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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38054/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato .i-.elati_varia-e1Ù:6 e la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.

Il ricorrente era stato dichiarato contumace, come risulta dalla sentenza di primo grado.

«In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni degli artt. 420-bis e quater, introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace, dal momento che gli stessi ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti» (Sez. 3, n. 23271 del 29/04/2015 - dep. 29/05/2015, Talarico, Rv. 26365201; vedi anche Sez. 5, n. 34180 del 17/02/2016 - dep. 03/08/2016, Golemi, Rv. 26765501).

Nel caso in giudizio l'imputato era\ stato dichiarato contumace e, quindi, QA.AxAAa) aveva diritto alla notificaVdell'estratto contumaciale, in relazione alla disposizione dell'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014.

Non risultano infatti emessi decreti di irreperibilità («In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità» Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017 - dep. 26/04/2017, Ussia e altro, Rv. 27021601).

Il reato, pertanto, risulta prescritto, anche considerando i periodi di sospensione della prescrizione (per giorni 239) P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato .i-.elati_varia-e1Ù:6 e la sentenza impugnata deve annullarsi senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. Il ricorrente era stato dichiarato contumace, come risulta dalla sentenza di primo grado. «In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, le disposizioni degli artt. 420-bis e quater, introdotte dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano ai processi in corso nei quali l'imputato sia già stato dichiarato contumace, dal momento che gli stessi ai sensi dell'art. 15-bis della citata legge n. 67 del 2014, continuano ad essere disciplinati dalle previsioni normative anteriormente vigenti, con ogni conseguenza in ordine alla dichiarazione di contumacia ed ai suoi effetti» (Sez. 3, n. 23271 del 29/04/2015 - dep. 29/05/2015, Talarico, Rv. 26365201; vedi anche Sez. 5, n. 34180 del 17/02/2016 - dep. 03/08/2016, Golemi, Rv. 26765501). Nel caso in giudizio l'imputato era\ stato dichiarato contumace e, quindi, QA.AxAAa) aveva diritto alla notificaVdell'estratto contumaciale, in relazione alla disposizione dell'art. 15-bis della legge n. 67 del 2014. Non risultano infatti emessi decreti di irreperibilità («In tema di sospensione del processo per assenza dell'imputato, la deroga prevista per i processi in corso dall'art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, che consente l'applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge, è operativa solo se l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità» Sez. 3, n. 19618 del 22/03/2017 - dep. 26/04/2017, Ussia e altro, Rv. 27021601). Il reato, pertanto, risulta prescritto, anche considerando i periodi di sospensione della prescrizione (per giorni 239) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. C
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