CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06309/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale dalla medesima subita in quanto sottoposta alla custodia cautelare in carcere dal 24.5.2018 al 14 novembre 2018 e poi in regime di arresti domiciliari dal 15.11.2018 al 18.6.2020 in relazione ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 in forza dell'ordinanza del Gip di Palermo in data 21.5.2018. Quanto al merito, con sentenza del 3.6.2019, all'esito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di Palermo aveva condannato la Leto alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, giudizio che veniva ribaltato dalla Corte d'appello di Palermo che con sentenza in data 17.6.2020 (irrevocabile il 26.11.2020) aveva assolto la Leto dai reati a lei contestati per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste disponendone l'immediata scarcerazione. 2. La Corte d'appello ha fondato il diniego dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. sul rilievo che la condotta della Leto abbia avuto un'efficacia sinergica nel determinare l'applicazione della misura custodiale. 3. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. Si assume sub specie di violazione di legge e di vizio motivatorio che l'ordinanza impugnata ha individuato una condotta ostativa avente efficacia sinergica rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare senza tenere conto di quanto statuito dalla sentenza assolutoria emessa nei confronti della Leto. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso . 6. La difesa dell'imputato ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Va premesso che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ente - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, Con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se -adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 2. Nella specie, chiarito preliminarmente che non ricorre un'ipotesi di ingiustizia formale bensì di ingiustizia sostanziale (cameirsembra ritenere la Corte territoriale nell'incipit, salvo poi valutare i presupposti dell'istanza alla luce dei principi in tema di ingiustizia sostanziale), il giudice della riparazione ha ripercorso gli argomenti espressi dal giudice della cautela a fondamento della gravità indiziaria in ordine ai reati contestati, e segnatamente le intercettazioni telefoniche ed i servizi di osservazione, da cui si ricavava il coinvolgimento della Leto in un'associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti operante nel comprensorio palermitano. Ha poi evidenziato che all'esito del giudizio di merito é stato comunque accertato che la Leto era vicina a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti che avevano organizzato l'associazione in questione, finalizzata alla vendita delle sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish e che tale circostanza si ricava sia dal contenuto delle conversazioni che dai servizi di osservazione ritenendo quindi che tali condotte abbiano concorso a dare causa alla misura della custodia cautelare subita, trattandosi di comportamenti idonei ad essere percepiti come indicativi di una contiguità all'attività criminale altrui. 3. Ebbene, nel formulare tale giudizio a fondamento del diniego dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen., la Corte territoriale ha quindi ravvisato la condotta ostativa della Leto facendo riferimento, peraltro in maniera generica, ai numerosi contatti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente fratello e marito della medesima, senza tuttavia esplicitare in cosa si sarebbero concretati detti rapporti, ovvero se gli stessi avessero una finalità 0103£13 ulteriore rispetto al più ovvio legame parentale ed affettivo. Giova, a riguardo, sottolineare che se é vero che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue coi soggetti condannati nel medesimo procedimento, tuttavia il giudice della riparazione deve fornire adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498). Ancor più stringenti sono i presupposti richiesti al fine di ritenere la connivenza quale condotta ostativa. Ed invero la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a 'conoscenza di tale attività. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 t.u. stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, e nella sua presenza al momento in cui quest'ultimo aveva occultato lo stupefacente e durante la trattativa per l'acquisto 7 della sostanza predetta, nonché mentre l'acquirente annusava la sostanza consegnando la banconota allo spacciatore)( Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Rv. 280391). Non avendo l'ordinanza impugnata fatto corretta applicazione dei principi dianzi enunciati, si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo cui demanda anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo, cui deman