Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2021/2023
ECLI:EU:T:2023:283
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0556_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 maggio 2023 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑556/21) (
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)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento del nome della ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria – Violazione – Insussistenza
[Art. 296 TFUE; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2021/997, allegato]
(v. punti 17-27)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Prova della fondatezza della misura – Base fattuale – Elementi di informazione concreti, precisi e concordanti
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006 e 2021/997, allegato]
(v. punti 38-41, 56, 60, 62, 63)
3.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Criteri di adozione delle misure restrittive – Persone, entità e organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, della repressione della società civile o dell’opposizione democratica o che nuocciono alla democrazia o allo Stato di diritto – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa delle sue funzioni – Prova contraria – Presa di posizione che si dissocia dagli atti adottati dalla commissione parlamentare sul diritto della Bielorussia – Insussistenza – Errore di valutazione – Assenza
[Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, artt. 3, § 1, a), e 4, § 1, a), e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, art. 2, §§ 4 e 5, e 2021/997, allegato]
(v. punti 44-48, 68-70)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Limitazione del diritto di soggiorno e della libertà di circolazione nell’Unione – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
[Art. 21, § 2, b), TFUE; decisione 2012/642/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2021/1002, artt. 3, § 6, 5 e 8; regolamenti del Consiglio nn. 765/2006, artt. 3 e 8 bis, § 4, e 2021/997]
(v. punti 75-84, 89)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
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GU C 11 del 10.1.2022
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