CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 42511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8 luglio 2022 della Corte d'appello di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti, con motivi comuni, dai ricorrenti in relazione alla condanna per il reato di cui all'artt. 337 cod. pen. devono essere dichiarati inammissibili in quanto l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, è manifestamente infondato. Il provvedimento impugnato, infatti, mostra di fare buon governo dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità risultando in tal modo immune dalle censure prospettate dalla difesa (si vedano le trancianti considerazioni spese nell'ultima pagina della motivazione resa con la decisione gravata) Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/Is de