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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 05086/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9081-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via NICOTERA, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CONSALVI, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] GRUMELLI; - ricorrente - contro RE(.3IONE ABRUZZO; - intimata - avverso la sentenza n. 66/2022 del TRIBUNALI ,: de L'AQUILA, depositata il 15/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 66/2022, del 15 febbraio 2022, del Tribunale de L'Aquila, che — accogliendo il gravame esperito dalla Regione .Abruzzo avverso la sentenza n. 88/2017, del 24 febbraio 2017, del Giudice di pace di Chieti — ha respinto la domanda risarcitoria dallo stesso proposta, in relazione alla fattispecie di danno da fauna selvatica; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto) in giudizio — nella sua qualità di cessionario del credito risarcitorio vantato da tale [OSCURATO:PERSONA] — la Regione Abruzzo, per conseguire, in alternativa, il pagamento dell'indennizzo ex artt. 1 e 4 -bis della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, ovvero il ristoro, ex artt. 2051 o 2043 cod. civ., dei danni subiti dall'autoveicolo del [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dell'impatto con un capriolo; - che accolta la domanda risarcitoria dal giudice di prime cure, quello di appello — investito su gravame della Regione soccombente — la rigettava; - che a tale esito esso perveniva sul rilievo che l'esperita azione di responsabilità — "indipendentemente dal suo inquadramento nell'art.2051 cod. civ. o nell'art. 2043 cod. civ." — fosse stata basata sulla custodia della strada, teatro del sinistro, presupponendo "il potere giuridico di intervento sulla cosa che si assume dannosa e la disponibilità materiale di essa", l'una e l'altro essendo stati, invece, ravvisati dal giudice di appello in capo alla Provincia teatina; - che avverso la sentenza del Tribunale aquilano ricorre per cassazione il Fabrizio), sulla base — come detto — di tre motivi; Ric. 2022 n. 09081 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -2- - che il primo motivo denuncia il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 324, 325, comma 1, e 326, comma 1, cod. proc. civ., nonché — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324, 325, comma 1, e 326, comma 1, cod. proc. civ.; - che esso lamenta il mancato rilievo ufficioso della tardività del gravame, atteso che — essendo stato notificato alla Regione Abruzzo atto di precetto per il pagamento della somma liquidata dal primo giudice, dal quale risultava che un'intimazione di pagamento era stata notificata il 23 marzo 2017 a mezzo "13R:" (in uno, con la copia autentica elettronica della sentenza del primo giudice, munita di formula esecutiva) sia alla Regione che all'Avvocatura regionale — la notificazione dell'atto di appello, avvenuta il 24 luglio 2017, doveva ritenersi effettuata oltre il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ.; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, con conseguente violazione della norma di cui agli ara. 112 e 113, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2052 cod. civ.; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2052 cod. civ.; - che la Regione Abruzzo è rimasta solo intimata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 9099.

Ric. 2022 n. 09081 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -3- Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo non è fondato; - che esso assume l'idoneità — a far decorrere il termine c.d.

"breve", per la proposizione dell'appello — della notifica, alla Regione e all'Avvocatura regionale, di atto di precetto, unitamente al titolo, costituito dalla pronuncia del primo giudice munita di formula esecutiva; - che, tuttavia, la "notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante" (Cass. Sez. 1, sent. -10 luglio 2007, n. 15389, Rv. 598067- °1; Cass. Sez. 3, sent. 10 _,,ittgrio 2010, n. 13428, Rv. 613322-01; Cass. Sez. 3, sent. -13 agosto 2015, n. 16804, Rv. 636386-01; Cass. Sez. 5, sent. 5 ottobre 2016, n. 19876, Rv. 641255-01; Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2019, n. 7197, Rv. 653633-02); - che, d'altra parte, neppure potrebbe ritenersi idonea la notificazione avvenuta, agli stessi fini, genericamente presso l'Avvocatura reg,ionale, visto che "la notifica alla parte, senza espressa menzione — nella relata di notificazione — del suo procuratore quale destinatati() anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non Ric. 2022 n. 09081 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -4- potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza" (Cass. Sez.

Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20866, Rv. 658856-01); - che i motivi secondo e terzo — da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione, mirando all'applicazione, alla presente fattispecie, dell'art. 2052 cod. civ. — sono inammissibili; - che il tema devoluto al giudice di appello era quello — risultante dalla sentenza impugnata — della responsabilità della Regione quale custode della strada, seppure in relazione al controllo della presenza, sulla stessa, di animali selvatici, sicché vi esulava quello della responsabilità ex art. 2052 cod. civ.; - che, difatti, lo stesso ricorso dà atto che la domanda risarcitoría venne proposta in primo grado "per esclusiva colpa e responsabilità della Regione Abruzzo (titolare dei poteri esclusivi sulla fauna selvatica ex art. 117, comma 3, (iost. e

1. 11 febbraio 1992, n. 157 che riportano al principio di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.) per omessa vigilanza e custodia del tratto di strada specificato in narrativa", chiedendosi "segnatamente condannarla per la mancata segnalazione della presenza di fauna selvatica"; - che l'affermazione della responsabilità della Regione per la "proprietà" della fauna selvatica, ex art. 2052 cod. civ., è rimasta, pertanto, estranea al "thema decidendum", sicché ogni censura di legittimità formulata al riguardo non si confronta con la "ratio decidendz" della sentenza qui impugnata, non potendo, pertanto, addebitarsi al fribunale aquilano di aver limitato "la disamina della domanda ai soli riferimenti normativi di cui agli artt. 2043-2051 cod. civ.", giacché essi Ric. 2022 n. 09081 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -5- soltanto erano stati posti a fondamento della domanda risarcitoria proposta dal Fabrizio; - che, in senso contrario, neppure può essere addotta la circostanza — cui si richiama il ricorrente, nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — di aver prospettato, in primo grado, un "secondo profilo di responsabilità della Regione Abruzzo t...] perché essa ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. ha un potere legislativo esclusivo in merito alla proprietà ed alla gestione della fauna selvatica" (cfr. pag. 9 del ricorso); - che, su tali basi, il giudice di appello — secondo il ricorrente — avrebbe dovuto valutare, proprio sulla scorta della deduzione di una responsabilità della Regione per "proprietà" della fauna selvatica, la fondatezza della domanda risarcitoria anche in applicazione dell'art.2052 cod. civ., non essendo esso, oltretutto, "vincolato nel decidere dalle norme indicate dalle parti in giudizio", di talché, ciò non essendo avvenuto, la decisione impugnata sarebbe viziata a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; - che, al riguardo, deve, però, osservarsi che la prospettazione del ricorrente — nel suo carattere ancipite — si presenta intrinsecamente contraddittoria, esponendosi ad un duplice, alternativo, rilievo di inammissibilità; - se, infatti, la domanda, non contemplava espressamente, accanto al titolo costituito dalla custodia della strada, il riferimento alla proprietà della fauna selvatica (come pare ammettere lo stesso ricorrente, il quale — nella già citata memoria — "non disconosce" di "aver richiamato, ai fini della propria pretesa, l'art. 2051 cod. civ."), allora la riqualificazione, che si addebita al giudice di appello di non aver compiuto, avrebbe incontrato, con tutta evidenza, il limite costituito dall'impossibilità di mutare la "causa petendz"; Ric. 2022 n. 09081 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -6- - che, difatti, se è vero che "l'applicazione del principio «iura novit curia», di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti", tale regola, ovviamente, deve essere "coordinata con il divieto di ultra O extra-petizione, eli cui all'art. 112 cod. proc. civ., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio", restando & in particolare, "preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa" (Cass. Sez.

Lav., sent. 24 luglio 2012, n. 12943, Rv. 624003-01; [OSCURATO:PERSONA].

Lav., sent. 3 marzo 2021, n. 5832, Rv. 660681-01; Cass. Sez. 2, ord. 13 maggio 2022, n. 15368, Rv. 664800-01); - che, per contro, se quella domanda era stata proposta, sarebbe stato onere del già attore/appellante dolersi della sua reiezione, proponendo specifico motivo di gravame, in relazione al quale, oltretutto, il medesimo dovrebbe far valere in questa sede il vizio di omessa pronuncia, ex artt. 112 e 360, comma 1 n. 4), cod. proc. civ., e non certo quello — invece, evocato — di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, e ciò "in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo Ric. 2022 n. 09081 sez.

M3 - ud. 13-12-2022 -7- riforrnulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

1. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile" (così, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 marzo 2017, n. 6835, Rv. 643679-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 6-1, ord. 12 ottobre 2017, n. 23930, Rv. 646046-01); - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la Reg,ione Abruzzo rimasta solo intimata; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma -1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315.

Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM 1,a Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17, della leg-ge 24 dicembre ( 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Ric. 2022 n. 090

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9081-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via NICOTERA, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CONSALVI, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] GRUMELLI; - ricorrente - contro RE(.3IONE ABRUZZO; - intimata - avverso la sentenza n. 66/2022 del TRIBUNALI ,: de L'AQUILA, depositata il 15/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 66/2022, del 15 febbraio 2022, del Tribunale de L'Aquila, che — accogliendo il gravame esperito dalla Regione .Abruzzo avverso la sentenza n. 88/2017, del 24 febbraio 2017, del Giudice di pace di Chieti — ha respinto la domanda risarcitoria dallo stesso proposta, in relazione alla fattispecie di danno da fauna selvatica; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto) in giudizio — nella sua qualità di cessionario del credito risarcitorio vantato da tale [OSCURATO:PERSONA] — la Regione Abruzzo, per conseguire, in alternativa, il pagamento dell'indennizzo ex artt. 1 e 4 -bis della legge regionale 24 giugno 2003, n. 10, ovvero il ristoro, ex artt. 2051 o 2043 cod. civ., dei danni subiti dall'autoveicolo del [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza dell'impatto con un capriolo; - che accolta la domanda risarcitoria dal giudice di prime cure, quello di appello — investito su gravame della Regione soccombente — la rigettava; - che a tale esito esso perveniva sul rilievo che l'esperita azione di responsabilità — "indipendentemente dal suo inquadramento nell'art.2051 cod. civ. o nell'art. 2043 cod. civ." — fosse stata basata sulla custodia della strada, teatro del sinistro, presupponendo "il potere giuridico di intervento sulla cosa che si assume dannosa e la disponibilità materiale di essa", l'una e l'altro essendo stati, invece, ravvisati dal giudice di appello in capo alla Provincia teatina; - che avverso la sentenza del Tribunale aquilano ricorre per cassazione il Fabrizio), sulla base — come detto — di tre motivi; Ric. 2022 n. 09081 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -2- - che il primo motivo denuncia il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 324, 325, comma 1, e 326, comma 1, cod. proc. civ., nonché — ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 324, 325, comma 1, e 326, comma 1, cod. proc. civ.; - che esso lamenta il mancato rilievo ufficioso della tardività del gravame, atteso che — essendo stato notificato alla Regione Abruzzo atto di precetto per il pagamento della somma liquidata dal primo giudice, dal quale risultava che un'intimazione di pagamento era stata notificata il 23 marzo 2017 a mezzo "13R:" (in uno, con la copia autentica elettronica della sentenza del primo giudice, munita di formula esecutiva) sia alla Regione che all'Avvocatura regionale — la notificazione dell'atto di appello, avvenuta il 24 luglio 2017, doveva ritenersi effettuata oltre il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ.; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. — omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, con conseguente violazione della norma di cui agli ara. 112 e 113, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2052 cod. civ.; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113, comma 1, cod. proc. civ., in relazione all'art. 2052 cod. civ.; - che la Regione Abruzzo è rimasta solo intimata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 13 dicembre 9099. Ric. 2022 n. 09081 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -3- Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo non è fondato; - che esso assume l'idoneità — a far decorrere il termine c.d. "breve", per la proposizione dell'appello — della notifica, alla Regione e all'Avvocatura regionale, di atto di precetto, unitamente al titolo, costituito dalla pronuncia del primo giudice munita di formula esecutiva; - che, tuttavia, la "notifica della sentenza in forma esecutiva, indirizzata alla controparte personalmente, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti sia del destinatario che del notificante" (Cass. Sez. 1, sent. -10 luglio 2007, n. 15389, Rv. 598067- °1; Cass. Sez. 3, sent. 10 _,,ittgrio 2010, n. 13428, Rv. 613322-01; Cass. Sez. 3, sent. -13 agosto 2015, n. 16804, Rv. 636386-01; Cass. Sez. 5, sent. 5 ottobre 2016, n. 19876, Rv. 641255-01; Cass. Sez. 1, ord. 13 marzo 2019, n. 7197, Rv. 653633-02); - che, d'altra parte, neppure potrebbe ritenersi idonea la notificazione avvenuta, agli stessi fini, genericamente presso l'Avvocatura reg,ionale, visto che "la notifica alla parte, senza espressa menzione — nella relata di notificazione — del suo procuratore quale destinatati() anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non Ric. 2022 n. 09081 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -4- potendo surrogarsi l'omessa indicazione della direzione della notifica al difensore con la circostanza che il suo nominativo risulti dall'epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza" (Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20866, Rv. 658856-01); - che i motivi secondo e terzo — da scrutinare congiuntamente, data la loro connessione, mirando all'applicazione, alla presente fattispecie, dell'art. 2052 cod. civ. — sono inammissibili; - che il tema devoluto al giudice di appello era quello — risultante dalla sentenza impugnata — della responsabilità della Regione quale custode della strada, seppure in relazione al controllo della presenza, sulla stessa, di animali selvatici, sicché vi esulava quello della responsabilità ex art. 2052 cod. civ.; - che, difatti, lo stesso ricorso dà atto che la domanda risarcitoría venne proposta in primo grado "per esclusiva colpa e responsabilità della Regione Abruzzo (titolare dei poteri esclusivi sulla fauna selvatica ex art. 117, comma 3, (iost. e 1. 11 febbraio 1992, n. 157 che riportano al principio di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ.) per omessa vigilanza e custodia del tratto di strada specificato in narrativa", chiedendosi "segnatamente condannarla per la mancata segnalazione della presenza di fauna selvatica"; - che l'affermazione della responsabilità della Regione per la "proprietà" della fauna selvatica, ex art. 2052 cod. civ., è rimasta, pertanto, estranea al "thema decidendum", sicché ogni censura di legittimità formulata al riguardo non si confronta con la "ratio decidendz" della sentenza qui impugnata, non potendo, pertanto, addebitarsi al fribunale aquilano di aver limitato "la disamina della domanda ai soli riferimenti normativi di cui agli artt. 2043-2051 cod. civ.", giacché essi Ric. 2022 n. 09081 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -5- soltanto erano stati posti a fondamento della domanda risarcitoria proposta dal Fabrizio; - che, in senso contrario, neppure può essere addotta la circostanza — cui si richiama il ricorrente, nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — di aver prospettato, in primo grado, un "secondo profilo di responsabilità della Regione Abruzzo t...] perché essa ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. ha un potere legislativo esclusivo in merito alla proprietà ed alla gestione della fauna selvatica" (cfr. pag. 9 del ricorso); - che, su tali basi, il giudice di appello — secondo il ricorrente — avrebbe dovuto valutare, proprio sulla scorta della deduzione di una responsabilità della Regione per "proprietà" della fauna selvatica, la fondatezza della domanda risarcitoria anche in applicazione dell'art.2052 cod. civ., non essendo esso, oltretutto, "vincolato nel decidere dalle norme indicate dalle parti in giudizio", di talché, ciò non essendo avvenuto, la decisione impugnata sarebbe viziata a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.; - che, al riguardo, deve, però, osservarsi che la prospettazione del ricorrente — nel suo carattere ancipite — si presenta intrinsecamente contraddittoria, esponendosi ad un duplice, alternativo, rilievo di inammissibilità; - se, infatti, la domanda, non contemplava espressamente, accanto al titolo costituito dalla custodia della strada, il riferimento alla proprietà della fauna selvatica (come pare ammettere lo stesso ricorrente, il quale — nella già citata memoria — "non disconosce" di "aver richiamato, ai fini della propria pretesa, l'art. 2051 cod. civ."), allora la riqualificazione, che si addebita al giudice di appello di non aver compiuto, avrebbe incontrato, con tutta evidenza, il limite costituito dall'impossibilità di mutare la "causa petendz"; Ric. 2022 n. 09081 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -6- - che, difatti, se è vero che "l'applicazione del principio «iura novit curia», di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti", tale regola, ovviamente, deve essere "coordinata con il divieto di ultra O extra-petizione, eli cui all'art. 112 cod. proc. civ., che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio", restando & in particolare, "preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa" (Cass. Sez. Lav., sent. 24 luglio 2012, n. 12943, Rv. 624003-01; [OSCURATO:PERSONA]. Lav., sent. 3 marzo 2021, n. 5832, Rv. 660681-01; Cass. Sez. 2, ord. 13 maggio 2022, n. 15368, Rv. 664800-01); - che, per contro, se quella domanda era stata proposta, sarebbe stato onere del già attore/appellante dolersi della sua reiezione, proponendo specifico motivo di gravame, in relazione al quale, oltretutto, il medesimo dovrebbe far valere in questa sede il vizio di omessa pronuncia, ex artt. 112 e 360, comma 1 n. 4), cod. proc. civ., e non certo quello — invece, evocato — di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, e ciò "in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell'appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nel testo Ric. 2022 n. 09081 sez. M3 - ud. 13-12-2022 -7- riforrnulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile" (così, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 marzo 2017, n. 6835, Rv. 643679-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 6-1, ord. 12 ottobre 2017, n. 23930, Rv. 646046-01); - che il ricorso, in conclusione, va rigettato; - che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la Reg,ione Abruzzo rimasta solo intimata; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma -1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315. Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM 1,a Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. l, comma 17, della leg-ge 24 dicembre ( 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ric. 2022 n. 090
Sentenza Cassazione n. 05086/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris