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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 37875/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1859-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; egliinwrfenirenw - IY avverso la sentenza n. 261/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata 11 05/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 261 del 2021 la Corte di appello di Perugia, per quello che interessa in questa sede, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni che aveva escluso, dalla quantificazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per gli anni 2012 e 2013 da [OSCURATO:PERSONA], già iscritto alla gestione commercianti in qualità di socio lavoratore della [OSCURATO:PERSONA] sas, i redditi derivanti dalla partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] srl.

2. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/1992 di conv. con modifiche del d.l. n. 384/1992 e in connessione con la legge n. 223/1990, dell'art. 53 co. 2 lett. d) del dpr n. 917 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 241 del 1997, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, relativamente alla posizione contributiva del Coletti, i redditi percepiti da quest'ultimo quale partecipazione agli utili di una società di capitale dovessero essere inseriti nella base imponibile sulla quale parametrare l'obbligo contributivo perché socio fondatore della stessa e, in quanto tale, il relativo reddito era da qualificarsi come di lavoro autonomo.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cpc.

3. Con orientamento ormai consolidato questa Corte (cfr. per tutte Cass.n. 21540 del 2019) ha affermato che "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a Ric. 2022 n. 01859 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -2- dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)".

4. Il principio di diritto richiamato è stato correttamente applicato dalla Corte d'appello, la quale si è altresì confrontata con la prospettazione dell'Inps circa l'asserita peculiare rilevanza della posizione del "socio fondatore" ai fini dell'obbligo contributivo, ritenendola ininfluente ai fini della qualificazione degli utili allo stesso spettanti quali redditi di capitale o di lavoro autonomo; in proposito si rileva che se è pur vero che la legge (art. 53, co.2 lett. d) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - TUIR) distingue la natura della partecipazione agli utili del socio fondatore da quella del socio non fondatore, definendo la prima reddito di lavoro autonomo e la seconda reddito di capitale, non di meno, tale distinzione non giova alla posizione dell'Inps nella fattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR è una fictio iuris destinata a spiegare effetti a fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi.

5. In ogni caso, infatti, come correttamente ha affermato la Corte d'appello, gli utili conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione societaria alla [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui è socio fondatore, rimangono qualificabili come redditi di capitale e, dunque, non rientrano nell'imponibile contributivo afferente alla gestione artigiani e commercianti, il quale si riferisce ai soli redditi d'impresa.

6. In conclusione, ad avviso del Collegio, la pretesa dell'Inps è priva di fondamento anche sotto l'ulteriore profilo relativo alla qualifica del socio come fondatore della società.

7. Tale questione ha trovato, invero, già risposta nella giurisprudenza sopra richiamata, e in quella successiva - (Cass. n. 18765/2022; Cass. n. 10969/2022) proprio in relazione alla figura del socio-fondatore-, con cui questa Corte ha sancito che il reddito per la partecipazione a società di capitali va incluso nella base imponibile contributiva solo qualora tale quota parte rientri tra i redditi d'impresa, nell'accezione contenuta nell'art. 3 bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 conv. in I. n. 438 del 1992.

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ric. 2022 n. 01859 sez.

ML - ud. 09-11-2022 -3-

9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1859-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; egliinwrfenirenw - IY avverso la sentenza n. 261/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata 11 05/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 261 del 2021 la Corte di appello di Perugia, per quello che interessa in questa sede, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni che aveva escluso, dalla quantificazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per gli anni 2012 e 2013 da [OSCURATO:PERSONA], già iscritto alla gestione commercianti in qualità di socio lavoratore della [OSCURATO:PERSONA] sas, i redditi derivanti dalla partecipazione alla [OSCURATO:PERSONA] srl. 2. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/1992 di conv. con modifiche del d.l. n. 384/1992 e in connessione con la legge n. 223/1990, dell'art. 53 co. 2 lett. d) del dpr n. 917 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 241 del 1997, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, relativamente alla posizione contributiva del Coletti, i redditi percepiti da quest'ultimo quale partecipazione agli utili di una società di capitale dovessero essere inseriti nella base imponibile sulla quale parametrare l'obbligo contributivo perché socio fondatore della stessa e, in quanto tale, il relativo reddito era da qualificarsi come di lavoro autonomo. 2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cpc. 3. Con orientamento ormai consolidato questa Corte (cfr. per tutte Cass.n. 21540 del 2019) ha affermato che "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a Ric. 2022 n. 01859 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)". 4. Il principio di diritto richiamato è stato correttamente applicato dalla Corte d'appello, la quale si è altresì confrontata con la prospettazione dell'Inps circa l'asserita peculiare rilevanza della posizione del "socio fondatore" ai fini dell'obbligo contributivo, ritenendola ininfluente ai fini della qualificazione degli utili allo stesso spettanti quali redditi di capitale o di lavoro autonomo; in proposito si rileva che se è pur vero che la legge (art. 53, co.2 lett. d) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - TUIR) distingue la natura della partecipazione agli utili del socio fondatore da quella del socio non fondatore, definendo la prima reddito di lavoro autonomo e la seconda reddito di capitale, non di meno, tale distinzione non giova alla posizione dell'Inps nella fattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR è una fictio iuris destinata a spiegare effetti a fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi. 5. In ogni caso, infatti, come correttamente ha affermato la Corte d'appello, gli utili conseguiti da [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione societaria alla [OSCURATO:PERSONA] srl, di cui è socio fondatore, rimangono qualificabili come redditi di capitale e, dunque, non rientrano nell'imponibile contributivo afferente alla gestione artigiani e commercianti, il quale si riferisce ai soli redditi d'impresa. 6. In conclusione, ad avviso del Collegio, la pretesa dell'Inps è priva di fondamento anche sotto l'ulteriore profilo relativo alla qualifica del socio come fondatore della società. 7. Tale questione ha trovato, invero, già risposta nella giurisprudenza sopra richiamata, e in quella successiva - (Cass. n. 18765/2022; Cass. n. 10969/2022) proprio in relazione alla figura del socio-fondatore-, con cui questa Corte ha sancito che il reddito per la partecipazione a società di capitali va incluso nella base imponibile contributiva solo qualora tale quota parte rientri tra i redditi d'impresa, nell'accezione contenuta nell'art. 3 bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 conv. in I. n. 438 del 1992. 8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ric. 2022 n. 01859 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- 9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess
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