CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 43042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa per la detenzione a fini di spaccio di gr. 133,46 di cocaina, suddivisa in involucri. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva anche la confisca della somma di C 800 in sequestro. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e motivazione apparente in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 445, comma 1, cod. proc. pen. e 85-bis d.P.R. 309/90 per l'avvenuta confisca del denaro motivata, in termini apodittici, sui modesti redditi riferiti dall'imputato e sulla somma rinvenutagli indosso, senza accertamento circa la sua effettiva capacità economica. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Premessa l'ammissibilità, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, della censura relativa all'illegalità della confisca, quale punto della sentenza non ricompresa nell'accordo delle parti (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348-03), nel caso di specie il giudice ha disposto la confisca della somma di C 800 "per sproporzione con i modesti redditi riferiti dall'imputato anche perché in parte rivenuta indosso all'imputato". 2.1. Il provvedimento, come si desume dalla stringata motivazione, pur non facendo alcun riferimento a disposizioni di legge, ha applicato la confisca allargata o per sproporzione prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, che richiama i presupposti dell'art. 240-bis cod. pen. (confisca in casi particolari). Si tratta di un tipo di confisca che dovendo perseguire l'obiettivo di aggredire le ricchezze illecitamente accumulate richiede i seguenti presupposti: 1) la commissione da parte dell'imputato dei reati indicati nella norma, ritenuti capaci di generare profitti; 2) la disponibilità, diretta o indiretta, del bene; 3) la sproporzione tra il valore del bene ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta (tra le tante: Sez. 2, n. 16775 del 20/04/2021, Iobbi, non massimata; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997). Non è invece richiesto alcun rapporto tra l'oggetto della confisca e il commesso reato. Nel caso in esame la sentenza si limita a fare sintetico riferimento alla "disponibilità" della somma in capo al ricorrente, perché rinvenuta in parte su di lui, così accertando solo uno dei presupposti indicati dalla norma, ma non offre alcun elemento, di fatto e di diritto, da cui evincere l'ulteriore requisito della sproporzione tra il denaro confiscatogli e le capacità patrimoniali dichiarate, non potendosi ritenere adempiuto l'obbligo motivazionale con il mero richiamo all'essere [OSCURATO:PERSONA] percettore di "modesti redditi", di cui non è indicata neanche l'entità. 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 settembre 2022 La