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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 2021

Cassazione n. 32200/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] ROMAcon il provvedimento del 20/12/2021 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., chiedendo dichiararsi inammissibile il conflitto; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2021, il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] PANTELIMON, imputata del reato di cui all'art. 20, commi 9, 10 e 14 d.

Igs. n. 30 del 2007, in favore del Tribunale di Velletri, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso detto Tribunale.

A ragione della decisione, osservava che il reingresso nel territorio dello Stato da parte dell'imputata era avvenuto presso la frontiera aera dell'aeroporto di Ciampino, sicché la competenza territoriale andava radicata presso il Tribunale di Velletri.

2. Con successivo atto del 20 dicembre 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, rilevato che l'area dell'aeroporto civile di Ciampino, ad eccezione di una piccola sezione della parte di pista destinata al decollo degli aeromobili, rientrava nella giurisdizione del Tribunale di Roma, denunciava il conflitto di competenza, inquadrato nei casi "analoghi" di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., direttamente davanti alla Corte di cassazione.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del conflitto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto va dichiarato insussistente.

2. Questa Corte ha già stabilito che il Pubblico ministero non è legittimato ad essere egli stesso parte di un conflitto, positivo o negativo, potendo questo sussistere solo tra soggetti svolgenti funzioni giurisdizionali (Sez.

U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc.

Seghaier, Rv. 257989).

A tali soggetti compete, altresì, la rilevazione del conflitto che sia tra loro insorto.

Il Pubblico ministero, infatti, non è neppure titolato a sollevarlo, investendone direttamente la Corte regolatrice; egli può solo trasmettere, a norma dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., la denuncia di conflitto, segnalandone l'esistenza al giudice presso cui esercita le sue funzioni, cui esclusivamente spetta delibare, in prima valutazione, se vi sia materia di esso, e richiedere il conseguente intervento della Corte suddetta (cfr. Sez. 1, n. 41218 del 17/5/2018, confl. comp. in proc.

Crispino, Rv. 274362; Sez. 1, n. 4092 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confl. comp. in proc.

Stingaciu, Rv. 254189; Sez. 1, n. 14006 del 22/2/2007, confl. comp. in proc.

Sarcinelli, Rv. 236368; Sez. 6, n. 2630 del 4/7/1996, Tonini, Rv. 205860).

3. Accertata l'insussistenza del conflitto, gli atti debbono essere, quindi, trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per le determinazioni di competenza, da adottarsi nel rispetto delle forme previste dall'art. 30, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] ROMAcon il provvedimento del 20/12/2021 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., chiedendo dichiararsi inammissibile il conflitto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 22 ottobre 2021, il Tribunale di Roma in composizione monocratica dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] PANTELIMON, imputata del reato di cui all'art. 20, commi 9, 10 e 14 d. Igs. n. 30 del 2007, in favore del Tribunale di Velletri, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso detto Tribunale. A ragione della decisione, osservava che il reingresso nel territorio dello Stato da parte dell'imputata era avvenuto presso la frontiera aera dell'aeroporto di Ciampino, sicché la competenza territoriale andava radicata presso il Tribunale di Velletri. 2. Con successivo atto del 20 dicembre 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, rilevato che l'area dell'aeroporto civile di Ciampino, ad eccezione di una piccola sezione della parte di pista destinata al decollo degli aeromobili, rientrava nella giurisdizione del Tribunale di Roma, denunciava il conflitto di competenza, inquadrato nei casi "analoghi" di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen., direttamente davanti alla Corte di cassazione. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del conflitto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto va dichiarato insussistente. 2. Questa Corte ha già stabilito che il Pubblico ministero non è legittimato ad essere egli stesso parte di un conflitto, positivo o negativo, potendo questo sussistere solo tra soggetti svolgenti funzioni giurisdizionali (Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, confl. comp. in proc. Seghaier, Rv. 257989). A tali soggetti compete, altresì, la rilevazione del conflitto che sia tra loro insorto. Il Pubblico ministero, infatti, non è neppure titolato a sollevarlo, investendone direttamente la Corte regolatrice; egli può solo trasmettere, a norma dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen., la denuncia di conflitto, segnalandone l'esistenza al giudice presso cui esercita le sue funzioni, cui esclusivamente spetta delibare, in prima valutazione, se vi sia materia di esso, e richiedere il conseguente intervento della Corte suddetta (cfr. Sez. 1, n. 41218 del 17/5/2018, confl. comp. in proc. Crispino, Rv. 274362; Sez. 1, n. 4092 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confl. comp. in proc. Stingaciu, Rv. 254189; Sez. 1, n. 14006 del 22/2/2007, confl. comp. in proc. Sarcinelli, Rv. 236368; Sez. 6, n. 2630 del 4/7/1996, Tonini, Rv. 205860). 3. Accertata l'insussistenza del conflitto, gli atti debbono essere, quindi, trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per le determinazioni di competenza, da adottarsi nel rispetto delle forme previste dall'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2022 Il Consigliere esten
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