CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 12281/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ 32257 del 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui domicilia in Roma al Viale delle Milizie n. 34 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], con cui domiciliano PEC: [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrenti- avverso la sentenza n. 263/21 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 giugno 2021, RG n. 588/19 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 3 . 5 00,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma,l’8 maggio 2025 Il Consigliere deleg