CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23375/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 148-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA].IN.R.E.S. [OSCURATO:PERSONA] 4 [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 633/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 19/06/2015 R.G.N. 1465/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Passaggio da Ente locale ad ATO -Progressione economica per anzianità R.G.N.148/2016 Cron. Rep. CC25/05/2022 Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 148/2016 Pag.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato le domande proposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] - CO.IN.R.E.S. [OSCURATO:PERSONA] 4, volte ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del passaggio alla società d’ambito e la conseguente attribuzione degli aumenti periodici previsti dal c.c.n.l. Federambiente; 2. la Corte territoriale ha, in sintesi, osservato che l’accordo quadro del 20 aprile 2004 e il coevo accordo decentrato, nel garantire il mantenimento dell’anzianità giuridica e la conservazione del trattamento economico in godimento, non potessero essere interpretati nei termini sollecitati dagli appellati, ossia per conseguire un miglioramento retributivo mediante l’applicazione retroattiva di un istituto, la progressione economica per anzianità, non previsto dalla contrattazione dell’ente di provenienza; ha, pertanto, ritenuto che correttamente la società cessionaria avesse garantito il livello retributivo raggiunto e riconosciuto gli scatti di anzianità solo a partire dal periodo successivo all’assunzione; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i dipendenti sulla base di cinque motivi, ai quali il CO.IN.R.E.S. ha replicato con controricorso. 4. i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. va preliminarmente dichiarata la tardività del controricorso del CO.IN.R.E.S. [OSCURATO:PERSONA] 4, notificato dopo che era spirato il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso, termine fissato dal combinato disposto degli artt. 370 e 369 cod. proc. civ. (il ricorso è stato notificato il 18 dicembre 2015 ed il controricorso è stato notificato l’8 febbraio 2016); 2. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art.434 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.); addebitano alla Corte territoriale il mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello in quanto redatto senza il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 434 cod. proc. civ.; rilevano che il CO.IN.R.E.S. aveva omesso di indicare le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione delle norme di legge indicate; 3. con il secondo motivo i ricorrenti denunciamo la violazione dell’art. 202, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 2112 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto non spettante il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza mediante l’attribuzione degli scatti di anzianità di cui all’art. 37 del c.c.n.l. Federambiente; R.G.N. 148/2016 Pag.assumono che la vicenda in esame è riconducibile alla disciplina del passaggio di dipendenti tra enti pubblici, per effetto di trasferimento di attività ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2112 cod. civ. e richiamano la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tal caso va mantenuto il trattamento economico già in godimento presso la precedente amministrazione e così l ’ intera anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale di provenienza; 4. con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ); criticano la sentenza impugnata per l’erronea applicazione dell’accordo quadro regionale del 20.4.2004 e per aver ritenuto che lo stesso non imponesse, se non con una irricevibile forzatura, il risultato di fare conseguire un miglioramento retributivo mediante l’applicazione retroattiva di un istituto contrattuale in precedenza non operante; rilevano che la Corte territoriale non ha, incomprensibilmente, apprezzato l’inequivocabile volontà delle parti contraenti di "garantire" ai dipendenti pubblici transitati alle società d’ambito la "conservazione" della "anzianità maturata" per il servizio svolto presso l’ente locale di provenienza, opportunamente distinguendola dalla "posizione giuridica ed economica" da assegnare a ciascun lavoratore nella nuova realtà datoriale; 5. con il quarto motivo i ricorrenti denunciano motivazione insufficiente e contraddittoria (in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.); assumono che la Corte territoriale ha ritenuto, per un verso, che l’accordo in parola è “oggettivamente finalizzato a rendere intangibile nel futuro lo status di carriera e il trattamento in essere”, per altro verso, che è “irricevibile forzatura” il conseguimento di un miglioramento retributivo correlato al predetto “status”, non essendo, a suo avviso, retroattivamente applicabile in mancanza di diversa specifica previsione, un istituto (quello degli scatti di anzianità) in precedenza non operante nel comparto degli enti locali, con ciò evidenziando una insanabile contraddizione; 6. con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); deducono che la sentenza va cassata anche nella parte relativa alla regolamentazione delle spese atteso che, una volta accertata l ’ erroneità della stessa per i motivi sopra indicati, ne dovrà conseguire la condanna del CO.IN.R.E.S. al pagamento di tali spese; 7. il primo motivo è infondato; i ricorrenti, infatti, sollecitano, quanto al requisito della specificità dei motivi, un’interpretazione dell’art. 342 cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012, che è stata smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla R.G.N. 148/2016 Pag.parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”( Cass., Sez. Un., n. 27199/2017); 7.1. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto fondata la domanda sul rilievo che l’applicazione dell’art. 2112 cod. civ., richiamato dall’art. 202, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006, comportasse “il mantenimento dell’anzianità conseguita presso il precedente datore di lavoro e con essa un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello dei colleghi con pari anzianità e qualifica dell’impresa cessionaria”; questa argomentazione, che costituisce la ratio decidendi della pronuncia, è stata specificamente contestata dall’appellante, il quale nell’atto d’appello, dopo aver evidenziato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto ricostruire la vicenda in modo totalmente diverso, anche in considerazione dei differenti, e più recenti orientamenti giurisprudenziali, aveva posto in rilievo che: - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nello specifico, rispetto al trattamento percepito negli enti di provenienza, vi era stato, per gli appellati, un sostanziale miglioramento degli emolumenti economici; - l’accordo quadro cui i lavoratori avevano fatto riferimento doveva essere interpretato nel senso di assicurare al lavoratore il “mantenimento”(e non una nuova ricostruzione) del le anzianità maturate e la “conservazione” della posizione giuridica ed economica in essere alla data del trasferimento; 7.2. non è sufficiente per escludere la specificità del motivo la circostanza che nel gravame non sia stato espressamente richiamato l’art. 2112 cod. civ., perché la censura, nel circoscrivere con esattezza la questione devoluta, è chiaramente volta a contestare l’interpretazione che della norma aveva dato il giudice di prime cure; il principio della necessaria specificità dei motivi di appello va, poi, coordinato con quello espresso dall’art. 113 cod. proc. civ., riassunto dal brocardo iura novit curia, e pertanto, una volta che l’impugnazione sia idonea ad introdurre nel giudizio di appello la quaestio iuris, quest’ultima può e deve essere risolta dal giudice anche sulla base di argomenti giuridici diversi da quelli prospettati dalle parti (cfr. in termini Cass. n. 7190/2010); 8. i motivi secondo terzo e quarto, da trattare congiuntamente, stante l’intrinseca connessione, sono infondati; 8.1. la soluzione della questione controversa contenuta nella pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte la quale ha affermato che, nel caso di trasferimento di azienda, il riconoscimento, in favore dei lavoratori dell’azienda R.G.N. 148/2016 Pag.ceduta, dell’anzianità maturata presso il cedente non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti in riferimento a tale anzianità, ove presso il datore di lavoro precedente non esistesse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità, essendo questi dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il cessionario (Cass. n. 14208/2013; Cass. n. 25021/2014; Cass. n. 23618/2018; Cass. n. 32070/2019); 8.2. il richiamato orientamento è stato applicato, in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, da Cass. n. 4681/2019 e da Cass. n. 22834/2021 con le quale si è precisato che l’accordo decentrato del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non vanno oltre la previsione del mantenimento dell’anzianità e della conservazione della posizione giuridica economica in essere alla data del trasferimento; 8.3. si tratta di un’interpretazione pienamente rispettosa del diritto dell’Unione perché anche la Corte di Giustizia, nell’interpretare la direttiva 77/187/CE, ha precisato che quest’ultima ha il solo scopo di impedire che i lavoratori coinvolti nel trasferimento non subiscano un peggioramento retributivo sostanziale e «non può essere validamente invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive o di altre condizioni lavorative in occasione di un trasferimento d’impresa» (Corte di Giustizia 6.9.2011 in causa c-108/10, Scattolon, punto 77); 8.4. il ricorso non sviluppa argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, al quale va data continuità, e, nella parte in cui sostiene che l’anzianità dei ricorrenti era stata valorizzata anche nell’ente di provenienza, attraverso l’istituto della retribuzioneindividuale di anzianità, prospetta una questione, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata, che implica un accertamento di fatto quanto all’asserita corresponsione di detto emolumento al momento del passaggio dall’ente locale al consorzio; 8.5. trova, pertanto, applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di legittimità, qualora la sentenza impugnata non affronti il tema indicato nel motivo, il ricorrente ha l’onere, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di completezza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 32804/2019; Cass. n. 2038/2019; Cass. n. 15430/2018); a tanto i ricorrenti non hanno provveduto sicché la censura, in parte qua, deve essere ritenuta inammissibile; 9. il quinto motivo è infondato per le ragioni evidenziate con riguardo ai motivi che precedono; R.G.N. 148/2016 Pag.10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato; 11. nulla va disposto per le spese del giudizio di cassazione, stante la sopra evidenziata tardività del controricorso del CO.IN.R.E.S.; 12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorren