/90 R, Compagnia italiana alcool/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4887, e l' ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-185/94 R, Geotronics/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-519). [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 15 marzo 1995.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995TO0006_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento T-6/95 R, Cantine dei colli Berici coop. arl, società cooperativa di diritto italiano, con sede in Lonigo, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. [OSCURATO:PERSONA], 51, rue Albert 1er, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 1, n. 1, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, n. 3151, recante ulteriore deroga, per la campagna 1993/1994, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro della distillazione obbligatoria (GU L 332, pag. 32), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza In fatto 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 1995, la Cantine dei colli Berici coop. arl ha proposto, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea (in prosieguo: il "Trattato CE"), un ricorso diretto all' annullamento dell' art. 1, n. 1, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1994, n. 3151, recante ulteriore deroga, per la campagna 1993/1994, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro della distillazione obbligatoria (GU L 332, pag. 32; in prosieguo: il "regolamento n. 3151/94"), nonché una domanda diretta all' annullamento di ogni altro atto con esso connesso e/o da esso presupposto, eccependo incidentalmente, ai sensi dell' art. 184 dello stesso Trattato, l' illegittimità dell' art. 39, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 822/87"), e dell' art. 4, n. 2, quarto trattino, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 17 febbraio 1988, n. 441, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria di cui all' art. 39 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87 (GU L 45, pag. 15; in prosieguo: il "regolamento n. 441/88"). 2 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha anche proposto, ai sensi dell' art. 185 del Trattato CE, una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell' esecuzione del detto art. 1, n. 1, del regolamento n. 3151/94. Durante l' audizione delle parti la richiedente ha chiesto che, in subordine, l' oggetto della sua domanda iniziale nel procedimento sommario sia modificato, nel senso che essa chiedeva la sospensione dell' esecuzione della suddetta disposizione solo nella parte in cui essa limita a 140 giorni la proroga del termine impartito ai produttori soggetti alla distillazione obbligatoria per conferire vino da tavola a una distilleria. 3 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 26 gennaio 1995. Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale l' 8 febbraio 1995, l' istituzione resistente ha sollevato un' eccezione di irricevibilità nel procedimento principale, ai sensi dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. 4 Nell' ambito del procedimento sommario le parti hanno presentato le loro spiegazioni orali il 10 febbraio 1995. 5 L' ambito normativo e i fatti essenziali all' origine della presente controversia, quali risultano dalle memorie depositate dalle parti e dalle spiegazioni orali fornite nel corso dell' audizione, si possono riassumere come segue. 6 La disposizione la cui sospensione è chiesta dalla richiedente, come corretta con rettifica del regolamento n. 3151/94 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee del 30 dicembre 1994 (GU L 341, pag. 76), stabilisce che: "Per la campagna 1993/1994 e in deroga al regolamento (CE) n. 343/94 e all' articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 441/88, i produttori soggetti all' obbligo della distillazione prevista all' articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono conferire il vino da tavola alle distillerie nel termine massimo di 140 giorni a decorrere dall' 11 settembre 1994 alle seguenti condizioni: ° prezzo d' acquisto del vino da tavola 0,42 ECU/% vol/hl, ° importo dell' aiuto di cui può beneficiare il distillatore: 0, ° prezzo che l' organismo di intervento versa al distillatore per l' alcole greggio di cui è obbligatoria la consegna: 0,75 ECU/% vol/hl". 7 L' ipotesi in cui i produttori di vino da tavola sono soggetti all' obbligo di distillazione è definita in termini generali dall' art. 39 del regolamento n. 822/87, il quale, nel n. 1, primo comma, così dispone: "Qualora, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola". 8 Ai sensi dell' art. 1, n. 6, del regolamento n. 822/87, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1734 (GU L 163, pag. 6), per campagna viticola deve intendersi il periodo compreso fra il 1 settembre di ciascun anno e il 31 agosto dell' anno successivo. 9 Il 15 febbraio 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha emanato il regolamento (CE) n. 343/94, recante apertura della distillazione obbligatoria di cui all' art. 39 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87 e recante deroga ad alcune modalità di applicazione ad essa relative per la campagna 1993/1994 (GU L 44, pag. 9; in prosieguo: il "regolamento n. 343/94"). 10 L' art. 1, n. 2 del regolamento n. 343/94 fissa il quantitativo totale di vino da tavola da distillare, per la campagna 1993/1994, in 18 200 000 hl per l' intera [OSCURATO:PERSONA]. Nel n. 3 lo stesso articolo dispone che il quantitativo da distillare nella regione 4 è di 12 150 000 hl. Ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 441/88, che delimita le regioni di produzione di cui all' art. 39, n. 3, del regolamento n. 822/87, la regione 4 corrisponde all' Italia. Il quantitativo da distillare è ripartito fra i vari produttori di vino da tavola di ciascuna regione di produzione, secondo le regole prescritte dall' art. 39, nn. 4 e 5, del regolamento n. 822/87. Per ciascun produttore soggetto all' obbligo di distillazione, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale da determinare della loro produzione di vino da tavola, risultante da una tabella progressiva stabilita in base alla resa per ettaro. 11 L' art. 12, n. 4, del regolamento n. 441/88 dispone quanto segue: "La consegna del vino da tavola avviene entro e non oltre: ° il 31 luglio, quando è effettuata presso una distilleria, ° il 15 luglio, quando è effettuata presso un elaboratore di vino alcolizzato. La consegna può avvenire anche nei quindici giorni successivi alle date suddette. In tal caso il prezzo d' acquisto dei quantitativi interessati è diminuito di un importo corrispondente al 50% dell' aiuto fissato per la campagna considerata. L' aiuto e il prezzo dell' alcole che è ottenuto e che viene consegnato all' organismo d' intervento sono diminuiti dello stesso importo". Ai sensi del n. 5 dello stesso articolo, le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo la fine della campagna, ossia dopo il 31 agosto. 12 Il 29 aprile 1994 la richiedente ha proposto dinanzi al Tribunale, assieme ad altri 42 produttori della regione Veneto, un ricorso diretto all' annullamento, fra altre norme di regolamento relative alla distillazione obbligatoria nel settore vitivinicolo, dell' art. 1, n. 3, quarto trattino, del regolamento n. 343/94. La causa, registrata in cancelleria col n. T-183/94, è tuttora pendente. [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato anche in tale causa un' eccezione d' irricevibilità in base all' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. Il 24 maggio 1994 le ricorrenti hanno proposto una domanda di sospensione dell' esecuzione delle norme di regolamento costituenti oggetto del detto ricorso di annullamento. Il 25 maggio 1994 le stesse richiedenti hanno ottenuto dal giudice nazionale ([OSCURATO:PERSONA] del Lazio) un provvedimento recante sospensione dell' esecuzione delle norme nazionali relative alla distillazione obbligatoria per la campagna 1993/1994. Sebbene il Consiglio di Stato italiano abbia accolto, il 16 luglio 1994, l' appello interposto dalle autorità italiane contro il detto provvedimento, le ricorrenti hanno, nel frattempo dichiarato di rinunciare alla loro domanda di provvedimenti provvisori dinanzi al Tribunale. Il presidente del Tribunale ha disposto l' 11 luglio 1994 la cancellazione dal ruolo del procedimento T-183/94 R. 13 Il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1994, n. 1960, recante deroga, per la campagna 1993/1994, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori nel quadro delle distillazioni obbligatorie e di sostegno (GU L 198, pag. 96, in prosieguo: il "regolamento n. 1960/94"), ha prorogato una prima volta, in deroga all' art. 12, n. 4, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 441/88, il termine per il conferimento del vino da tavola a una distilleria al 27 agosto 1994. Ai sensi dell' art. 12, n. 4, secondo comma, del detto regolamento, era ancora possibile conferire vino da tavola a una distilleria entro 15 giorni dalla data indicata, ossia nel caso di specie fino all' 11 settembre, con diminuzione del prezzo d' acquisto di un importo corrispondente al 50% dell' aiuto previsto per la distillazione. Tale regolamento non è stato impugnato dalla richiedente in sede giurisdizionale. 14 Il regolamento n. 3151/94, il cui art. 1 costituisce oggetto del presente procedimento, è stato emanato dalla [OSCURATO:PERSONA] il 21 dicembre 1994 per tener conto delle difficoltà peculiari a talune regioni di produzione viticola in cui non era stato possibile ottemperare agli obblighi di consegna entro il termine previsto. Esso accorda una nuova proroga del termine relativo al conferimento di vino da tavola da parte dei produttori soggetti alla distillazione obbligatoria, nonché del termine relativo alle operazioni di distillazione decise per la campagna 1993/1994, accompagnata da adeguate misure sanzionatorie. Secondo la richiedente, una domanda diretta alla sospensione dell' applicazione di tale regolamento è stata del pari proposta dai viticoltori della regione Veneto dinanzi al giudice nazionale. In diritto 15 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CEE, CECA, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle [OSCURATO:PERSONA] europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, qualora ritenga che le circostanze lo esigano, può disporre la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o adottare i provvedimenti provvisori necessari. 16 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori di cui agli artt. 185 e 186 del Trattato devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento richiesto. I provvedimenti richiesti devono avere natura provvisoria, nel senso che non devono anticipare la decisione nel merito (v., da ultimo, l' ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-239/94 R, EISA/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-703, punto 9). Argomenti delle parti 17 La richiedente ritiene di essere legittimata a proporre la domanda di provvedimenti provvisori in oggetto poiché la disposizione impugnata, sebbene emanata in forma di regolamento, la riguarda direttamente e individualmente. Essa sostiene che la detta disposizione mira a stabilire una deroga speciale alle modalità di applicazione dell' art. 39 del regolamento n. 822/87, previste dall' art. 12 del regolamento n. 441/88, e ad estendere l' efficacia dei regolamenti che impongono la distillazione obbligatoria per la campagna vitivinicola 1993/1994. A suo avviso, essendo soggetta all' obbligo di distillazione per tale campagna, essa è riguardata direttamente e individualmente da una disposizione che ha carattere strumentale rispetto al detto obbligo. Essa afferma inoltre che la disposizione impugnata è stata emanata dalla [OSCURATO:PERSONA] proprio per disciplinare la situazione dei produttori soggetti, dei quali essa fa parte, che hanno proposto ricorso contro l' obbligo imposto per la campagna 1993/1994, il che, a suo avviso, è confermato dal riferimento fatto, nel quinto 'considerando' del regolamento n. 3151/94, ai motivi peculiari a talune regioni di produzione viticola nelle quali non è stato possibile ottemperare agli obblighi di consegna entro il termine previsto. 18 La richiedente spiega, nell' ambito della modifica dell' oggetto della sua domanda di provvedimenti provvisori, introdotta durante l' audizione del 10 febbraio 1995, che la sospensione dell' esecuzione da essa perseguita deve intendersi come una proroga, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale nel procedimento principale, del termine impartitole dalle norme comunitarie per adempiere i suoi obblighi in materia di distillazione. La concessione di tale provvedimento provvisorio avrebbe l' effetto di proteggerla dalle sanzioni che le autorità italiane potrebbero infliggerle nel frattempo a motivo dell' inadempimento degli obblighi di cui trattasi, e presenterebbe per essa un interesse manifesto. 19 A proposito del "fumus boni juris", la richiedente deduce in sostanza tre motivi a sostegno del ricorso diretto all' annullamento della disposizione impugnata. In primo luogo, questa disposizione sarebbe invalida poiché non soddisfa la condizione legale che la distillazione obbligatoria abbia lo scopo di rimediare allo squilibrio della campagna vitivinicola in corso, come prescrive l' art. 39, n. 1, del regolamento n. 822/87. Siccome la misura di proroga che essa contiene consente l' adempimento dell' obbligo di distillazione relativo alla campagna 1993/1994 in un momento in cui tale campagna è già chiusa e in cui la campagna 1994/1995 è in pieno svolgimento, tale misura non potrebbe essere considerata come uno strumento idoneo al risanamento del mercato nell' ambito della campagna alla quale si riferisce. Di conseguenza, secondo la richiedente, è in violazione della normativa comunitaria relativa all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo che la disposizione impugnata impone l' esecuzione, nel gennaio 1995, dell' obbligo di distillazione relativo alla campagna 1993/1994, poiché questo provvedimento non potrà più raggiungere il suo scopo, vale a dire l' eliminazione dell' offerta eccedentaria rispetto alla domanda prevista per la detta campagna di commercializzazione. In secondo luogo, la richiedente sostiene che l' obbligo di distillazione di cui trattasi, così come è stato imposto, è stato stabilito in violazione dei principi di non discriminazione e di tutela del legittimo affidamento, a causa di una iniqua ripartizione dei quantitativi che i produttori interessati devono distillare e della erroneità e illegittimità dei calcoli che sono alla base di detta ripartizione, i quali contengono uno scarto di errore di 8 239 000 hl fra l' entità delle giacenze di vino da tavola prevista per il 1993 e il quantitativo effettivamente giacente. Secondo la richiedente, il quantitativo attribuito all' Italia era sproporzionato rispetto al quantitativo totale di vino da tavola da distillarsi nella [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, la presa in considerazione, nell' ambito della campagna 1993/1994, di quantitativi illegittimamente non distillati da vari viticoltori italiani durante la campagna 1992/1993 costituirebbe una grave discriminazione nei confronti dei viticoltori che, come la richiedente, hanno adempiuto i loro obblighi; infine le stime in base alle quali sono stati calcolati gli obblighi di distillazione imposti ai produttori italiani sarebbero state falsate dalla mancanza di idonei meccanismi di misurazione e di valutazione della resa per ettaro per quanto riguarda la regione 4 (Italia). In terzo luogo, la richiedente deduce che la normativa di cui trattasi viola il principio di proporzionalità. Essa ritiene che l' illegittimità da cui è viziata l' imposizione dell' obbligo di distillazione, poiché non risulta "idonea e necessaria" al conseguimento dell' obiettivo di risanamento del mercato nell' ambito della campagna 1993/1994, comporti quella dell' attuale misura di proroga dello stesso obbligo comunitario. 20 Per quanto riguarda l' urgenza, la richiedente sostiene che, se dovesse procurarsi adesso il quantitativo totale di vino che la normativa comunitaria le impone di conferire alla distillazione, essa dovrebbe sostenere spese ingentissime, che potrebbero compromettere l' esistenza stessa della sua azienda vitivinicola. Essa afferma di aver potuto, grazie alle qualità del vino prodotto, collocare l' intera sua produzione sul mercato durante la campagna 1993/1994, il che la obbligherebbe ora, per adempiere gli obblighi imposti dalla normativa di cui trattasi, ad acquistare vino mediocre presso i produttori eccedentari, su un mercato caratterizzato da un aumento continuo e anomalo dei prezzi. Durante l' audizione del 10 febbraio 1995 la richiedente ha aggiunto che, oltre alle difficoltà provocate dalla necessità di reperire un finanziamento per acquisti di vini in misura pari a sei miliardi di lire, essa subirebbe un danno irreparabile poiché, a causa della sanzione prevista dall' art. 22 del regolamento n. 441/88, perderebbe gli utili comunitari che potrebbe realizzare nell' ambito della campagna vitivinicola in corso. 21 Quanto alla valutazione comparativa degli interessi, la richiedente ritiene che, qualora il Tribunale le accordasse la sospensione richiesta, consentendole così di fruire di una "proroga supplementare" del termine prescritto dal regolamento n. 3151/94, il pubblico interesse comunitario e l' organizzazione comune nel mercato vitivinicolo non potrebbero considerarsi lesi, poiché l' attuale proroga, fissata dalla disposizione controversa, rinvia già il termine per l' adempimento dell' obbligo di distillazione nel corso della nuova campagna. A suo avviso, inoltre, tale sospensione non può perturbare le condizioni del mercato di cui trattasi, giacché i produttori di vino destinato alla distillazione conserveranno probabilmente la loro produzione fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale, dato che la qualità di questo vino non ne consente il normale esito sul mercato. Per contro, la sospensione dell' esecuzione della disposizione impugnata consentirebbe alla richiedente di procurarsi i mezzi necessari per far fronte ai suoi obblighi e la dispenserebbe dal dover acquistar vino a prezzi anormalmente elevati. 22 [OSCURATO:PERSONA] considera che la domanda di provvedimenti provvisori in esame è prima facie irricevibile, poiché manifestamente irricevibile è il ricorso d' annullamento nel procedimento principale, sul quale essa si innesta. A suo avviso, l' atto impugnato costituisce, dal punto di vista sia formale sia sostanziale, un regolamento contenente norme di portata generale applicabili ad una categoria di operatori, astrattamente individuabili, nella loro qualità oggettiva di operatori economici nel settore della produzione del vino. 23 [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che il ricorso e, pertanto, la domanda di sospensione dell' esecuzione della disposizione impugnata sono irricevibili per manifesto difetto di interesse ad agire della richiedente. Essa rileva che lo scopo del regolamento n. 3151/94 consiste unicamente nell' offrire agli operatori che ° al pari della richiedente ° non hanno effettuato la distillazione entro il termine fissato all' 11 settembre 1994 la possibilità di adempiere il loro obbligo prima del 29 gennaio 1995, soggiacendo ad una mite penale, ma senza incorrere nelle sanzioni previste dall' art. 22 del regolamento n. 441/88 o dalle disposizioni nazionali in materia. Se tale provvedimento fosse annullato, la data limite in cui l' obbligo di distillazione avrebbe dovuto essere eseguito sarebbe il 27 agosto 1994, come prevedeva il regolamento n. 1960/94, che non è stato impugnato dalla richiedente. [OSCURATO:PERSONA] osserva ancora che, se lo scopo della richiedente non è ottenere la sospensione dell' esecuzione del termine fissato dal regolamento n. 3151/94, ma la sospensione e la dichiarazione dell' illegittimità dello stesso obbligo di distillazione, la sua domanda ha lo stesso oggetto di quella da essa proposta nei procedimenti T-183/94 e T-183/94 R ed è quindi irricevibile poiché il primo di questi procedimenti è ancora pendente dinanzi al Tribunale. 24 Per quanto riguarda gli argomenti addotti dalla richiedente a sostegno delle sue affermazioni relative all' illegittimità della disposizione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che, a prima vista, essi non sono fondati. In primo luogo, essa contesta che la proroga del termine per procedere alla distillazione obbligatoria relativa alla campagna 1993/1994 abbia la conseguenza che tale distillazione sia effettuata con il prodotto della stagione 1994/1995. L' istituzione convenuta sostiene che lo scopo del regolamento n. 3151/94 è, al contrario, quello di esaurire i quantitativi da distillare per la campagna 1993/1994 assorbendo le eccedenze di vino sussistenti per tale anno. In secondo luogo, la differenza rilevata tra i dati previsti, alla base del bilancio previsionale, e i dati reali non sta ad attestare un errore di calcolo, ma una semplice variazione normale alla luce dei numerosi fattori, provenienti da fonti diverse, che devono essere presi in considerazione. A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che tocca agli Stati membri verificare l' esattezza dei dati di cui trattasi, il che sembra essere ammesso dalla richiedente. L' istituzione resistente fa osservare che, in quanto i produttori italiani hanno distillato, in base a un bilancio previsionale che è risultato parzialmente impreciso, quantitativi insufficienti, gli stessi produttori devono necessariamente assumersi, l' anno successivo, l' onere di una distillazione supplementare per realizzare l' obiettivo della distillazione obbligatoria, vale a dire la conservazione o il raggiungimento di una situazione normale di mercato. In terzo luogo, per quanto riguarda l' asserita discriminatorietà della normativa in discussione, la [OSCURATO:PERSONA] considera che il quantitativo di vino da distillare assegnato all' Italia è obiettivamente giustificato dal fatto che la quasi totalità della produzione vinicola di questo paese è costituita da vino da tavola e che il criterio della resa per ettaro, applicabile alla ripartizione dei quantitativi da distillare fra i viticoltori di una stessa regione, è anch' esso basato su un criterio di parità. Quanto alla discriminazione di cui sarebbero vittime i viticoltori che hanno adempiuto l' obbligo di distillazione rispetto ai produttori inadempienti, la [OSCURATO:PERSONA] fa notare le gravi sanzioni di cui questi ultimi sono passibili ai sensi delle norme nazionali e comunitarie pertinenti. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, infine, che la presa in considerazione, per la stagione successiva, dei quantitativi di vino che illegalmente non sono stati distillati durante la campagna precedente è assolutamente necessaria per ritirare detto vino dal mercato ed evitare che i viticoltori che hanno adempiuto i loro obblighi nell' ambito della distillazione obbligatoria siano privati dei vantaggi di questo meccanismo in termini di miglioramento del mercato. 25 A proposito della sussistenza di un danno grave e irreparabile, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il danno eventualmente subito dalla richiedente sarebbe unicamente di natura patrimoniale e che la sua entità sarebbe tutta da verificare. A questo proposito, essa si richiama alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale un danno patrimoniale deve essere considerato grave e irreparabile solo qualora risulti che sarebbe impossibile ottenerne il risarcimento integrale in caso di accoglimento del ricorso principale. Valutazione del giudice dell' urgenza 26 Il giudice dell' urgenza deve anzitutto pronunciarsi sulla ricevibilità della presente domanda di sospensione dell' esecuzione della disposizione controversa, con riguardo agli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare l' irricevibilità del ricorso d' annullamento. Risulta infatti da una giurisprudenza costante che, "benché, in via di principio, la questione della ricevibilità del ricorso principale non debba essere esaminata nell' ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare il merito della causa, (...) qualora venga dedotta l' irricevibilità manifesta del ricorso compete al giudice del procedimento sommario accertare, prima facie, la sussistenza di elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità per la ricevibilità del ricorso stesso" (v., in particolare, le ordinanze del presidente della Corte 27 giugno 1991, causa C-117/91 R, Bosman/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3353, e 9 luglio 1993, causa C-64/93 R, Donatab e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3955, nonché l' ordinanza del presidente del Tribunale 15 dicembre 1992, causa T-96/92 R, CCE [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2579). 27 A questo proposito, si deve rilevare che la richiedente non ha fatto valere, sia nelle sue memorie sia durante l' audizione delle parti, alcun elemento idoneo a infirmare la conclusione che, prima facie, la domanda principale da essa proposta è manifestamente irricevibile. 28 Infatti, l' art. 173 del Trattato e la giurisprudenza ad esso relativa escludono, in linea di principio, il ricorso dei singoli contro atti che abbiano portata generale e che riguardino i destinatari solo nella loro qualità oggettiva di operatori economici nel settore disciplinato dalla normativa di cui trattasi. Orbene la disposizione impugnata non solo è stata emanata in forma di regolamento, ma ha, prima facie, un contenuto generale e astratto e riguarda la richiedente solo in quanto essa è un viticoltore appartenente ad una categoria di operatori economici individuabile in base a circostanze oggettive e, quindi, "allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione identica" (v. l' ordinanza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-476/93, FRSEA e FNSEA/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1187, punto 24). Inoltre, va ricordato che, come risulta da una consolidata giurisprudenza, "la natura di regolamento di un atto non viene meno ove sia possibile determinare il numero o anche l' identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall' atto stesso in relazione con la sua finalità" (v. la citata ordinanza FRSEA e FNSEA/Consiglio, punto 19). Infine, risulta dalla giurisprudenza che "il fatto che una disposizione contenuta in un atto possa produrre effetti concreti per i diversi soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta con la sua natura di regolamento, ove tale situazione sia obiettivamente determinata" (v. sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-472/93, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36). Di conseguenza, il giudice dell' urgenza non può considerare nella fattispecie, prima facie, che la disposizione di cui trattasi riguardi la richiedente individualmente e che quest' ultima sia legittimata a chiederne l' annullamento in base all' art. 173, quarto comma, del Trattato. 29 In questo stesso contesto occorre ancora aggiungere che la richiedente non è nemmeno riuscita a dimostrare dinanzi al giudice dell' urgenza che sussista per essa un interesse ad agire contro una disposizione che le concede una proroga di termini per adempiere l' obbligo di distillazione impostole da altre norme di regolamento e che, quindi, non risulta arrecarle pregiudizio. Se la sospensione dell' esecuzione della disposizione impugnata venisse concessa, il termine da applicare sarebbe, infatti, quello fissato nel regolamento n. 1960/94, il quale è scaduto il 27 agosto 1994. 30 Quanto alla domanda presentata dall' avvocato della richiedente nel corso dell' audizione, diretta a modificare la portata della richiesta sospensione di esecuzione in modo che essa riguardi unicamente il termine preciso previsto dal provvedimento di proroga impugnato, deve del pari rilevarsi che essa non può comunque essere accolta. In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene la richiedente, tale modifica avrebbe l' effetto non di ridurre l' oggetto della domanda di provvedimenti urgenti iniziale, ma di ampliarne la portata, in quanto il nuovo provvedimento richiesto consentirebbe alla richiedente di continuare a fruire, fino alla pronuncia della decisione che porrà termine al procedimento principale, della proroga concessa dalla disposizione la cui sospensione è stata inizialmente richiesta. In secondo luogo, va osservato che la domanda, così modificata, è in contraddizione con l' argomentazione della richiedente, in quanto questa fa valere l' illegittimità della proroga dell' obbligo di distillazione relativo alla campagna 1993/1994. Infatti, mentre la richiedente sostiene che l' illegittimità della disposizione impugnata deriva, segnatamente, dall' impossibilità di rimediare nel 1995 allo squilibrio del mercato rilevato durante la campagna 1993/1994, la concessione della sospensione dell' esecuzione da essa richiesta non potrebbe che aggravare la pretesa illegittimità della disposizione di cui trattasi, poiché consentirebbe che il contestato obbligo di distillazione possa essere adempiuto durante una delle campagne vitivinicole successive. Occorre infine ricordare che, come risulta da una costante giurisprudenza, i provvedimenti provvisori richiesti possono essere adottati, in via di principio, soltanto se si collocano nell' ambito della decisione finale che il Tribunale potrà emettere ai sensi del combinato disposto degli artt. 173 e 176 del Trattato CE: orbene, non è questo il caso di un provvedimento provvisorio inteso a conservare una misura di proroga che costituisce essa stessa oggetto del ricorso d' annullamento principale (v. le ordinanze del presidente del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-543/93 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1409, e 2 dicembre 1994, causa T-322/94 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1159). 31 Per di più, e comunque, si deve rilevare che la condizione della sussistenza di un rischio di danno grave e irreparabile non è soddisfatta. Infatti il danno cui si riferisce la richiedente è di natura puramente patrimoniale. Orbene, la richiedente, che afferma di essere la maggiore cooperativa vitivinicola italiana, non ha prodotto elementi atti a dimostrare, prima facie, che il danno sarebbe tale da mettere a repentaglio la sua esistenza e che, di conseguenza, esso non potrebbe essere integralmente riparato in caso di accoglimento del ricorso principale (v. l' ordinanza del presidente della Corte 19 dicembre 1990, causa C-358/90 R, Compagnia italiana alcool/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4887, e l' ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-185/94 R, Geotronics/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-519). [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] così provvede: 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 15 marzo 1995.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1993/1995 — Fons Iuris — Fons Iuris