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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24348/2026

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o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Nasr ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.; 237, in relazione al 216, primo comma; 223, primo comma e secondo comma, n. 2; 219, primo comma, legge fall. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione completa ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MYr oeposcrAU li .4 CANpt.I.ER‘A ... , -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Nasr ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen.; 237, in relazione al 216, primo comma; 223, primo comma e secondo comma, n. 2; 219, primo comma, legge fall. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione completa ed esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MYr oeposcrAU li .4 CANpt.I.ER‘A ... , -
Sentenza Cassazione n. 24348/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris