CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14151/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24003/2019proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n.8 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42L63 C341A ) , rappresentata e difesa dalla Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:TELEFONO]; p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]; C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74D67 G642Z ), giusta procura a marginedel controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio sito in Roma, alla V ia Avviso accertamento attribuzione rendita ripetitore diffusione segnali radio Anastasio IIn. 4 16 ; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 510/08 / 20 19 emessa d a l la CTR Sici li a in data 28/01/2019e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso un avviso di accertamento relativo alla attribuzione di rendita di un cespite (consistente in un ripetitore per la diffusione di segnali radio) sito nel Comune di Canicattì, con il quale quest’ultimo aveva accatastato il bene in cat. D/1 attribuendogli la relativa rendita catastale presunta. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, annullando l’avviso di accertamento impugnato. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, sostenendo che, in base all’art. 86, comma 3, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (come modificato dall’art. 12, comma 2, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33), gli elementi di rete di comunicazione elettronica e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione effettuate anche all’interno di edifici non costituivano unità immobiliari e non rilevavano ai fini della determinazione della rendita catastale e che, in ogni caso, il manufatto in esame era del tutto privo di autonomia funzionale e reddituale e non era neppure stabile nel tempo. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2 dm n. 28/1998 e 12, comma 2, d.lgs. n. 33/2016 e 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992”, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il concetto di costruzione stabile ai fini fiscali e catastali non dipende dalle modalità con cui il manufatto è materialmente fissato al terreno e che l’art. 12, comma 2, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, per la sua portata innovativa, non poteva essere applicato ad accertamenti catastali e fiscali antecedenti alla data di sua entrata in vigore, quale quello in esame. 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi: 1)la circostanza che l’art. 86, comma 3, d.lgs. d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (nella sua formulazione originaria), assimila ad ogni effetto le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, avvalorata dal fatto che l’art. 12, comma 2, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, ha aggiunto al detto comma 3 un periodo dal qualesi evince che gli elementi di rete di comunicazione elettronica e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione effettuate anche all’interno di edifici non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale; 2)il rilievo che il manufatto in esame era del tutto privo di autonomia funzionale e reddituale e non era neppure stabile nel tempo. A conferma della valenza autonoma della prima affermazione si pongono le conclusioni rassegnate al termine della sentenza qui impugnata ( La normativa più sopra esposta porta alla conclusione della legittima assimilazione degli impianti di cui trattasi alle opere di urbanizzazione primaria, con la conseguenziale esclusione di ogni obbligo di accatastamento ). Ciò alla luce dell’art. 86, comma 3, d.lgs. n. 259/2003 citato, senz’altro applicabile ratione temporis , secondo cui Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia. . Del resto, la stessa ricorrente ne è consapevole nel momento in cui (pag. 5 del ricorso) in cui riassume il secondo asserto su cui la pronuncia della CTR si sarebbe fondata nei seguenti termini: […] l’assimilazione delle rete di telefonia mobile alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7 del D.P.R. 380/2001 sarebbe stata confermatadall’art. 12 comma 2 del recente D.lgs. n. 33/2016 (l’enfasi è dello scrivente). Orbene, l’Agenzia non ha contestato la detta affermazione, essendosi limitata a censurare la sentenza nella parte in cui non avrebbe considerato, da un lato, che il concetto di costruzione stabile ai fini fiscali e catastali non dipende dalle modalità con cui il manufatto è materialmente fissato al terreno (evidenziando altresì che l’impianto ripetitore del segnale telefonico presenterebbe, al pari delle stazioni di trasformazione elettrica e dei caselli ferroviari, autonomia funzionale e reddituale) e, dall’altro lato, che l’art. 12, comma 2, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, per la sua portata innovativa, non poteva essere applicata ad accertamenti catastali e fiscali antecedenti alla data di sua entrata in vigore, quale quello in esame. E’ noto che, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idone a a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendinon censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14740 del 13/07/2005; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020). A non differenti conclusioni si perverrebbe qualora si accedesse al differente orientamento (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18641 del 27/07/2017) secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrenteal rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap. Co