CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16663/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a MIRA il 15/01/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla memoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; annullamento con rinvio del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in via preliminare, comunica la revoca della costituzione di parte civile nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; si associa alle conclusioni del PG; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi d'impugnazione e ne chiede l'accoglimento;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria difensiva, depositata a mezzo PEC, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, avendo riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato la responsabilità penale della stessa [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale nelle rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione dal 10 ottobre 2002 al 29 maggio 2015 e di amministratore unico dal 30 maggio 2015 all'i giugno 2016 della fallita società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". 2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 599 e seguenti cod. proc. pen., poiché il decreto di fissazione dell'udienza di appello non sarebbe stato notificato in termine all'appellante con conseguente lesione del diritto di difesa, né la notifica eseguita in data 17 marzo 2024 sanerebbe il vizio sia poiché successiva all'udienza celebrata il 24 febbraio 2024 sia poiché non recante il rinvio all'udienza del 13 giugno 2024. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 legge fall., poiché non sarebbe stata considerata una risultanza istruttoria documentale decisiva, ossia l'atto notarile datato 7 settembre 2016 di cessione delle quote dal [OSCURATO:PERSONA] al Sarrocco. In tale atto, facente prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., infatti, l'acquirente darebbe atto di aver ricevuto le scritture contabili e tutta la documentazione della società. Non potrebbe dunque affermarsi alcun profilo di penale responsabilità in capo al [OSCURATO:PERSONA] stesso. La Corte di appello avrebbe erroneamente avallato l'affermazione del Giudice di primo grado che ha valorizzato l'irreperibilità del ricorrente a seguito di convocazione del curatore, poiché non vi sarebbe in atti alcuna prova della conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] della convocazione da parte del curatore, e poiché tale irreperibilità sarebbe comunque irrilevante atteso che la responsabilità giuridica di presentazione al curatore e di consegna delle scritture ricadrebbe sull'ultimo amministratore. La cessione delle quote ed il cambio di amministrazione sarebbero inoltre avvenute in un periodo non sospetto. Non vi sarebbero poi elementi in atti, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., volti a suffragare le dichiarazioni dei coimputati, secondo le quali il Sarrocco sarebbe stato una mera testa di legno del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe ceduto le quote a seguito della percezione della situazione di decozione della società, evidentemente strumentali ed 2interessate. La Corte avrebbe dunque nel complesso violato il principio del giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 530 cod. proc. pen.. 2.3. Il terzo motivo lamenta l'eccessività della liquidazione del danno alla parte civile e comunque la mancata dimostrazione del danno stesso ad opera della parte civile medesima, anche alla luce della motivazione laconica, tautologica ed autoreferenziale resa dalla Corte sul punto. 2.4. Il quarto motivo censura eccessività della pena in relazione alla sua commisurazione edittale, anche alla luce della mancata concessione delle attenuanti generiche dei doppi benefici di legge, anche alla luce dell'incensuratezza dell'imputato, della mancata dimostrazione di un suo ruolo primario e dei suoi obblighi giuridici di rendere dichiarazioni, dell'assenza di peculiari tratti di offensività della condotta e della corretta condotta processuale del ricorrente con accettazione dell'intero compendio accusatorio a seguito della richiesta di rito abbreviato. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 3.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione alla valutazione delle prove documentali e per non corrispondenza della motivazione rispetto al compendio probatorio acquisito. Le decisioni di merito avrebbero infatti ritenuto sussistente attività d'impresa nel periodo in cui la ricorrente ebbe a ricoprire l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione della fallita società, omettendo tuttavia di considerare che vi sarebbe prova dell'inattendibilità dei bilanci posti a fondamento di tale affermazione, che non sarebbero riconducibili all'operato della ricorrente ma sarebbero stati predisposti e sostanzialmente artefatti dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere finanziamenti bancari. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 216 legge fall., poiché il capo d'accusa avrebbe attribuito alla ricorrente una condotta commissiva ovvero una condotta omissiva diretta, concretamente finalizzata a rendere impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale della società con nocumento per il ceto creditizio. Tuttavia, i Giudici del merito non avrebbero determinato se la ricorrente dovesse essere chiamata a rispondere per una condotta "diretta" o quale concorrente nella condotta altrui, con conseguente violazione della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.. Pur non volendo ammettere integrata tale nullità, la giustapposizione delle due forme di bancarotta fraudolenta documentale, senza una risoluzione della dicotomia, integrerebbe violazione della legge penale per equiparazione di situazioni tra loro diverse, e in ogni caso costituirebbe un percorso argomentativo contraddittorio ed illogico. La Corte avrebbe poi omesso di scrutinare compiutamente i motivi di gravame sul punto, volti a evidenziare che il Giudice del primo grado avrebbe da un lato affermato l'esistenza di un nesso causale tra 3l'assenza della documentazione contabile e l'impossibilità di ricostruire gli affari sociali, e dall'altro qualificato la condotta dell'imputata come quella di una "testa di legno". Tale impostazione risulterebbe tuttavia estranea al capo di imputazione, che avrebbe chiamato la ricorrente a rispondere per fatti riferiti al periodo in cui rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione, e non per un concorso con condotte riferibili ad altri. Un'attribuzione di responsabilità sul presupposto che la ricorrente avrebbe lasciato agire un amministratore di fatto omettendo di impedire l'evento incorrerebbe nella citata nullità poiché non sarebbe delineata una tale ricostruzione nel capo di imputazione. Neppure il secondo motivo di gravame, relativo all'inidoneità della condotta attribuita alla ricorrente di produrre l'evento tipico di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, sarebbe stato scrutinato. Non sarebbe infatti esistito in concreto alcun volume di affari da ricostruire, affermato dalla Corte sulla base di bilanci, in realtà alterati dal successore della ricorrente nella carica, senza spiegare su quali basi logiche e probatorie ne abbia tratto la prova dell'effettiva operatività della società. La condotta falsificatoria del successore [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe poi un fatto sopravvenuto di per sé idoneo a interrompere il nesso causale tra l'omissione contestata alla ricorrente e l'evento tipico del reato. La Corte avrebbe poi ignorato la doglianza relativa alla mancata integrazione dell'elemento soggettivo, poiché la condotta attribuita alla ricorrente mancherebbe di qualsivoglia dolo, poiché non avrebbe esercitato alcuna attività gestoria della società, essendo quest'ultima stata del tutto inattiva sin dalla sua costituzione, e poiché le successive condotte di falsificazione dei bilanci e di irregolare tenuta delle scritture sarebbero interamente riconducibili al subentrante [OSCURATO:PERSONA]. Il contestato "disinteresse" per la gestione della società integrerebbe al massimo la colpa generica. 3.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 217 legge fall., poiché alla luce delle considerazioni svolte in punto di nesso causale e di elemento soggettivo, alla luce dell'inoperatività della società durante il suo incarico e della materializzazione delle conseguenze dannose solo a seguito della gestione del [OSCURATO:PERSONA], la condotta della ricorrente avrebbe al più essere qualificata come colposa e dunque ricondotta all'art. 217 legge fall.. La Corte avrebbe dunque errato nel rigettare la derubricazione poiché, dato che non vi sarebbe prova di occultamento o distruzione delle scritture da parte della ricorrente e poiché la società sarebbe stata inattiva, non si potrebbe ritenere la [OSCURATO:PERSONA] responsabile anche a seguito della cessazione della carica, essendo stato determinato il pregiudizio alla massa creditoria dalle condotte autonome e successive del [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Il quarto motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, poiché non sarebbe stata esaminata la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, legge fall., e 114, cod. pen., presentata con l'atto di appello. La valutazione della concreta offensività della condotta dell'imputata sarebbe ancor più rilevante alla luce dell'inattività della società nel periodo in cui la ricorrente ha 4rivestito la carica, e alla luce della mera negligenza attribuibile a quest'ultima sotto il profilo soggettivo. 3.5. Il quinto motivo deduce violazione di legge in relazione alla condanna alla corresponsione alla parte civile di una provvisionale immediatamente esecutiva, poiché l'accertamento, sia pure sommario, dell'esistenza di un danno effettivamente subito e casualmente riconducibile al reato sarebbe privo di riscontro probatorio e di motivazione, in quanto affidato ad una mera clausola di stile. La Corte avrebbe fatto ricorso ad un'equità "sostitutiva" della prova, travisando la funzione ed i limiti dell'art. 539 cod. proc. pen. 4.In data 9 marzo 2026 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con cui ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati, per quanto di ragione. 2.L'eccezione, formulata dal difensore del [OSCURATO:PERSONA] con il primo motivo, di omessa notifica all'imputato della citazione per il giudizio di appello, è generica e manifestamente infondata. 2.1. La consultazione degli atti del fascicolo processuale, consentita al collegio per la natura formale della questione posta, restituisce le seguenti evidenze: il decreto di citazione ex art. 601 cod. proc. pen., datato 14 novembre 2023 per l'udienza del 24 gennaio 2024, non è stato ritualmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio dichiarato di cui all'art. 162 cod. proc. pen. nel Comune di Mira, via Parma n. 15, perché irreperibile. Poiché nessuna comunicazione di variazione del detto domicilio è stata formalizzata, l'atto è stato notificato al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., in ossequio al pacifico principio giurisprudenziale in virtù del quale, una volta effettuata una valida dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato, ove a questa non segua una dichiarazione di domicilio diversa, correttamente le notificazioni vengono effettuate mediante consegna al difensore, a nulla rilevando l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario del trasferimento dell'imputato dal domicilio dichiarato, fermo restando la possibilità di provare di non essere stato in condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato (Sez.6, n. 11924 del 28/10/1994, Nissim, Rv. 200202). L'indirizzo interpretativo consolidato afferma infatti che il mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio dichiarato ovvero del domiciliatario da lui indicato, nel caso in cui le informazioni raccolte nel vicinato non diano esito alcuno, si sostanzia in una situazione di inidoneità o insufficienza della dichiarazione, 5rendendo così legittima la notifica mediante consegna al difensore, senza che sia consentito dar corso agli adempimenti di cui all'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. (Sez. U n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120 e in motivazione, § 2; Sez. 5, n. 42399 del 18/09/2009, dep. 04/11/2009, Donà, Rv 245819; Sez. 2, n. 38768 del 10/11/2006, dep. 22/11/2006, Buongiorno, Rv 235311; Sez. 5, n. 23670 del 26/04/2005, dep. 23/06/2005, Carbone, Rv 231908). Purtuttavia, nel caso in scrutinio, l'atto di citazione è stato notificato al difensore in data 10 febbraio 2024, dunque tardivamente rispetto alla data di udienza del 24 gennaio precedente. Nel frattempo, l'udienza del 24 gennaio 2024 era stata rinviata, per il legittimo impedimento dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], alla data del 13 giugno 2024, con sospensione del termine di prescrizione. Nelle more dell'udienza e, precisamente, in data 17 marzo 2024, i Carabinieri di Dolo notificavano presso l'hotel Tergesteo di [OSCURATO:PERSONA], a mani proprie dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], copia del decreto di citazione per il giudizio di appello, recante la data di celebrazione della prima udienza del 24 gennaio 2024, dunque tardivamente. In tal guisa, ad ogni buon conto, l'imputato è stato notiziato della pendenza del processo d'appello. All'udienza del 13 giugno 2024 veniva disposto un rinvio "di cortesia" al 8 luglio 2024, data di udienza in occasione della quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la nullità della citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato; la Corte d'appello, in accoglimento dell'eccezione, disponeva la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione al [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio dichiarato di Mira, via Parma n. 15 e rinviava il processo al 9 settembre 2024. Il 10 luglio 2024 la Tenenza dei Carabinieri di Dolo, incaricata della notificazione dell'atto di citazione presso il citato domicilio, redigeva verbale di vane ricerche dell'imputato. Pertanto, in data 5 settembre 2024, la cancelleria della Corte d'appello effettuava la notifica della citazione per il giudizio di appello all'imputato presso l'indirizzo telematico del difensore fiduciario, avv. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen.. All'udienza del 9 settembre 2024, la Corte d'appello, rilevata la tardività della notifica all'imputato [OSCURATO:PERSONA], rinviava all'udienza del 11 dicembre 2024 per la rinnovazione della notifica. La cancelleria, a questo punto, eseguiva - in data 10 settembre 2024 - la notificazione del verbale di udienza del 9 settembre 2024, con la indicazione della data di rinvio all'udienza dell'il. dicembre 2024, all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen. All'udienza dell'il dicembre 2024 il processo veniva rinviato, a causa del legittimo impedimento documentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], all' udienza del 19 marzo 2025, con la sospensione del termine di prescrizione. All'udienza del 19 marzo 2025 il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], eccepiva la nullità della citazione a giudizio per omessa notifica all'imputato; la Corte territoriale respingeva l'eccezione ed invitava le parti alla discussione orale. Il processo era dunque definitivamente rinviato per eventuali repliche all'udienza del 5 giugno 2025, data in cui i giudici di appello pronunciavano il dispositivo della sentenza impugnata. 6Ebbene, al netto delle vicissitudini precedenti, il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato regolarmente notificato all'imputato - risultato irreperibile al domicilio dichiarato - presso il difensore di fiducia, a mente dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., in data 5 settembre 2024; non essendo stato rispettato il termine di comparizione di 40 giorni per l'udienza del 9 settembre 2024, la Corte d'appello, all'udienza del 9 settembre 2024, ha correttamente rinviato il processo all'il. dicembre 2024 ed ha ordinato di notificare copia del verbale di udienza stesso all'imputato non comparso presso il difensore di fiducia a norma dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., incombente espletato in data 10 settembre 2024, con il pieno rispetto del citato termine a comparire (cfr. Sez.6, n. 5637 del 10/01/2024, Martone, Rv. 286062). All'udienza del 11 dicembre 2024, infatti, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato ritualmente indicato nel verbale come "libero-già assente", ai sensi del combinato disposto degli artt. 598-ter comma 1 e 420-bis cod. proc. pen. Il rapporto processuale si è dunque correttamente instaurato. 2.2. D'altro canto, il motivo di ricorso si rivela comunque inammissibile per genericità. Va invero rammentato che l'imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazione o della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunciare la inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (Sez. U n. 119 di 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541). Le deduzioni difensive, scarne e smentite dagli atti trasmessi a questa Corte, compulsati e ripercorsi nel dettaglio, hanno vagamente lamentato l'irregolarità della notifica all'imputato in data 17 marzo 2024, che si è assunto "successiva all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", peraltro mai tenuta, e mancante della comunicazione del rinvio all'udienza del 13 giugno 2024, ignorando il tenore dei provvedimenti adottati successivamente, sul punto, dalla Corte d'appello, nella prospettiva di assicurare la regolare costituzione delle parti. 3.L'esame delle altre critiche di ricorso, che attengono all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica (art. 216 primo comma, n. 2, prima parte, del r.d. n. 267 del 1942), rende opportuna una premessa sul panorama giurisprudenziale formatosi in materia. Oggetto dell'imputazione è la mancata ostensione dell'intero impianto contabile agli organi fallimentari - declinata nei termini di mancata redazione o, in alternativa, di occultamento o di sottrazione delle scritture - e che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello secondo il quale "in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta 7tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai citati organi" (sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv.279838; sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, Morace, Rv.279179). L'indirizzo in esame ha superato quello risalente, che tendeva ad equiparare - a riguardo delle condotte riconducibili alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale nella duplice declinazione, specifica e generica - l'omissione della tenuta della contabilità alla sua conservazione irregolare od incompleta; l'"omissione" connota l'"inesistenza" degli adempimenti contabili, ritenuta equivalente alla sottrazione o all'occultamento di scritture esistenti e non consegnate al curatore, purchè accompagnata dalla prova dello scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare nocumento alla massa creditizia; invece, la cura irregolare o incompleta di un impianto contabile messo a disposizione della curatela, per assurgere all'integrazione del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale nella forma di cui all'art. 216 comma primo n. 2, seconda ipotesi, R.D. n. 267 del 1942 rispetto a quello di bancarotta semplice di cui all'art. 217 comma 2 del R.D. n. 267 del 1942, deve essere caratterizzata - quanto all'elemento soggettivo - dal dolo generico di "fraudolenza", inteso quantomeno come compiuta rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell'andamento degli affari (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). Pertanto, l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può rientrare - in questi termini - nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2, prima ipotesi, del R.D. n. 267 del 1942, ma solo qualora si accerti (e si dia conto) che scopo dell'omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, atteso che altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella, analoga sotto il profilo materiale, prevista dall'art. 217 L. Fall. (per quanto riferita alla sola contabilità obbligatoria: Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rv. 265508), punita sotto il titolo della bancarotta semplice documentale (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 252992). Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); si è ancora recentemente osservato che lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione tuttavia che ad essa si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983); così, appare significativo menzionare il principio di diritto che ha puntualizzato la necessità di un approfondimento della motivazione 8che affermi la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale nei casi in cui non sia stata contestualmente riconosciuta quella per bancarotta fraudolenta patrimoniale, con particolare attenzione ad indicatori ulteriori ed integrativi rispetto all'irreperibilità del fallito (sez.5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910). 4.Tracciate le direttrici esegetiche pertinenti, il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il consentaneo assorbimento del terzo e del quarto, che ineriscono alle statuizioni civili ed al trattamento sanzionatorio, è fondato. Anche quando l'impugnazione riproponga questioni già dedotte e decise in primo grado, sussiste l'obbligo di una motivazione autonoma, puntuale e sufficientemente analitica, su ciascun profilo devoluto, al fine di non incorrere nel vizio della c.d. motivazione apparente. Con specifico riguardo al giudizio di appello, il rinvio per relationem alla sentenza di primo grado è legittimo solo se l'apparato argomentativo complessivo risulti congruo rispetto all'esigenza di giustificazione propria del nuovo provvedimento e se si misuri, pena un inammissibile svuotamento delle garanzie del doppio grado, con le deduzioni e allegazioni difensive dotate del necessario tasso di specificità (vedi Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274719-02; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285189-01). E nell'assolvere a tale compito, la decisione di secondo grado può legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice - noto alle parti - purchè non si limiti a riprodurre la sentenza confermata, dichiarando - in termini stereotipati od apodittici - di aderirvi senza affrontare gli specifici motivi di censura ed evitando, pertanto, di operare una elaborazione autonoma delle ragioni per le quali tali doglianze siano inaccoglibili (tra le molte, in tal senso, Sez. 6, n. 49754 del 21/01/2012, Rv. 254102). Ove, dunque, il giudice d'appello condivida le valutazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione, con asseverazione delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, può di certo richiamarle, spiegando però le ragioni per cui dette valutazioni resistano alle critiche formulate. Deve, pertanto, qualificarsi apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di specifiche censure contenute nei motivi di gravame, si limiti ad affermare l'adesione alle argomentazioni del primo giudice mediante formule di stile, asserzioni apodittiche o proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa, ossia in tutte le ipotesi nelle quali il percorso giustificativo si riveli solo fittizio e, in sostanza, inesistente. Va, ancora, ricordato che rientrano nella nozione di mancanza di motivazione e motivazione apparente, tale da ridondare nella violazione di legge, le ipotesi in cui, a fronte di puntuali doglianze difensive, il giudice ometta di dar conto dell'infondatezza, irrilevanza o superfluità degli argomenti opposti, senza neppure richiamare i passaggi della sentenza appellata idonei a confutarli (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Breglia, Rv. 256922 - 01; Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100-01; Sez. 3, n. 49168 del 13/10/2015, Santucci, Rv. 265322-01; negli stessi termini Sez. 3, n. 20193 del 10/04/2025, Flachi, non massimata e Sez. 2, n. 14474 del 19/02/2025, Franchini, non massimata). Deve essere ribadito, in proposito a tali difetti 9motivazionali, che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 15). In altri termini, la replica che si pretende dal giudice di appello deve consistere in una risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettive lacune dell'accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorso argomentativo in primo grado: privilegiando, dunque, la dimensione sostanziale dell'argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzione giustificativa della motivazione, che impone al giudice di "dare le ragioni" della decisione, secondo il modello di cui all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione od omessa tenuta, erano state sottoposte a critica dall'odierno ricorrente, con deduzioni sufficientemente specifiche (in ordine all'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore della fallita, Sarrocco, in occasione del trasferimento delle quote dinanzi al Notaio e al mutamento della veste di amministratore) che sono rimaste sostanzialmente prive di risposta, mentre avrebbero imposto un'opera di rinnovato ed appagante confronto. Non è detto, naturalmente, che tali obiezioni siano fondate, ma esse sono state comunque formulate nell'atto di appello, e in relazione alle medesime la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che «la tesi è infondata e si basa su un'analisi parcellizzata delle condotte ascritte ai tre imputati, ove invece si proceda, come ha fatto il giudice di prime cure, ed è doveroso fare, ad un'analisi complessiva della condotta dei tre imputati, ecco che quanto ascritto a [OSCURATO:PERSONA], e dettagliatamente esaminato dal giudice di prime cure alla pagina 10 e seguenti della gravata sentenza, risulta provato». Si tratta, di tutta evidenza, di proposizioni assertive, di mero rinvio a quanto enunciato dal primo giudice e, in definitiva, apodittiche. 5.11 primo, il secondo (in parte) e il terzo motivo del ricorso — quest'ultimo con riferimento alla possibile riconduzione della condotta tenuta alla tipicità di cui all'art. 217, comma 2, I.fall. - di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti di cui si dirà, con effetto assorbente sui motivi residui. 5.1.Deve essere in primo luogo disattesa la questione, necessariamente preliminare, di nullità, ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., della sentenza impugnata, per violazione del principio di corrispondenza tra l'accusa e la sentenza, sollevata con taluni passaggi del secondo motivo. Con trama espositiva davvero involuta, ai confini dell'incomprensibilità, la ricorrente pare lamentare di essere stata condannata per una ipotesi di responsabilità concorsuale omissiva in luogo di una responsabilità monosoggettiva, commissiva od omissiva, con ciò dimenticando il 10costante indirizzo di questa Corte, a cui si intende dare continuità, in virtù del quale non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso "uti singulus", se ne affermi la responsabilità in concorso con altri (Sez.2, n. 22473 del 24/04/2019, Michetti, Rv. 276535; Sez. 6, n. 21358 del 05/05/2011, Rv. 250072; Sez. 4, n. 31676 del 04/06/2010, Rv. 24810); e che il rimprovero contenuto nell'editto accusatorio, al cospetto del quale l'imputata è stata chiamata a difendersi, reca la struttura di una tipica contestazione c.d. alternativa, attiva od omissiva ("omettevano di redigere e/o comunque occultavano/sottraevano tutte le scritture contabili"). Sotto altro profilo, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del "fatto", prevista dall'art. 417 e dall'art. 429 cod. proc. pen., non esige una descrizione fenomenica minuziosa e connotata da ogni dettaglio della condotta oggetto dell'imputazione, ma una esplicitazione ragionevolmente circoscritta e concretamente funzionale a far comprendere all'imputato l'accusa mossa, come certamente avvenuto nel caso in esame attraverso la chiara indicazione della natura e del perimetro della contestazione, che evoca, senza equivoci, un addebito di bancarotta fraudolenta documentale c.d. a dolo specifico, ascrittale in qualità di amministratrice della fallita fino al 29 maggio 2015. Non sono ravvisabili, pertanto, violazioni della garanzia del contraddittorio o menomazioni del diritto di difesa, perché non sussiste alcuna sostanziale diversità tra quanto contestato nell'imputazione e il fatto ritenuto in sentenza. 5.2.Colgono invece nel segno le censure di omessa e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata a riguardo della ritenuta configurabilità degli elementi costitutivi del reato addebitato e, in particolare, pacifica e non contestata, nei suoi contorni oggettivi, quantomeno l'omissione della tenuta dell'impianto contabile per il periodo di propria competenza gestoria, della integrazione dell'elemento soggettivo del fine di procurarsi un ingiusto profitto o di recare nocumento ai creditori. 5.3. Giova, anche nell'ambito della presente disamina, ribadire che, in presenza di un atto di appello quantomeno parzialmente non inammissibile per carenza di specificità, il giudice d'appello non può limitarsi al mero e tralaticio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto, anche laddove l'atto di appello riproponga questioni già di fatto dedotte e decise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio di motivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto a lui devoluto (Sez.2, n. 52617 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274719, che ha richiamato i passaggi di SS. UU. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli). 7.4. La sentenza impugnata, quanto alla posizione ed alla fase gestoria di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA], si è limitata ad affermare che la società era "attiva" e che la mancata tenuta delle scritture contabili, avendo impedito la ricostruzione del patrimonio o del volume degli affari, consuma il reato contestato e non quello di bancarotta documentale semplice. Ma la distinzione tra le fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta e bancarotta documentale semplice non si fonda soltanto sui riflessi dell'omissione contabile sulla possibilità 11di ricostruire il patrimonio o l'andamento degli affari, ma anche sulla connotazione dell'elemento soggettivo, che nella figura della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre - come anticipato - il paradigma dell'incriminazione dell'art. 216 comma 1, n. 2, prima parte, legge fall. esige il dolo specifico dello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori (come precisato in motivazione, tra le altre, da Sez.5, n. 11390 del 09/12/2020, Cammarota, citata dalla sentenza impugnata). La lacuna espositiva del provvedimento in rassegna non può essere colmata dalla decisione di primo grado, che, con enunciato disordinato ed incoerente, ha dapprima assegnato alla [OSCURATO:PERSONA] compiti di testa di legno, verosimilmente affidatile dal [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare quali dati siano indicativi della veste di fatto, occulta, assunta da quest'ultimo nella gestione dell'attività anche nel periodo antecedente al primo trasferimento delle quote; e, successivamente (pag.7), ha genericamente evocato, a fondamento della responsabilità della ricorrente per il delitto contestato, l'esaustività del dolo eventuale, mentre - versandosi in una fattispecie a dolo specifico - è costante giurisprudenza di questa Corte che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, è configurabile il concorso di persone nel reato a condizione che almeno uno dei concorrenti - non necessariamente l'esecutore materiale - agisca animato dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori e che gli altri concorrenti siano consapevoli di tale intenzione (Sez.5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640; Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, dep. 2019, Nuzzi, Rv. 276954). Non sono state chiarite le ragioni dell'attribuibilità del dolo specifico all'ipotetico amministratore di fatto - ruolo ascritto al [OSCURATO:PERSONA], per la fase antecedente al suo formale subentro, come detto, senza alcuna esplicitazione giustificativa - e nemmeno degli elementi che consentirebbero di delineare la consapevolezza, da parte della ricorrente, dell'altrui volontà di sottrarre o non aggiornare le scritture contabili. Può anche aggiungersi che, dal tessuto della motivazione di primo grado, si trae l'evidenza probatoria dell'apporto informativo di [OSCURATO:PERSONA], che ha allegato la falsità dei bilanci relativi al periodo di operatività della società amministrata dalla sorella, in quanto preconfezionati e depositati unilateralmente dal [OSCURATO:PERSONA] dopo l'acquisizione delle quote, e disconosciuto la firma apparentemente vergata in qualità di segretario in occasione della delibera di aumento del capitale sociale adottata nel segmento di gestione del [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla quale nessun accertamento è stato disposto dal primo giudice, che pure avrebbe potuto ricorrere all'esercizio dei poteri di integrazione probatoria di cui all'art. 441 comma 5 cod. proc. pen. È noto, infatti, che il sistema di regolamentazione delle prove si fonda sul principio dispositivo che ne attribuisce l'impulso alle parti e, nel caso di inerzia in tal senso, alla potestà suppletiva officiosa del giudice nei casi previsti dalla legge (art. 190 cod. proc. pen.). Ove un testimone, o una persona informata, disconosca la propria sottoscrizione in apparenza apposta su di un 12documento ritenuto di valenza significativa, è attribuito alla iniziativa delle parti o, in ultima analisi, all'intervento del giudice il potere-dovere di verificare l'attendibilità di quanto dichiarato, anche, eventualmente, con l'invocazione ed il ricorso ai mezzi istruttori previsti dall'ordinamento. Un'inferenza che si limiti ad osservare che il "teste" non avrebbe fornito dimostrazione della non genuinità della firma scade nella patologia della manifesta illogicità; e ciò tanto più nel caso di specie, laddove la stessa pronuncia di primo grado ha dato conto della formazione di larga parte del passivo fallimentare nel periodo di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA], che ha piegato la società al perseguimento di obbiettivi illeciti con la precostituzione di documentazione artefatta, anche allo scopo di ottenere credito dagli istituti bancari. 8.A tali diffuse e marcate aporìe della motivazione il giudice del rinvio dovrà porre rimedio, riesaminando in piena libertà di giudizio ma nel rispetto delle indicazioni fornite, l'intera regiudicanda; la sentenza deve essere dunque annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, per rinnovato esame. P P.Q.M