CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 25415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(p.e.c: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato in Roma, Via delGesù 62, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]);Numero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Messina n. 9676/2/2024, depositata insegreteria in data 24.12.2024 e non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 settembre 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Messina veniva parzialmente accoltol’appello dell’Agenzia delle entrate a seguito dell’ordinanza della Cortedi cassazione n.31719/22 con cui veniva annullata la sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messinan. 711/2/2021.2. Con tale decisione il giudice aveva rigettato l'appello dell’Agenziaproposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona dellegale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n.142/08/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina, laquale a sua volta aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuenteavverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, previo p.v.c. dellaG.d.f., aveva recuperato a tassazione, ai fini Ires, Irap e Iva, per ilNumero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/20262007, maggiori ricavi non dichiarati e costi afferenti ad operazioni rite-nute oggettivamente inesistenti.3. Il giudice del rinvio identificava il mandato rescissorio, concernentela valutazione degli elementi presuntivi indicati dall’Ufficio finanziario,dal momento che con la sentenza annullata il giudice di secondo gradonon aveva adeguatamente assolto a tale compito. Dava inoltre attoche, nel corso del giudizio, interveniva l’assoluzione penale irrevocabiledel legale rappresentante pro tempore della società contribuente e cheil difensore della società invocava l’esito favorevole del giudicato penalein questo giudizio e, in particolare, l’applicazione del novellato art. 21bis, d.lgs. n. 74/2000.4. Alla luce delle difese e della documentazione in atti, il giudice rite-neva innanzitutto fondata la ripresa a tassazione per omessa contabi-lizzazione di ricavi pari ad euro 149.006,00 con riferimento a lavori adun impianto di Grotte S. Giorgio - Catania, in quanto dalla documenta-zione risultava una contabilità dei lavori dell’appaltante già alle datedel 30/11/2007 e 31/12/2007, circostanza che stabiliva con certezza eoggettiva determinabilità l’esecuzione di opere da inserire nelle rima-nenze di lavori in corso su ordinazione.Quanto alle riprese per operazioni oggettivamente inesistenti, il giudiceinnanzitutto escludeva l’effetto di giudicato discendente dall’assolu-zione irrevocabile in sede di abbreviato, ritenendo non applicabile l’art.21 bis, in quanto la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviatonon produceva alcun vincolo nel procedimento e nel processo tributa-rio, che era stato limitato dall’art. 20 l. n. 111/2023 ai “fatti materialiaccertati in sede dibattimentale”. Esaminato il quadro istruttorio, il giu-dice tributario in parte riteneva che la società avesse dimostrato l’esi-stenza dei costi sostenuti a questo titolo, allineandosi in parte a quantoNumero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/2026stabilito dal giudice penale, e annullava le riprese a tassazione ai finiIRES, IRAP ed IVA relative ai rapporti con CALMOV e D’AMORE Salva-tore, mentre confermava quelle con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..5. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delleentrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione sollevata dalla contro-ricorrente di inammissibilità del ricorso, in quanto il denominatore co-mune di tutti i motivi di censura sollevati dalla società sarebbe unarichiesta di revisione nel merito della controversia, celata dietro pre-sunte violazioni di legge, profilo scrutinabile solo unitamente alle sin-gole censure.Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedi-mento per violazione dell’art. 384, comma 1, cod. proc. civ., nonchédegli artt. 36 e 61 d.lgs. 546/92 e 132, n. 4, cod. proc. civ.. Non sa-rebbe stato rispettato il dictum della Corte di cassazione e rinvio ri-guardo al recupero a tassazione della somma di euro 149.006,00 atitolo di maggiori ricavi che la ricorrente avrebbe asseritamenteomesso di dichiarare in violazione del principio della competenza trat-tandosi di lavori contabilizzati nel 2007 fatturati nel 2008, e il giudiced’appello avrebbe comunque motivato in modo contraddittorio, avendotrattato in maniera indifferente ricavi e rimanenze.2. Il secondo motivo prospetta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR edell’art. 2697 cod. civ. per aver il giudice ritenuto legittima la ripresa aNumero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/2026tassazione della somma di euro 149.006,00, qualificata dall’Agenziadelle Entrate come “ricavo” nell’avviso di accertamento in contesta-zione, avendo utilizzato, ai fini della individuazione della componentepositiva “ricavo”, il criterio ermeneutico proprio delle “rimanenze” ela-borato in materia di appalti ex art. 1666 cod. civ. e così trattato come“ricavo” ciò che invece avrebbe dovuto costituire “rimanenza”.3. I due motivi, connessi, vanno trattati congiuntamente, e sono affettida concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.Il giudice, innanzitutto, a differenza di quanto sostenuto nella primacensura, identifica esattamente il dictum della Cassazione, consistentenel rinnovare «la valutazione degli elementi presuntivi indicati dall’Uf-ficio finanziario, dal momento che la Corte di secondo grado nonavrebbe adeguatamente assolto a tale compito» (cfr. p.2 sentenza im-pugnata). Ciò infatti in linea con il tenore dell’ordinanza di cassazionecon rinvio la quale, al punto 7, dichiara l’apparenza della motivazionedella originaria sentenza di appello in quanto, per quanto qui interessa,«con riferimento alla contestazione relativa al recupero a reddito diricavi omessi in relazione a lavori in corso di esecuzione ritenuti dall'Uf-ficio di pertinenza del 2007 e dalla società imputabili all'esercizio 2008,la CTR ha apoditticamente affermato che mancavano elementi - trat-tandosi di semplici commesse d'ordine stipulate a fine ottobre 2007-"sufficienti a dare certezza sull'entità dei lavori eseguiti al 31.12.2007,certezza acquisita al momento della definitiva conclusione, con la quan-tificazione, in contraddittorio, dei lavori e contestuale emissione dellafattura nel gennaio 2008", per cui "in ogni caso, l'importo non ri-sulta[va] sottratto a tassazione essendo stato dichiarato nel 2008 enon derivando di conseguenza alcun danno all'erario"».Numero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/20264. Inoltre, quanto alla differenza tra ricavo e rimanenza su cui si ap-punta il resto del primo motivo e per intero il secondo, è utile richia-mare qui per esteso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 35217 del2021 cui fa riferimento la società, pronuncia che riafferma orientamentigiurisprudenziali consolidati della Sezione, secondo cui, in caso di ap-palto di opere di durata pluriennale che preveda l'effettuazione di pa-gamenti sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, trova appli-cazione l'art. 109, comma 2, lett. b), del t.u.i.r., in forza del quale «icorrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e lespese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data incui le prestazioni sono ultimate». Ne consegue che, dovendo il mo-mento della ultimazione delle opere essere di regola individuato inquello dell'accettazione senza riserve, da parte del committente, dell'o-pera compiuta dall'appaltatore, nell'ipotesi di opera eseguita “per par-tite” (art. 1666 cod. civ.), l'accettazione senza riserva della singolapartita coincide con l'accettazione del S.A.L. ad essa relativo. Ciò com-porta, ai fini delle imposte dirette, che i costi si considerano sostenutidal committente ed i ricavi si considerano conseguiti dall'appaltatorealla data di accettazione definitiva degli stati di avanzamento dei lavori.4.1. In altri, termini, proprio la giurisprudenza invocata dalla parte pri-vata, (Cass. n.35217 del 2021 cit.) letta per esteso, fa applicazione delprincipio di diritto stabilito da Cass. n. 18035 del 2021, cui merita dataulteriore continuità anche nel caso in esame, secondo il quale il carat-tere provvisorio o definitivo della liquidazione del corrispettivo secondogli stati di avanzamento dei lavori incide sulla classificazione del rela-tivo componente positivo di reddito - in termini di «ricavo» o di «rima-nenza» - rilevato dall'appaltatore. Infatti, l'inclusione del corrispettivodella parte di opera compiuta tra le rimanenze ovvero tra i ricavi ècondizionata dalla definitività della relativa liquidazione, correlataNumero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/2026all'avvenuta produzione degli effetti giuridici dell'accettazione relativial passaggio della proprietà o del rischio.Le rimanenze, pertanto, sono solo quelle riferite alla parte di corrispet-tivi maturata, ma non ancora liquidata in via definitiva. I corrispettiviliquidati provvisoriamente, in quanto relativi a stati di avanzamentolavori non ancora accettati in via definitiva, vanno considerati accontie confluiscono pertanto nel reddito d'esercizio nella fase di valutazionedelle rimanenze.Quale ulteriore conseguenza, i corrispettivi liquidati a titolo definitivo,relativi a stati di avanzamento lavori accettati dal committente, costi-tuiscono corrispettivi maturati e, dunque, ricavi, e non rimanenze.5. In aderenza a tale ricostruzione giuridica, nel caso di specie, perquanto qui interessa, la sentenza impugnata prima ricorda che la ri-presa a tassazione riguardava l’esame del conto rimanenze, dal qualel’Ufficio finanziario aveva estrapolato alcune opere che andavano fat-turate nel 2007 anziché nel 2008. In particolare, la documentazionepervenuta dalla "[OSCURATO:SOCIETA]" evidenziava dei contratti di ap-palto, per i quali erano state emesse dalla società contribuente tre fat-ture (nn. 6, 7 e 8) in data 14/01/2008 rispetto alle quali la contabilitàdei lavori, alla data del 30/11/2007 e 31/12/2007, stabiliva con cer-tezza e oggettiva determinabilità l’esecuzione di opere da inserire nellerimanenze di lavori in corso su ordinazione, che non risultava in con-tabilità sul conto “fatture da emettere”». Poi, la sentenza impugnatastabilisce anche che «Alla luce delle difese e della documentazione in149.006,00 con riferimento a lavori ad un impianto di Grotte S. [OSCURATO:PERSONA]», accertando che «dalla documentazione risultava una con-tabilità dei lavori dell’appaltante già alla data del 30/11/2007 eNumero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/202631/12/2007, che stabiliva con certezza e oggettiva determinabilitàl’esecuzione di opere da inserire nelle rimanenze di lavori in corso suordinazione. È, pertanto, del tutto generica e, comunque, non docu-mentata la difesa della società contribuente di aver ricevuto solo unordine e non aver eseguito lavori conseguenti (almeno parzialmente)».Logicamente sono stati considerati ricavi non dichiarati, trattandosi dicorrispettivi per l’esecuzione di opere che il giudice accerta, con unamotivazione in sede di legittimità non sindacabile nei termini proposti,dotati dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità. Sotto il pro-filo è perciò anche fondata l’eccezione della controricorrente, in quantola ricorrente mira ad una indebita rivalutazione della prova.6. Col terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36e 61, d.lgs. 546/92, e 132, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 115cod. proc. civ. poiché, nel confermare la ripresa a tassazione dellasomma di euro 391.090,00 - quale imponibile delle asserite FOIemesse dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - il giudice di rinvio avrebbe ar-gomentato la pronuncia con motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, così da rendere la motivazione meramente apparente.In particolare, la sentenza afferma che «Nella documentazione extra-contabile della società contribuente, poi, non era stato rinvenuto alcundocumento relativo alle attività svolte dalla TRASPORTI RINASCITAs.r.l., contrariamente a quanto riscontrato per i lavori effettuati da altreimprese». L’affermazione sarebbe del tutto inconciliabile con la pre-messa dalla quale il giudice ha mosso il suo convincimento, poiché lavalorizzazione della documentazione extracontabile contrasterebbecon l’affermazione successiva del mancato rinvenimento, presso la so-cietà contribuente, di una documentazione [extracontabile] afferentealle attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/2026Inoltre, il giudice evidenzia, come «elemento molto allarmante» dellepresunte FOI, il fatto che «la società contribuente avesse assegniaventi come beneficiario una delle quattro imprese con la firma per lagirata del loro titolare ovvero lo strumento perfetto per la retrocessionedi eventuali compensi relativi a FOI» e ciò ha sostenuto nonostantepoco prima avesse affermato che «gli assegni rinvenuti presso la sededella società contribuente non erano riferibili al pagamento delle fat-ture emesse dalle 4 imprese, per cui non vi è in alcun caso la provache il compenso per le FOI sia stato retrocesso alla società contri-buente».7. Col quarto motivo si censura la sentenza, ai fini dell’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727, 2729 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. nonchédell’art. 109 TUIR, con riferimento al travisamento della prova eall’omesso esame di documenti, in particolare l’allegato 4 p.v.c. G. dibiente, circostanza che avrebbe comportato, implicitamente, la valo-rizzazione, da parte del giudice del rinvio, di elementi indiziari, inrealtà, privi di consistenza e, per converso, a trascurare elementi in-trodotti dalla società contribuente adottando un procedimento logico-valutativo incoerente con i criteri di ripartizione dell’onere probatorioregolato dall’art. 2697 cod. civ. e con le regole che governano le provepresuntive di cui agli artt. 2727 e 2729 cod. civ..8. I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto intrecciatitra loro. [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, osserva che non è stata censuratacol ricorso per cassazione, ed è pertanto maturato il giudicato internoa riguardo, la statuizione della CGT2 che ha escluso l’effetto di giudi-Numero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/2026cato discendente dall’assoluzione irrevocabile in sede di abbreviato, ri-tenendo non applicabile l’art. 21 bis, in quanto la sentenza emessa aseguito di giudizio abbreviato non produce alcun vincolo nel processotributario, senza che possa trovare applicazione la sentenza della Cortecost. n.50/2026 - la quale, tra l’altro, stabilisce che l'articolo 21-bis deld.lgs. 74/2000 è astrattamente applicabile anche alle sentenze di as-soluzione pronunciate ai sensi dell’art.530, comma 2, c.p.p. - poiché ègià stata decisa la questione da parte del giudice del merito e non èstata devolta al giudice di legittimità l’impugnazione sulla soluzioneadottata.9. I due motivi sono entrambi inammissibili.Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giu-dice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con-cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples-sivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essiessere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazionedi ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la lorocollocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza edad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dallavalutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportarela presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando ildiritto del contribuente a fornire la prova contraria.Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osservacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut-tori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,Numero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/2026se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi-derazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul-tanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecieil fatto storico è indubbiamente stato considerato.10. Orbene, il terzo mezzo di impugnazione si concentra su elementiparziali frammentando la motivazione della sentenza, ma non si con-fronta realmente con la complessiva argomentazione espressa dal giu-dice sulla questione, ossia: «Tre punti non sono sostanzialmente in di-scussione fra le parti. Il primo è relativo al fatto che le opere pubblichenel loro complesso sono state realizzate, visto che sono state positiva-mente valutate dalle varie stazioni appaltanti e non ricorre un caso diinterposizione fittizia delle 4 imprese rispetto a lavori effettuati da altrisoggetti, piuttosto si deve supporre che i lavori siano stati eseguiti (intutto o in parte) dalla stessa società contribuente. Di qui la necessitàdi prescindere nel caso di specie dall’accertamento dell’eventualebuona fede della società contribuente sul soggetto che abbia effettiva-mente svolto i lavori, dal momento che l’assunto è quello che le FOIsiano servite solo per simulare costi per servizi (in tutto o in parte) maieffettivamente svolti dai prestatori. Il secondo è che la società contri-buente ha documentato la regolarità contabile-finanziaria delle fattureannotate (sulla quale v. la puntuale motivazione della sentenza diprimo grado da intendersi qui integralmente trascritta), per cui occorresoffermarsi sulla documentazione extra contabile relativa all’esecu-zione dei lavori da parte delle 4 imprese, come richiesto dal mandatorescissorio. Il terzo è che gli assegni rivenuti presso la sede della so-cietà contribuente non erano relativi al pagamento delle fatture emessedalle 4 imprese, per cui non vi è in alcun caso la prova che il compensoper le FOI contestate sia stato effettivamente retrocesso alla societàNumero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/2026contribuente. Resta, comunque, l’elemento molto allarmante che la so-cietà contribuente avesse assegni aventi come beneficiario una delle4 imprese con la firma per la girata del loro titolare ovvero lo strumentoperfetto per la retrocessione di eventuali compensi relativi a FOI. (…)L’Ufficio finanziario aveva elementi di prova sufficienti per presumereche si trattasse di FOI in ragione dei documenti extra contabili rivenutinella sede societaria e della carente documentazione contabile e fiscaleriscontrata presso le 4 imprese. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. l’indagine svolta dai finanzieri di Fornovo di Taro, nellacui area di competenza aveva sede la predetta società, evidenziava iseguenti elementi di sospetto (fg. 30 del p.v.c. redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Messina): - l’impresa aveva avuto rapporti esclusiva-mente con la società contribuente; - il legale rappresentante (CiampàGiuseppe) riferiva di aver noleggiato mezzi in suo possesso (a freddo)e di aver messo a disposizione anche del proprio personale; - l’aziendaaveva una decina di camion ed aveva noleggiato anche altri automezzi,ma le 86 fatture corrispondenti ai relativi contratti si erano rivelatetutte oggettivamente inesistenti;- il legale rappresentante aveva giu-stificato la presenza di assegni con la propria firma di girata presso lasede della società contribuente, perché le aveva chiesto la cortesia discambiarli in contanti per suo conto.A sua volta la Guardia di Finanza di Messina aveva acquisito tutta ladocumentazione pertinente, che dimostrava come la società contri-buente non avesse mai assunto personale della TRASPORTI RINASCITAs.r.l., contrariamente a quanto asserito dal legale rappresentante diquest’ultima società. Nella documentazione extracontabile della societàcontribuente, poi, non era stato rinvenuto alcun documento relativoalle attività svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contrariamentea quanto riscontrato per i lavori effettuati da altre imprese.Numero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/2026Per contrastare queste precise risultanze la società contribuente haprodotto: - copia dei resoconti relativi ai noli della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei Sal emessi dalla società Enia nel corso del 2007e del 2008, con annessa documentazione fotografica (doc. da 11 a 24);- copia di fatture [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l’ese-cuzione di lavori (doc. da 25 a 31); - copia elenco dei mezzi a disposi-zione della società (doc. 35, 36, 37, 38, 39).Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, la documenta-zione contabile non è sufficiente a dimostrare l’effettività della presta-zione e la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avesse ineffetti alcuni camion di proprietà non è, da sola, sufficiente a ritenereche si trattasse di costi effettivi, anche perché i lavori erano stati effet-tuati con mezzi diversi dai camion e mediante personale che certa-mente non erano nella disponibilità dell’impresa fornitrice. A frontedell’inesistenza oggettiva di queste prestazioni, la società contribuentenon è stata, pertanto, in grado di dare una valida spiegazione alterna-tiva».Dalla lettura complessiva e non parziale della argomentazione emergeall’evidenza che non si tratta di motivazione apparente e che certa-mente rispetta il minimo costituzionale (cfr. per tutte Cass. Sez. U.n.8053 del 2014), sorretta com’è da precisi riferimenti al quadro istrut-torio, collegati da argomentazioni logiche e convincenti, tutt’altro checontraddittori, che sulla base di un vasto numero di elementi di provaportano il giudice motivatamente ad escludere l’esistenza oggettivadelle operazioni riferite alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Il fatto èstato valutato ed è precluso al giudice di legittimità rivalutare la prova.11. Anche la quarta censura è inammissibile.Numero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/2026Le Sezioni Unite (cfr. sentenza n.5792 del 2024, poi sempre confer-mata), hanno chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo dellaprova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé enon di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoriaal fatto probatorio.Esso trova il suo istituzionale rimedio, in primo luogo, nell'impugna-zione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presup-posti richiesti dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e, se tale deve inten-dersi il contenuto della doglianza in esame, il motivo è inammissibilepoiché la censura doveva essere proposta attraverso il rimedio dellarevocazione avanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.Se, invece, come pare al Collegio sulla base sulla base della letturadella pronuncia di appello, il fatto probatorio ha costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza si è pronunciata e, cioè, se il travi-samento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti, allora il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5,cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(cfr. Sez. U. n.5792 del 2024 cit.). Quest’ultima qualificazione è sug-gerita anche dalla terminologia adoperata nel corpo del ricorso, in par-ticolare a pag.51 ove si legge: «va denunziato il vizio del travisamentodella prova in cui è incorso il giudicante».Ma se è così, certamente il preteso travisamento della prova e omessoesame di documenti, in particolare l’allegato 4 p.v.c. G. di F. Fornovo,contratti di nolo a freddo, libri matricola [OSCURATO:PERSONA] nonegualmente l’inammissibilità del mezzo di impugnazione che non l’haintrodotta quale vizio di motivazione.Numero registro generale 14655/2025Numero sezionale 5686/2026Numero di raccolta generale 25415/2026Data pubblicazione 16/09/202612. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e le spese di liteseguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 8.200 per compensi, oltre spese prenotate a de-bito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 settembre 2026La PresidenteGiulia Iofrida