CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28318/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente al trattamento sanzionatorio, rigettando il ricorso nel resto.Uditi i difensori:- L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sostitutoprocessuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA nominadepositata all'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' VIVE si riporta come da conclusioni scritte che depositaall'odierna udienza unitamente alla nota spese. Dichiara di essere ammesso alpatrocinio a spese dello Stato.- L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processualedell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO nomina depositataall'odierna udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e F.A.I. [OSCURATO:PERSONA] si riporta come da conclusioni scritte che depositaall'odierna udienza unitamente alle note spese.- L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA].C.S.ONLUS e S.O.S. [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostitutoprocessuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa diCENTRO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostitutoprocessuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO indifesa di CONFCOMM.[OSCURATO:PERSONA] L' ITALIA PALERMO e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. TURISTICHE E [OSCURATO:PERSONA], nomine tutte depositate all'odierna udienza unitamente alleconclusioni scritte e note spese a cui si riporta.- L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 13/01/2025, la Corte di appello di Palermo, in sededi giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data12/06/2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato diconcorso esterno in associazione mafiosa, commesso a Palermo sino al giugno2014, alla pena di anni sette di reclusione, così ridotta per il rito abbreviato. Conpene accessorie e statuizioni in favore delle parti civili costituite.E’ stato ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia – nel periodo in contestazione –consentito all’associazione mafiosa “cosa nostra” di controllare attivitàeconomiche in zona di [OSCURATO:PERSONA] mettendo a disposizione del sodalizio lasocietà edile MLG Scavi unipersonale s.r.l.La Corte territoriale muoveva dall’individuazione dell’ambito entro il qualeera stato circoscritto dalla Corte di cassazione il giudizio di rinvio.1.1. La sentenza dei giudici di legittimità, emessa in data 22/03/2022, avevarilevato che la sentenza di appello, ritenuta viziata, aveva tratto argomenti – perritenere accertato il delitto contestato a [OSCURATO:PERSONA] – dal gran numero di appaltiaggiudicatisi dalla MLG Scavi unipersonale s.r.l. nel periodo in contestazione,dalle conversazioni intercettate dalle quale emergeva la vicinanza dell’imputatoad esponenti di vertice dei mandamenti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dallaposizione di vantaggio da costui assunta rispetto alle imprese concorrenti, lequali aveva potuto ottenere alcuni lavori solo a seguito di loro rimostranze e diinterventi in loro favore di altri esponenti di “cosa nostra”.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto diversi lavori in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; l’impresa del concorrente Aiello era stato poi inserito nei lavorigià appaltati a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’intervento del boss Contino,affidandogli un subappalto.Secondo la Corte di cassazione, la sentenza annullata non avevaadeguatamente illustrato il contributo esterno specifico concreto e volontario,dotato di efficienza causale, che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito all’organizzazione enon aveva valorizzato gli elementi fattuali comprovanti l’elemento soggettivo delreato.Pertanto, aveva disposto giudizio di rinvio per verificare l’imposizionemafiosa della società dell’imputato nel settore edilizio e per accertare ilcontributo causale e doloso da questi fornito al sodalizio.1.2. La Corte di appello aveva ritenuto di confermare la sentenza di primogrado, evidenziando che dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SilvioGuerrera, già responsabile della “famiglia” di “cosa nostra” di [OSCURATO:PERSONA],era emerso che [OSCURATO:PERSONA] gli era stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] comeimprenditore a disposizione della cosca, che la sua impresa veniva imposta perl ’esecuzione dei lavori di scavo a fronte dell ’elargizione in favoredell’organizzazione da parte sua di una percentuale di ammontare dei lavori, cheera anche autorizzato a presentarsi agli imprenditori per ottenere i lavori, salvocomunque l’assenso anche successivo del sodalizio, che faceva da tramite con lealtre ditte per recuperare i crediti da estorsione.La Corte riepilogava anche alcuni episodi specifici in cui egli era statocoinvolto nello svolgimento dei lavori affidati a [OSCURATO:PERSONA] o in cui egli aveva ricevutosomme riscosse da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di estorsione.Evidenziava ancora che le dichiarazioni di Guerrera potevano considerarsipositiva valutazione di attendibilità del collaboratore la Cassazione si erapronunciato respingendolo e così determinando il formarsi sul punto del giudicatoparziale.Venivano poi esaminate le intercettazioni e le dichiarazioni testimonialiinerenti i due specifici episodi presi in esame dalla sentenza di annullamento conrinvio, relativi al subentro dell’imprenditore Aiello in un lavoro precedentementeassegnato a [OSCURATO:PERSONA] e all’imposizione a [OSCURATO:PERSONA], titolare della dittaI.[OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento dei lavori di scavo per l’esecuzionedelle opere di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello invece non si pronunciava nuovamente sulladeterminazione della pena e sulla concessione delle circostanze attenuantigeneriche, poiché la Cassazione aveva dichiarato assorbito il relativo motivo.Rinviava pertanto alla motivazione già svolta nella sentenza parzialmenteannullata.2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dal difensore diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi.2.1. Con i l primo lamenta violazione processuale e mancanza,contraddittorietà e illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 627 n. 3 cod. proc. pen. conriguardo in particolare all’obbligo di motivazione della sentenza.La Corte territoriale si sarebbe limitata a ripercorrere i motivi di gravame delricorrente senza discostarsi dalla precedente pronuncia condannatoria annullata,riprendendo le stesse vicende che la Cassazione aveva considerato inidonee adimostrare il contributo alla cosca, commettendo gli stessi errori di valutazione etravisando la prova.2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza, illogicità e contraddittorietàdella motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. conriferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.Sul punto la Corte aveva erroneamente ritenuto che l’ulteriore motivo diricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato assorbito dalla sentenza della Cassazionenon dovesse essere riesaminato perché coperto dal giudicato.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta conla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinviolimitatamente al trattamento sanzionatorio, rigettando nel resto il ricorso.All’udienza di discussione orale il Procuratore Generale si è riportata allapropria memoria, insistendo nelle conclusioni in esse contenute.I difensori delle parti civili hanno concluso depositando rispettive comparseconclusionali e note spese.Il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.2. E’ infondato il primo motivo. Pur se articolato come censura di violazioneprocessuale e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, ai sensidell’art. 606, comma 1 lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 627 n. 3cod. proc. pen. con riguardo in particolare all’obbligo di motivazione dellasentenza, in realtà con esso si chiede – peraltro in modo assai generico – unarivalutazione degli elementi già esaminati in maniera completa e conun’articolazione argomentativa, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa,niente affatto pedissequa e replicante le considerazioni della sentenza annullata.Peraltro, non può ravvisarsi nella trama espositiva del provvedimentoimpugnato alcun travisamento della prova perché la motivazione è strutturata inmodo sistematico per rendere chiaro il percorso argomentativo lungo il quale ilgiudice del rinvio ritiene di poter superare tutti i dubbi emergenti dalleincongruenze segnalate dalla Corte di cassazione.Infatti, aveva affermato la sentenza che ha disposto il giudizio di rinvio:«Resta, invero, non adeguatamente chiarita la circostanza del subentrodell'Aiello nell'appalto dei lavori in [OSCURATO:PERSONA], già assegnati al [OSCURATO:PERSONA], in seguitoall'intervento del boss Contino, prestandosi la circostanza ad una alternativaragionevole lettura, che vede al medesimo [OSCURATO:PERSONA] imposta una riduzione delleproprie competenze; né, del resto, le dichiarazioni dei committenti Danilo e MarioLucia consentono, con chiarezza, di collocare ex ante l'imposizione dell'appalto infavore del [OSCURATO:PERSONA].Allo stesso modo, difetta la rigorosa prova che a [OSCURATO:PERSONA], titolaredella ditta I.Ge.Co. s.r.I., che aveva subappaltato al ricorrente le operazioni discavo del cantiere in via di villa [OSCURATO:PERSONA], fosse stato imposto, anche tacitamente,il [OSCURATO:PERSONA], con il quale è incontestato fossero già intercorse trattative, non andatea buon fine per l'antieconomicità delle condizioni contrattuali proposte; né risultaadeguatamente confutata l'obiezione difensiva che, alla stregua di specificiriferimenti temporali, ha collocato nella primavera del 2012 l'accordo e, dunque,prima ancora che di siffatta vicenda si facesse cenno nelle intercettazioni del 6dicembre 2012 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].E a siffatto vulnus giustificativo non pone rimedio il generico riferimento alnumero degli appalti collezionati dalla ditta del [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale delleinvestigazioni, della cui genesi resta tuttora irrisolta la matrice; così come il temadei vantaggi conseguiti dall'organizzazione mafiosa nell'imporre la ditta delMessia resta affidata ad una generica censura dei colloquianti dell'intercettazionein data 18 gennaio 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il secondolamenta l'omessa restituzione di una somma destinata a terzi, e di cui il Messiasarebbe stato mero tramite, che si pone, all'evidenza, in senso opposto rispettoad una più plausibile aspettativa di consegna di somme estorte a terzi.»Tutte queste perplessità sono superate da una serie di argomenti logicistringenti:- le attendibili dichiarazioni del collaboratore indicano [OSCURATO:PERSONA] come uno deidue imprenditori vicini alla cosca alla quale venivano garantiti i lavori; l’altroimprenditore era Aiello, i cui legami con l’organizzazione sono stati parimentiaccertati;- la lamentela di Aiello viene ricostruita segnalando che essa trovavaragione in un’iniqua spartizione e l’intervento di Contino, volto a riequilibrare,viene accolto immediatamente da [OSCURATO:PERSONA], che si fa da parte, proprio in ragionedella condivisione delle finalità perseguite dall’organizzazione;- le dichiarazioni di Vitrano vengono rivalutate unitamente ad altri elementie si evidenzia che egli accettò le insistenze di Contino dopo avere assegnato ilavori ad altra impresa perché [OSCURATO:PERSONA] gli aveva formulato una proposta per luinon conveniente.Infine la Corte motiva ampiamente sull’irrilevanza delle discrasie temporali,segnalate dalla difesa, componendo una sua logica ricostruzione della scansionedelle vicende facendo riferimento alle più logiche connessioni degli eventi e conapprezzamenti di merito in questa sede non sindacabili.3. E’ invece fondato il secondo motivo.Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso,dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare ed adecidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purchéqueste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondogrado attraverso i motivi di appello. (Sez. 5, n. 5509 del 08/01/2019, Castello,Rv. 275344 - 01).La sentenza rescindente aveva accolto il ricorso avuto riguardoall’accertamento della responsabilità penale dell’imputato e non si erapronunciato sul subordinato motivo relativo alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, dichiarandolo assorbito.Non per questo la relativa questione doveva considerarsi preclusa, come l’haintesa il giudice di rinvio.Nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esamedelle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi diappello, solo se non sono state attinte dalle censure formulate con il ricorso percassazione, o perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perchénon rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevatae decisa. (Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, Russo, Rv. 283877 - 01).Ma nei casi, come quello di specie, in cui il motivo subordinato, oggetto dimotivo di appello e poi di censura nel proposto ricorso per cassazione, non vengaesaminato dal giudice di legittimità che si è arrestato all’esame del motivoprincipale, disponendo già per questo l’annullamento della sentenza impugnata,nel giudizio di rinvio «la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solodel profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla suarivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarateassorbite nella pronuncia di annullamento. (In motivazione, la Corte ha precisatoche l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questionicontroverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice dilegittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbentesul quale deve rinnovarsi l'esame, la cui definizione impone la progressivaverifica delle questioni dipendenti che da quella premessa traggono il propriocaposaldo argomentativo)» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv.277438 – 01).4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio pernuovo giudizio dinanzi alla Corte di appello di Palermo in diversa composizionelimitatamente ai profili inerenti alla concedibilità delle circostanze attenuantigeneriche e al conseguente trattamento sanzionatorio.Nel resto il ricorso deve essere respinto e, stante la definitivitàdell’accertamento di responsabilità, il ricorrente deve essere condannato allarifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite che siliquidano secondo i parametri di legge come in dispositivo. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte d'appello di Palermo.Rigetta nel resto il ricorso. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello stato, [OSCURATO:PERSONA] antimafia e antiracket laverità vive, nella misura che sara' liquidata dalla corte di appello di palermo conseparato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002,disponendo il pagamento in favore dello stato.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese, rispettivamente, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che liquida, per ciascuno dei quattro gruppi, incomplessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]