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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37772/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Trento; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, inerenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi appaiono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - con particolare riferimento all'immediatezza e alla consecutività delle minacce, avvenute in occasione del sicuro compimento di un atto d'ufficio da parte del Perottoni, cioè l'aver invitato il ricorrente a posizione correttamente la propria autovettura - e che il motivo inerente alla mancata applicazione dell'art. 393-bis, cod. pen. risulta, altresì, manifestamente infondato, stante la legittimità dell'attività posta in essere dal pubblico ufficiale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1° luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Trento; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, inerenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che tali motivi appaiono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - con particolare riferimento all'immediatezza e alla consecutività delle minacce, avvenute in occasione del sicuro compimento di un atto d'ufficio da parte del Perottoni, cioè l'aver invitato il ricorrente a posizione correttamente la propria autovettura - e che il motivo inerente alla mancata applicazione dell'art. 393-bis, cod. pen. risulta, altresì, manifestamente infondato, stante la legittimità dell'attività posta in essere dal pubblico ufficiale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37772/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris