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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03466/2023

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eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21523/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25 PAL.D SC.B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] P.U. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel.

Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 258/2016 depositata il 23/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; uditi gli avvocatiCARLO [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] per laricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la parte controricorrentee ricorrente incidentale; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Nuoro, c on sentenza n. 897/2011 , rigettava (per il rilevato difetto del requisito temporale) la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il riconoscimento e la declaratoria dell’intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, ai sensi dell’art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito in Loculi (regione [OSCURATO:PERSONA]), distinto in catasto terreni al foglio 16, mappale 58, della superficie di are 93, centiare

34. Ric. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 Con la stessa sentenza il citato Tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti per il rilascio del medesimo terreno, con compensazione integrale delle spese giudiziali.

2. Decidendo sull’appello avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione della sola [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduti), la Corte di appello di Cagliari-sez. dist. di Sassari, dopo aver fatto espletare perizia grafologica per la verifica dell’autenticità della scrittura privata di compravendita della quale l’appellante aveva dichiarato tempestivamente di volersi avvalere, con sentenza n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016), accoglieva il gravame e dichiarava, pertanto, l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del summenzionato terreno, condannando l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado.

A fondamento dell’adottata decisione, la suddetta Corte territoriale, ravvisata l’ammissibilità della produzione del contratto di compravendita datato 16 settembre 2003 (intervenuto tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e rimasta accertata l’autenticità della sottoscrizione in esso apposta dal [OSCURATO:PERSONA], quale venditore, una volta cumulato il possesso dell’acquirente con quello dell’alienante, riteneva provato il requisito del possesso ultraventennale, pacifico ed indisturbato, peraltro nemmeno contestato in fatto dalle controparti (che si erano limitate solo ad eccepire la nullità del richiamato atto di compravendita) e supportato probatoriamente anche in base al contenuto dell’atto di donazione del 4 agosto 2005 (utilizzato come scrittura di comparazione non disconosciuta), mediante il quale il [OSCURATO:PERSONA]. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 Giuseppe aveva donato al fratello [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] tutti i suoi immobili, tra i quali si ricomprendeva anche quello oggetto di causa, risultando dichiarato nell’atto stesso che quanto donato era stato posseduto dal donante “uti dominus”, in modo continuo ed ininterrotto da oltre un ventennio, con la conseguente configurazione, in favore del Sini, di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la “traditio” del terreno, con la derivante accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c.

3. [OSCURATO:PERSONA] (in proprio ed anche nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi .

4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato riferito a due motivi.

5. In prossimità dell’udienza del 13 aprile 2021 le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle proprie richieste.

6. La ricorrente ha eccepito anche una violazione del litisconsorzio necessario della sentenza di appello per l’intervenuta causa di interruzione dovuta al decesso di [OSCURATO:PERSONA] in data successiva alla notifica dell’appello ma antecedente allo scadere del termine per la costituzione in giudizio come da certificato di morte allegato alla memoria.

7. All’esito della suddetta udienza la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinviando la causa a nuovo ruolo.

Ric. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 8.All’esito dell'udienza del 14 gennaio 2022 q uesta Corte con ordinanza n.8175 del 2022 su richiesta d ella ricorrente ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confrontidegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] quale coerede di [OSCURATO:PERSONA] unico erede di [OSCURATO:PERSONA]

9. In prossimità della odierna udienza [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nuova memoria insistendo nelle sue richieste.

10. Il Procuratore Generale ha concluso per l’infondatezza del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –violazione degli artt. 216, 184 e 153 c.c..

La censura è rivolta al la statuizione con la quale la Corte di appello ha ammesso la verificazione della scrittura privata di compravendita del 16 settembre 2003, ritenendo che il relativo documento fosse già stato prodotto in primo grado e trasc urando di rilevare che il Tribunale di Nuoro aveva considerato tardiva l’inerente produzione, rigettando, altresì, anche l’istanza di rimessione in termini avanzata dal Sini ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c..

Il suddetto Tribunale, infatti , aveva rigettato la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la scrittura privata tempestivamente disconosciuta non era stata prodotta in originale sin dalla prima difesa utile successiva alla costituzione dei convenuti.

Soltanto all'udienza del 7 maggio 2009 l'attore aveva richiesto di essere rimesso nei termini per la produzione della Ric. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 suddetta scrittura in originale adducendo di averla rinvenuta tra i documenti contabili della sua azienda.L'istanza era stata rigettata posto che la perdita della scrittura poi rinvenuta non costituiva un evento da ricondurre al caso fortuito quanto piuttosto alla negligenza dello stesso S ini che aveva fatto confluire nella documentazione aziendale un documento della sua sfera privata senza essere ingrado di reperirlo.

Secondo la ricorrente, sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'appello circa il fatto che il documento era stato già depositato nel corso del giudizio di primo grado senza considerare che era stata depositata tempestivamente solo la copia fotostatica e non l'originale.

Invero , ai fini della verifica zione è necessario il documento originale.L’inutilizzabilità del documento disconosciuto in primo grado determinerebbe l'inammissibilità in appello della verificazione ex articolo 116 c.p.c. travolgendone gli esiti. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –violazione dell’art. 345, comma 3, e 153 c.p.c.

La censura è posta sotto un duplice profilo, ovvero per aver ritenuto la Corte di appello come nuovo un documento già prodotto in primo grado e per aver consentito al Sini di depositare l’originale della indicata scrittura privata nonostante il termine ultimo di decadenza per la produzione di documenti nuovi in secondo grado fosse già scaduto, identificandosi con quello previsto per la costituzione tempestiva delle parti.

Secondo la ricorrente , E rcole Sini sarebbe incorso in un’ulteriore decadenza anche rispetto al giudizio di appello non avendo depositato l’originale della scrittura al momento della costituzione in giudizio in appello, tanto che la Ric. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 Corte d'appello di Cagliari ha invitato il medesimo Sini a depositare l'originale con l'ordinanza di ammissione della consulenza grafologica. 3.Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte di appello illegittimamente ritenuto pacifico e non contestato fra le parti il possesso ventennale ad usucapionem del terreno dedotto in controversia, omettendo di considerare che ella e i suoi danti causa avevano negato il possesso del Sini fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (mentre le altre parti evocate in giudizio non avevano inteso costituirsi nei due gradi di giudizio).

4. Con il suo primo motivo di ricorso incidentale condizionato il controricorrente ha denunciato –con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. –l’omesso esame dell’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., posto che egli l’aveva presentata deducendo la prova relativa al rinvenimento tardivo della contestata scrittura di compravendita in originale da ricondursi a caso fortuito per averla rinvenuta solo in data 28 luglio 2008, allorquando era stata casualmente trovata nella documentazione del suo consulente fiscale e, quindi prodotta nella prima udienza utile successiva.

5. Con il suo secondo motivo di ricorso incidentale condizionato il Sini ha dedotto – in virtù dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p. c. – l’omesso esame nell’impugnata sentenza delle istanze istruttorie dallo stesso dedotte al fine di comprovare la sussistenza in capo a lui delle condizioni per l’acquisto a titolo di usucapione del terreno Ric. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 oggetto di contesa, senza, cioè, dare alcun seguito a specifiche richieste di ammissione di prove orali. 6.Preliminarmente deve rigettarsi l ’eccezione formulata dalla ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza del 13 aprile 2021 di violazione degli artt. 331 e 102 c.p.c. essendosi verificata la morte di [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla ricezione dell’atto di appello ma prima che scadessero i termini per la sua costituzione in giudizio.

In proposito è sufficiente richiamare i seguenti principi di diritto cui il Collegio intende dare continuità: -Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo (ex plurimis Sez.1.

Ord . n. 34867 del 2022 ; Sez. 3, Ord . n. 18804 del 2021). -Il vizio processuale derivante dall'omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche in sede di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (senza la necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie) e che sulla questione non si sia formato il giudicato; ciò in quanto le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., di acquisire mezzi di prova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto Ric. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, con esclusione delle nullità originate da vizi del processo (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3024 del 28/02/2012, Rv. 621484 - 01) . -Nel giudizio di cassazione non è ammissibile la produzione di nuovi documenti al fine di dimostrare la necessità di integrazione del contraddittorio nei precedenti gradi del processo, essendo le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., tale produzione limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma e non estendendosi, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quantunque idonei, in astratto, a spiegare effetti invalidanti sulla sentenza (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 24048 del 12/10/2017, Rv. 646795 -01). 6.1 I primi due motivi del ricorso principale, che state la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

La decisione della Corte d’Appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità sotto un duplice profilo.

Il primo profilo riguarda l’ammissibilità della produzione dell’originale del documento già prodotta in copia.Infatti, si è affermato che: «Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico- giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e Ric. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico»(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35167 del 18/11/2021, Rv. 663261 -01).

Nella pronuncia da ultimo citata si è richiamato il principio secondo cui: « La produzione dell'originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicché ne è ammissibile il deposito anche in appello» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 26/02/2016, Rv. 638327).

Detto principio, certamente estensibile anche al casoaffine di deposito dell'originale nel corso del giudizio di primo grado, ma dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., nonconosce eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui confronti essa è stata prodotta.

In tale ipotesi, anzi, la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario.

Peraltro, entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività degli esiti della perizia grafologica; il deposito dell'originale, quindi, corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile Ric. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Il secondo profilo di infondatezza della censura proposta con i primi due motivi riguarda la violazione dell’art. 345 c.p.c..

Infatti, l’originale del documento poteva essere ammesso in appello non solo sulla scorta dei principi sopra riportati ma anche in relazione all’art. 345 comma 3, c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile.

Infatti, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'articolo 345, comma 3, c p.c. -quale risulta dalla novella di cui al decreto legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni della legge n. 134 del 2012 –è applicabile solo nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012.

Nella specie, invece, la sentenza del Tribunale di Nuoro è stata pubblicata in data 1° dicembre 2011 sicché non trova applicazione la nuova versione che pone undivieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma.

Le sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 10790 del 2017 con riferimento alla precedente versione dell’art. 345 c.p.c. hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio Ric. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Sez.

U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939 -01).

7. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato.

La Corte d’Appello, una volta accertata la valid ità del la scrittura privata disconosciuta,ha ritenuto provato in capo a [OSCURATO:PERSONA] il possesso ultraventennale, pacifico ed indisturbato,del bene in contestazione, possesso, dunque,utile ad usucapire.

In particolare, il periodo di possesso del Sini doveva unirsi a quello del suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] .

I l possesso di quest’ultimo risultava provato anche in base al contenuto dell’atto di donazione del 4 agosto 2005 (utilizzato come scrittura di comparazione non disconosciuta), mediante il quale egli aveva donato al fratello [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] tutti i suoi immobili, tra i quali si ricomprendeva anche quello oggetto di causa, risultando dichiarato nell’atto stesso che quanto donato era stato posseduto dal donante “uti dominus”, in modo continuo ed ininterrotto da oltre un ventennio, con la conseguente configurazione, in favore delSini, di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la “traditio” del terreno, con la derivante accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c.

La decisione, pertanto, si è fondata sulla prova del possesso e nonsul principio di non contestazione come dedotto con il motivo in esame, sicché non assume alcuna rilevanza il fatto che la ricorrente e i suoi danti causa hanno negato il possesso del Sini fin Ric. 2016n.21523 sez.

S2 -ud. 12/01/2023 dalla costituzione nel giudizio di primo grado.

Ne consegue che il terzo motivo è del tutto infondato.

8. Il rigetto del ricorso principale rende assorbito il ricorso incidentale condizionato.

9. In conclusione la Corte rigettail ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21523/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25 PAL.D SC.B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] P.U. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 258/2016 depositata il 23/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; uditi gli avvocatiCARLO [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione de ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] per laricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] per la parte controricorrentee ricorrente incidentale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Nuoro, c on sentenza n. 897/2011 , rigettava (per il rilevato difetto del requisito temporale) la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere il riconoscimento e la declaratoria dell’intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale, ai sensi dell’art. 1158 c.c., della proprietà del terreno sito in Loculi (regione [OSCURATO:PERSONA]), distinto in catasto terreni al foglio 16, mappale 58, della superficie di are 93, centiare 34. Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 Con la stessa sentenza il citato Tribunale respingeva anche la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti per il rilascio del medesimo terreno, con compensazione integrale delle spese giudiziali. 2. Decidendo sull’appello avanzato dal [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione della sola [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduti), la Corte di appello di Cagliari-sez. dist. di Sassari, dopo aver fatto espletare perizia grafologica per la verifica dell’autenticità della scrittura privata di compravendita della quale l’appellante aveva dichiarato tempestivamente di volersi avvalere, con sentenza n. 258/2016 (pubblicata il 23 maggio 2016), accoglieva il gravame e dichiarava, pertanto, l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà del summenzionato terreno, condannando l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado. A fondamento dell’adottata decisione, la suddetta Corte territoriale, ravvisata l’ammissibilità della produzione del contratto di compravendita datato 16 settembre 2003 (intervenuto tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e rimasta accertata l’autenticità della sottoscrizione in esso apposta dal [OSCURATO:PERSONA], quale venditore, una volta cumulato il possesso dell’acquirente con quello dell’alienante, riteneva provato il requisito del possesso ultraventennale, pacifico ed indisturbato, peraltro nemmeno contestato in fatto dalle controparti (che si erano limitate solo ad eccepire la nullità del richiamato atto di compravendita) e supportato probatoriamente anche in base al contenuto dell’atto di donazione del 4 agosto 2005 (utilizzato come scrittura di comparazione non disconosciuta), mediante il quale il [OSCURATO:PERSONA]. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 Giuseppe aveva donato al fratello [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] tutti i suoi immobili, tra i quali si ricomprendeva anche quello oggetto di causa, risultando dichiarato nell’atto stesso che quanto donato era stato posseduto dal donante “uti dominus”, in modo continuo ed ininterrotto da oltre un ventennio, con la conseguente configurazione, in favore del Sini, di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la “traditio” del terreno, con la derivante accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c. 3. [OSCURATO:PERSONA] (in proprio ed anche nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi . 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato riferito a due motivi. 5. In prossimità dell’udienza del 13 aprile 2021 le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle proprie richieste. 6. La ricorrente ha eccepito anche una violazione del litisconsorzio necessario della sentenza di appello per l’intervenuta causa di interruzione dovuta al decesso di [OSCURATO:PERSONA] in data successiva alla notifica dell’appello ma antecedente allo scadere del termine per la costituzione in giudizio come da certificato di morte allegato alla memoria. 7. All’esito della suddetta udienza la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rinviando la causa a nuovo ruolo. Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 8.All’esito dell'udienza del 14 gennaio 2022 q uesta Corte con ordinanza n.8175 del 2022 su richiesta d ella ricorrente ha autorizzato la notifica per pubblici proclami nei confrontidegli eredi di [OSCURATO:PERSONA] quale coerede di [OSCURATO:PERSONA] unico erede di [OSCURATO:PERSONA] 9. In prossimità della odierna udienza [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nuova memoria insistendo nelle sue richieste. 10. Il Procuratore Generale ha concluso per l’infondatezza del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –violazione degli artt. 216, 184 e 153 c.c.. La censura è rivolta al la statuizione con la quale la Corte di appello ha ammesso la verificazione della scrittura privata di compravendita del 16 settembre 2003, ritenendo che il relativo documento fosse già stato prodotto in primo grado e trasc urando di rilevare che il Tribunale di Nuoro aveva considerato tardiva l’inerente produzione, rigettando, altresì, anche l’istanza di rimessione in termini avanzata dal Sini ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c.. Il suddetto Tribunale, infatti , aveva rigettato la domanda di usucapione proposta da [OSCURATO:PERSONA] sul presupposto che la scrittura privata tempestivamente disconosciuta non era stata prodotta in originale sin dalla prima difesa utile successiva alla costituzione dei convenuti. Soltanto all'udienza del 7 maggio 2009 l'attore aveva richiesto di essere rimesso nei termini per la produzione della Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 suddetta scrittura in originale adducendo di averla rinvenuta tra i documenti contabili della sua azienda.L'istanza era stata rigettata posto che la perdita della scrittura poi rinvenuta non costituiva un evento da ricondurre al caso fortuito quanto piuttosto alla negligenza dello stesso S ini che aveva fatto confluire nella documentazione aziendale un documento della sua sfera privata senza essere ingrado di reperirlo. Secondo la ricorrente, sarebbe erronea l'affermazione della Corte d'appello circa il fatto che il documento era stato già depositato nel corso del giudizio di primo grado senza considerare che era stata depositata tempestivamente solo la copia fotostatica e non l'originale. Invero , ai fini della verifica zione è necessario il documento originale.L’inutilizzabilità del documento disconosciuto in primo grado determinerebbe l'inammissibilità in appello della verificazione ex articolo 116 c.p.c. travolgendone gli esiti. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –violazione dell’art. 345, comma 3, e 153 c.p.c. La censura è posta sotto un duplice profilo, ovvero per aver ritenuto la Corte di appello come nuovo un documento già prodotto in primo grado e per aver consentito al Sini di depositare l’originale della indicata scrittura privata nonostante il termine ultimo di decadenza per la produzione di documenti nuovi in secondo grado fosse già scaduto, identificandosi con quello previsto per la costituzione tempestiva delle parti. Secondo la ricorrente , E rcole Sini sarebbe incorso in un’ulteriore decadenza anche rispetto al giudizio di appello non avendo depositato l’originale della scrittura al momento della costituzione in giudizio in appello, tanto che la Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 Corte d'appello di Cagliari ha invitato il medesimo Sini a depositare l'originale con l'ordinanza di ammissione della consulenza grafologica. 3.Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. –violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la Corte di appello illegittimamente ritenuto pacifico e non contestato fra le parti il possesso ventennale ad usucapionem del terreno dedotto in controversia, omettendo di considerare che ella e i suoi danti causa avevano negato il possesso del Sini fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado (mentre le altre parti evocate in giudizio non avevano inteso costituirsi nei due gradi di giudizio). 4. Con il suo primo motivo di ricorso incidentale condizionato il controricorrente ha denunciato –con riguardo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. –l’omesso esame dell’istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., posto che egli l’aveva presentata deducendo la prova relativa al rinvenimento tardivo della contestata scrittura di compravendita in originale da ricondursi a caso fortuito per averla rinvenuta solo in data 28 luglio 2008, allorquando era stata casualmente trovata nella documentazione del suo consulente fiscale e, quindi prodotta nella prima udienza utile successiva. 5. Con il suo secondo motivo di ricorso incidentale condizionato il Sini ha dedotto – in virtù dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p. c. – l’omesso esame nell’impugnata sentenza delle istanze istruttorie dallo stesso dedotte al fine di comprovare la sussistenza in capo a lui delle condizioni per l’acquisto a titolo di usucapione del terreno Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 oggetto di contesa, senza, cioè, dare alcun seguito a specifiche richieste di ammissione di prove orali. 6.Preliminarmente deve rigettarsi l ’eccezione formulata dalla ricorrente con la memoria depositata in prossimità dell’udienza del 13 aprile 2021 di violazione degli artt. 331 e 102 c.p.c. essendosi verificata la morte di [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla ricezione dell’atto di appello ma prima che scadessero i termini per la sua costituzione in giudizio. In proposito è sufficiente richiamare i seguenti principi di diritto cui il Collegio intende dare continuità: -Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo (ex plurimis Sez.1. Ord . n. 34867 del 2022 ; Sez. 3, Ord . n. 18804 del 2021). -Il vizio processuale derivante dall'omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche in sede di legittimità, alla duplice condizione che gli elementi che rivelano la necessità del contraddittorio emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (senza la necessità di svolgimento di ulteriori attività istruttorie) e che sulla questione non si sia formato il giudicato; ciò in quanto le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., di acquisire mezzi di prova precostituiti in sede di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, con esclusione delle nullità originate da vizi del processo (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3024 del 28/02/2012, Rv. 621484 - 01) . -Nel giudizio di cassazione non è ammissibile la produzione di nuovi documenti al fine di dimostrare la necessità di integrazione del contraddittorio nei precedenti gradi del processo, essendo le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., tale produzione limitate a quelle derivanti da vizi propri dell'atto per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma e non estendendosi, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento, quantunque idonei, in astratto, a spiegare effetti invalidanti sulla sentenza (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 24048 del 12/10/2017, Rv. 646795 -01). 6.1 I primi due motivi del ricorso principale, che state la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. La decisione della Corte d’Appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità sotto un duplice profilo. Il primo profilo riguarda l’ammissibilità della produzione dell’originale del documento già prodotta in copia.Infatti, si è affermato che: «Nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico- giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (nella specie, nel corso delle operazioni di consulenza tecnica), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche dello stesso ordinamento giuridico»(Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35167 del 18/11/2021, Rv. 663261 -01). Nella pronuncia da ultimo citata si è richiamato il principio secondo cui: « La produzione dell'originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicché ne è ammissibile il deposito anche in appello» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 26/02/2016, Rv. 638327). Detto principio, certamente estensibile anche al casoaffine di deposito dell'originale nel corso del giudizio di primo grado, ma dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., nonconosce eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui confronti essa è stata prodotta. In tale ipotesi, anzi, la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario. Peraltro, entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività degli esiti della perizia grafologica; il deposito dell'originale, quindi, corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio. Il secondo profilo di infondatezza della censura proposta con i primi due motivi riguarda la violazione dell’art. 345 c.p.c.. Infatti, l’originale del documento poteva essere ammesso in appello non solo sulla scorta dei principi sopra riportati ma anche in relazione all’art. 345 comma 3, c.p.c. nella versione ratione temporis applicabile. Infatti, nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'articolo 345, comma 3, c p.c. -quale risulta dalla novella di cui al decreto legge n. 83 del 2012 convertito con modificazioni della legge n. 134 del 2012 –è applicabile solo nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal giorno 11 settembre 2012. Nella specie, invece, la sentenza del Tribunale di Nuoro è stata pubblicata in data 1° dicembre 2011 sicché non trova applicazione la nuova versione che pone undivieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che - invece - costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma. Le sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 10790 del 2017 con riferimento alla precedente versione dell’art. 345 c.p.c. hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939 -01). 7. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato. La Corte d’Appello, una volta accertata la valid ità del la scrittura privata disconosciuta,ha ritenuto provato in capo a [OSCURATO:PERSONA] il possesso ultraventennale, pacifico ed indisturbato,del bene in contestazione, possesso, dunque,utile ad usucapire. In particolare, il periodo di possesso del Sini doveva unirsi a quello del suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] . I l possesso di quest’ultimo risultava provato anche in base al contenuto dell’atto di donazione del 4 agosto 2005 (utilizzato come scrittura di comparazione non disconosciuta), mediante il quale egli aveva donato al fratello [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] tutti i suoi immobili, tra i quali si ricomprendeva anche quello oggetto di causa, risultando dichiarato nell’atto stesso che quanto donato era stato posseduto dal donante “uti dominus”, in modo continuo ed ininterrotto da oltre un ventennio, con la conseguente configurazione, in favore delSini, di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la “traditio” del terreno, con la derivante accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146, comma 2, c.c. La decisione, pertanto, si è fondata sulla prova del possesso e nonsul principio di non contestazione come dedotto con il motivo in esame, sicché non assume alcuna rilevanza il fatto che la ricorrente e i suoi danti causa hanno negato il possesso del Sini fin Ric. 2016n.21523 sez. S2 -ud. 12/01/2023 dalla costituzione nel giudizio di primo grado. Ne consegue che il terzo motivo è del tutto infondato. 8. Il rigetto del ricorso principale rende assorbito il ricorso incidentale condizionato. 9. In conclusione la Corte rigettail ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. 10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 11. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 3000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente
Sentenza Cassazione n. 03466/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris