CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05323/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; letta la memoria difensiva depositata dal difensore della ricorrente; ritenuto che il ricorso propone questioni di mero fatto, in ordine alla valutazione delle prove dichiarative e alla ricostruzione dell'accaduto, ampiamente esaminate nella sentenza impugnata, senza che emergano profili rilevabili in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ncorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che non deve disporsi la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che ha prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata daltdllegio, secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.7, n. 44280 del 13/9/2016, Rv. 268139); P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaAricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estense e Il Presidente <