CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18358/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cuistudio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 48, è elettivamente domiciliata;-Ricorrente-ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica epro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cuistudio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] di Modrone n. 12, è elettivamentedomiciliato;-Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, Sez. 17, n. 3661/2019, depositata il 30 settembre 2019,notificata il 6 novembre 2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4167/2020Numero sezionale 4721/2026Numero di raccolta generale 18358/2026Data pubblicazione 07/06/20261.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso, affidato a cinquemotivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, la quale, incontroversia relativa ad avvisi di accertamento IMU per le annualità 2015e 2016, aveva disatteso il gravame da essa proposto avverso la decisionedella Commissione tributaria provinciale di Milano, n. 3478/2018, diintegrale rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in particolare, ha ritenutoinfondate le censure formulate dalla società ricorrente, riferite allemodalità di nomina del responsabile del procedimento, alla mancataindicazione della facoltà di definire la contestazione in via agevolata eall’illegittima liquidazione dell’imposta, di carattere annuale, conriferimento al solo acconto del primo semestre.2. L’ente impositore si è costituito con controricorso, eccependol’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.3. Con atto depositato il 4 maggio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonchéil legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., succeduta allaImmobiliare [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di fusione per incorporazione in data11.6.2021, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi degli artt.306, 390 e ss. cod. proc. civ., non avendo essa istante più interesse acoltivare il ricorso, essendo stata la controversia conciliata tra le parti;con l’adesione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Trezzano sulNaviglio, hanno chiesto l’estinzione del procedimento con integralecompensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’atto di rinuncia al ricorso rispetta i requisiti di forma richiesti dalcodice di rito, essendo stato presentato prima della data dell’adunanzacamerale, sottoscritta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal legale rappresentantedella società ricorrente, e accettato dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal legalerappresentante dell’ente impositore controricorrente.Numero registro generale 4167/2020Numero sezionale 4721/2026Numero di raccolta generale 18358/2026Data pubblicazione 07/06/20262. La regolarità formale della rinuncia rileva ai fini dell’estinzione delgiudizio, in quanto, essendo la rinuncia al ricorso per cassazione un attounilaterale recettizio, esso «produce l’estinzione del processo aprescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese» (cfr.Cass., n. 17187 del 29/07/2014, richiamata da Sez. U., 09/12/2019, n.34429; Cass., Sez. 6-5, 07/06/2018, n. 14782; Sez. 5, 28/05/2020, n.10140).3. La rinuncia rituale produce, dunque, l’estinzione del processoanche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicatodella sentenza impugnata e il venir meno dell’interesse a contrastarel’impugnazione, ma rimanendo, comunque, salva la condanna delrinunciante alle spese del giudizio (cfr., S.U., n. 32113 del 2019);tuttavia, nella specie, tenuto conto dell’adesione del controricorrente,come da sottoscrizione in calce all’atto di rinunzia con richiesta dicompensazione delle spese, e dell’accordo intervenuto tra le parti, lespese di lite vanno interamente compensate.4. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriorecontributo da parte del contribuente istante nell’ipotesi (come quella dispecie) di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732; 6 – 1, 12/11/2015,n. 23175). P.Q.MDichiara il giudizio di cassazione estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.,per rinuncia al ricorso.Compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto,del 29.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]