CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 dicembre 2025
Cassazione n. 11257/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA],avverso l’ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale di Catania;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 5 dicembre 2025, il Tribunale di Catania ha respinto l’appellocautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania in data12 agosto 2025, con la quale veniva rigettata l’istanza di sostituzione della misura dellacustodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con autorizzazione a recarsial Sert, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990.L’ordinanza impugnata ha osservato che l’essere risultato positivo alla cocaina in unasola circostanza, qualche mese dopo l’ingresso al carcere, non comportava, di per sé, unostato patologico di tossicodipendenza del ricorrente, in assenza di successive verifiche sugliulteriori requisiti prescritti dall’art. 1 D.M. n. 186 del 1990 e sulla dipendenza psichicadurante la detenzione in carcere.2. Avverso l’indicata ordinanza, XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione lamentandoviolazione di legge penale processuale e vizio di motivazione, in relazione all’art. 89 d.P.R.n. 309 del 1990, nella parte in cui ha disapplicato la certificazione medica pubblica,ritenendola inidonea ad accertare lo stato di tossicodipendenza, omettendo altresì divalutare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.In sintesi, la difesa lamenta l’erroneità dell’ordinanza del Tribunale cautelare che avevaritenuto non accertato lo stato di tossicodipendenza, nonostante l’idonea certificazionemedica pubblica rilasciata dall’Asp di Catania che aveva puntualmente descritto il quadropatologico del ricorrente, secondo i criteri sanitari di cui all’art. 1 D.M. n. 186 del 1990, normaad hoc volta a disciplinare la procedura diagnostica con la quale deve essere accertato lostato patologico del soggetto, con la conseguenza che, allorquando il medico competenteaveva seguito le linee-guida di tale procedura, il giudizio di idoneità doveva ritenersipresunto.Per cui, a fronte della certificazione contestuale di tossicodipendenza e proposta diprogramma terapeutico per il ricorrente rilasciata in data 04/08/2025, nella quale era dedottoche il quadro clinico anamnestico del paziente soddisfaceva il criterio di cui al punto e)dell’art. 1, comma 1, D.M. n. 186 del 1990, nell’ambito di una diagnosi di dipendenza dacocaina, la motivazione del Tribunale cautelare, che aveva ritenuto la certificazione inidoneaperché la positività alla cocaina in una sola circostanza non comportava, di per sé, unpatologico stato di tossicodipendenza, doveva considerarsi illogica ed apparente, essendostata la situazione patologica del ricorrente saggiata sulla base dei criteri individuati dallanormativa, in particolare attraverso l’esame di laboratorio su base cheratinica eseguito indata 22/04/2025, con esito positivo alla cocaina.Aggiunge la difesa che la motivazione del Tribunale cautelare, secondo cui la positivitàalla cocaina poteva essere ricondotta al consumo episodico o anche abituale della sostanza,cosa diversa dalla cronica dipendenza, costituiva una valutazione atecnica e priva deirequisiti medico-legali, non avendo fornito alcun riferimento scientifico a fondamento dellapropria osservazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.1.1. L'art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevede la possibilità di sostituirela custodia cautelare in carcere con quella domiciliare per le persone tossicodipendenti cheintendono sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenzaai tossicodipendenti o presso una struttura sanitaria autorizzata ove però non sussistanoesigenze cautelari di eccezionale rilevanza.E’ necessario a tal fine che, alla domanda, sia allegata la certificazione rilasciata da unservizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per lestato di tossicodipendenza da cui emerga la procedura attraverso cui è stato accertato l'usoabituale di sostanze stupefacenti e psicotrope.Solo all'esito di tale verifica che involge, in sostanza, la sussistenza dello stato ditossicodipendenza, il cui accertamento è demandato all'organo tecnico riferibile alla pubblicaamministrazione, il giudice deve vagliare la sussistenza degli altri elementi che il ricorrenteassume siano esistenti (adeguato programma terapeutico), ovvero accertare l'assenza dielementi (esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) che, pur in presenza di conclamatatossicodipendenza, depongano per l'impossibilità di attenuare la misura cautelare carcerariain atto anche se la stessa di dovesse rendere necessaria al fine di consentire il recuperodella persona tossicodipendente.1.2. Il Tribunale di Catania, con motivazione in fatto adeguata e non sindacabile in sededi legittimità, ha escluso che dall’unico documento prodotto, ovverosia la nota dell’Asp diCatania del 04/08/2025, nella quale era certificato che il ricorrente, a seguito di esame dilaboratorio su base cheratinica, effettuato il 22/04/2025, era risultato positivo alla cocaina edil quadro clinico soddisfaceva quantomeno il criterio di cui al punto e) dell’art. 1 D.M. n. 190del 1986, con disponibilità del Sert a svolgere il piano ambulatoriale, potesse desumersi lostato di tossicodipendenza del ricorrente, avuto riguardo alla precedente nota del Sert del22/07/2025, secondo cui il ricorrente era persona sconosciuta a quel servizio, e mancandosuccessive verifiche sugli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 D.M. n. 190 del 1986, inparticolare la dipendenza psichica durante la detenzione in carcere, ben potendo la positivitàalla cocaina essere ricondotta al consumo episodico o abituale della sostanza stupefacentee non dimostrare la cronica dipendenza.1.3. A fronte di tale valutazione che esclude che la documentazione prodottadeponesse per un quadro di accertata tossicodipendenza, le censure formulate risultanodeclinate in fatto, ritenendo, attraverso una diversa lettura del compendio documentale,invece sussistente il presupposto di cui all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, senza addurreulteriori elementi a sostegno dello stato di tossicodipendenza del ricorrente, se non larichiamata certificazione dell’Asp di Catania, fondata sulle analisi dell’esame di laboratorio dimatrice cheratinica (esame del capello).L’ordinanza del Tribunale cautelare si pone, anzitutto, in sintonia con gli orientamenti diquesta Corte secondo cui la certificazione riguardante lo stato di tossicodipendenza prodottadall’interessato può essere sindacata dal giudice il quale, ove rilevi che essa non èsupportata dalla necessaria analisi critica delle condizioni del richiedente, può disattenderla,trattandosi di un atto amministrativo suscettibile, come tutti gli atti di tale natura, didisapplicazione (Sez. 5, n. 12504 del 04/02/2020, Storto, Rv. 278801; nello stesso senso,Sez. 2, n. 25972 del 25/06/2024, non mass.).In secondo luogo, alla luce della contrapposizione che si registra nella giurisprudenzadi questa Corte circa le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanzestupefacenti, condivisibilmente il Tribunale cautelare ha fatto applicazione del più rigorosoindirizzo secondo il quale, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programmadi recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale ocontinuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte,aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicchél'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale checostituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza(Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021, B., Rv. 281625; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018, Russo,Rv. 274586; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, Blasi, Rv. 269974; cfr. anche Corte cost., sent.n. 133 del 1992), tanto che è stata ritenuta motivazione ragionevole l’esclusione dello statodi tossicodipendenza, in presenza di uno solo dei dati dell’art. 1 D.M. n. 186 del 1990, inassenza di crisi di astinenza (Sez. 4, n. 29630 del 10/06/2005, non mass.).Del resto, come ben rileva Sez. 2, n. 25972 del 25/06/2024, cit., il comma 2 dell'art. 89del d.P.R. n. 309 del 1990 richiede testualmente e specificamente che la certificazioneallegata all'istanza dell'interessato attesti, per quanto qui interessa: a) «lo stato ditossicodipendenza»; b) «la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale disostanze stupefacenti». Con la conseguenza che le due cose (tossicodipendenza e usoabituale di sostanze stupefacenti) risultano perciò avere un autonomo riconoscimentonormativo. Né le stesse appaiono, in effetti, omologabili, atteso che si deve reputarepossibile che l'uso anche abituale di sostanze stupefacenti non si traduca in una patologicadipendenza da esse.Va aggiunto che l’ordinanza della Corte di appello, che si pone in rapporto di reciprocacomplementarità con l’ordinanza del Tribunale cautelare (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni,Rv. 205257), valendo il richiamato principio anche in sede di revoca o sostituzione dellemisure (Sez. 5, n. 29377 del 17/06/2025, Mancini, non mass.), aveva anche rilevato lagenericità del programma terapeutico, non calibrato sulla concreta pericolosità delprevenuto, anche perché di tipo meramente ambulatoriale, aspetto questo non affrontato insede di gravame.In definitiva, la ricostruzione dei giudici della cautela, che, in forza della non compiutadimostrazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente e della genericità delprogramma terapeutico, hanno ritenuto inutile ogni rilievo circa la sussistenza o meno delleesigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è il frutto di una esauriente e razionale rassegnadegli elementi acquisiti, rispetto ai quali la difesa propone sostanzialmente una diversalettura, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni contenute nell’ordinanzaimpugnata.2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso propostonell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassadelle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate.Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.In caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi, Depositata in Cancelleria oggia norma dell'art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 11257/2026196/2003 e ss.mm. Roma, lì, 25/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIOVANNI LIBERATI - Presidente - Sent. n. sez. 606/2026LORENZO [OSCURATO:PERSONA] - 18/03/2026MASSIMO BATTISTINI R.G.N. 42645/2025GIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -PIA VERDEROSAha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA],avverso l’ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale di Catania;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 5 dicembre 2025, il Tribunale di Catania ha respinto l’appellocautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catania in data12 agosto 2025, con la quale veniva rigettata l’istanza di sostituzione della misura dellacustodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, con autorizzazione a recarsial Sert, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990.L’ordinanza impugnata ha osservato che l’essere risultato positivo alla cocaina in unasola circostanza, qualche mese dopo l’ingresso al carcere, non comportava, di per sé, unostato patologico di tossicodipendenza del ricorrente, in assenza di successive verifiche sugliulteriori requisiti prescritti dall’art. 1 D.M. n. 186 del 1990 e sulla dipendenza psichicadurante la detenzione in carcere.2. Avverso l’indicata ordinanza, XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione lamentandoviolazione di legge penale processuale e vizio di motivazione, in relazione all’art. 89 d.P.R.n. 309 del 1990, nella parte in cui ha disapplicato la certificazione medica pubblica,ritenendola inidonea ad accertare lo stato di tossicodipendenza, omettendo altresì divalutare le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.In sintesi, la difesa lamenta l’erroneità dell’ordinanza del Tribunale cautelare che avevaritenuto non accertato lo stato di tossicodipendenza, nonostante l’idonea certificazionemedica pubblica rilasciata dall’Asp di Catania che aveva puntualmente descritto il quadropatologico del ricorrente, secondo i criteri sanitari di cui all’art. 1 D.M. n. 186 del 1990, normaad hoc volta a disciplinare la procedura diagnostica con la quale deve essere accertato lostato patologico del soggetto, con la conseguenza che, allorquando il medico competenteaveva seguito le linee-guida di tale procedura, il giudizio di idoneità doveva ritenersipresunto.Per cui, a fronte della certificazione contestuale di tossicodipendenza e proposta diprogramma terapeutico per il ricorrente rilasciata in data 04/08/2025, nella quale era dedottoche il quadro clinico anamnestico del paziente soddisfaceva il criterio di cui al punto e)dell’art. 1, comma 1, D.M. n. 186 del 1990, nell’ambito di una diagnosi di dipendenza dacocaina, la motivazione del Tribunale cautelare, che aveva ritenuto la certificazione inidoneaperché la positività alla cocaina in una sola circostanza non comportava, di per sé, unpatologico stato di tossicodipendenza, doveva considerarsi illogica ed apparente, essendostata la situazione patologica del ricorrente saggiata sulla base dei criteri individuati dallanormativa, in particolare attraverso l’esame di laboratorio su base cheratinica eseguito indata 22/04/2025, con esito positivo alla cocaina.Aggiunge la difesa che la motivazione del Tribunale cautelare, secondo cui la positivitàalla cocaina poteva essere ricondotta al consumo episodico o anche abituale della sostanza,cosa diversa dalla cronica dipendenza, costituiva una valutazione atecnica e priva deirequisiti medico-legali, non avendo fornito alcun riferimento scientifico a fondamento dellapropria osservazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.1.1. L'art. 89, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prevede la possibilità di sostituirela custodia cautelare in carcere con quella domiciliare per le persone tossicodipendenti cheintendono sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenzaai tossicodipendenti o presso una struttura sanitaria autorizzata ove però non sussistanoesigenze cautelari di eccezionale rilevanza.E’ necessario a tal fine che, alla domanda, sia allegata la certificazione rilasciata da unservizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per lestato di tossicodipendenza da cui emerga la procedura attraverso cui è stato accertato l'usoabituale di sostanze stupefacenti e psicotrope.Solo all'esito di tale verifica che involge, in sostanza, la sussistenza dello stato ditossicodipendenza, il cui accertamento è demandato all'organo tecnico riferibile alla pubblicaamministrazione, il giudice deve vagliare la sussistenza degli altri elementi che il ricorrenteassume siano esistenti (adeguato programma terapeutico), ovvero accertare l'assenza dielementi (esigenze cautelari di eccezionale rilevanza) che, pur in presenza di conclamatatossicodipendenza, depongano per l'impossibilità di attenuare la misura cautelare carcerariain atto anche se la stessa di dovesse rendere necessaria al fine di consentire il recuperodella persona tossicodipendente.1.2. Il Tribunale di Catania, con motivazione in fatto adeguata e non sindacabile in sededi legittimità, ha escluso che dall’unico documento prodotto, ovverosia la nota dell’Asp diCatania del 04/08/2025, nella quale era certificato che il ricorrente, a seguito di esame dilaboratorio su base cheratinica, effettuato il 22/04/2025, era risultato positivo alla cocaina edil quadro clinico soddisfaceva quantomeno il criterio di cui al punto e) dell’art. 1 D.M. n. 190del 1986, con disponibilità del Sert a svolgere il piano ambulatoriale, potesse desumersi lostato di tossicodipendenza del ricorrente, avuto riguardo alla precedente nota del Sert del22/07/2025, secondo cui il ricorrente era persona sconosciuta a quel servizio, e mancandosuccessive verifiche sugli ulteriori requisiti previsti dall’art. 1 D.M. n. 190 del 1986, inparticolare la dipendenza psichica durante la detenzione in carcere, ben potendo la positivitàalla cocaina essere ricondotta al consumo episodico o abituale della sostanza stupefacentee non dimostrare la cronica dipendenza.1.3. A fronte di tale valutazione che esclude che la documentazione prodottadeponesse per un quadro di accertata tossicodipendenza, le censure formulate risultanodeclinate in fatto, ritenendo, attraverso una diversa lettura del compendio documentale,invece sussistente il presupposto di cui all’art. 89 d.P.R. n. 309 del 1990, senza addurreulteriori elementi a sostegno dello stato di tossicodipendenza del ricorrente, se non larichiamata certificazione dell’Asp di Catania, fondata sulle analisi dell’esame di laboratorio dimatrice cheratinica (esame del capello).L’ordinanza del Tribunale cautelare si pone, anzitutto, in sintonia con gli orientamenti diquesta Corte secondo cui la certificazione riguardante lo stato di tossicodipendenza prodottadall’interessato può essere sindacata dal giudice il quale, ove rilevi che essa non èsupportata dalla necessaria analisi critica delle condizioni del richiedente, può disattenderla,trattandosi di un atto amministrativo suscettibile, come tutti gli atti di tale natura, didisapplicazione (Sez. 5, n. 12504 del 04/02/2020, Storto, Rv. 278801; nello stesso senso,Sez. 2, n. 25972 del 25/06/2024, non mass.).In secondo luogo, alla luce della contrapposizione che si registra nella giurisprudenzadi questa Corte circa le nozioni di tossicodipendenza e di uso abituale di sostanzestupefacenti, condivisibilmente il Tribunale cautelare ha fatto applicazione del più rigorosoindirizzo secondo il quale, ai fini della sostituzione della misura custodiale con il programmadi recupero in ambito comunitario, non sussiste alcuna coincidenza tra l'uso abituale ocontinuativo di stupefacenti e lo stato di tossicodipendenza, trattandosi di categorie distinte,aventi autonomo riconoscimento normativo e, comunque, non omologabili, sicchél'accertamento della tossicodipendenza non si risolve in quello dell'uso abituale checostituisce condizione essenziale ma non sufficiente per la diagnosi della tossicodipendenza(Sez. 2, n. 24119 del 22/04/2021, B., Rv. 281625; Sez. 6, n. 54068 del 24/10/2018, Russo,Rv. 274586; Sez. 4, n. 27575 del 10/05/2017, Blasi, Rv. 269974; cfr. anche Corte cost., sent.n. 133 del 1992), tanto che è stata ritenuta motivazione ragionevole l’esclusione dello statodi tossicodipendenza, in presenza di uno solo dei dati dell’art. 1 D.M. n. 186 del 1990, inassenza di crisi di astinenza (Sez. 4, n. 29630 del 10/06/2005, non mass.).Del resto, come ben rileva Sez. 2, n. 25972 del 25/06/2024, cit., il comma 2 dell'art. 89del d.P.R. n. 309 del 1990 richiede testualmente e specificamente che la certificazioneallegata all'istanza dell'interessato attesti, per quanto qui interessa: a) «lo stato ditossicodipendenza»; b) «la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale disostanze stupefacenti». Con la conseguenza che le due cose (tossicodipendenza e usoabituale di sostanze stupefacenti) risultano perciò avere un autonomo riconoscimentonormativo. Né le stesse appaiono, in effetti, omologabili, atteso che si deve reputarepossibile che l'uso anche abituale di sostanze stupefacenti non si traduca in una patologicadipendenza da esse.Va aggiunto che l’ordinanza della Corte di appello, che si pone in rapporto di reciprocacomplementarità con l’ordinanza del Tribunale cautelare (Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni,Rv. 205257), valendo il richiamato principio anche in sede di revoca o sostituzione dellemisure (Sez. 5, n. 29377 del 17/06/2025, Mancini, non mass.), aveva anche rilevato lagenericità del programma terapeutico, non calibrato sulla concreta pericolosità delprevenuto, anche perché di tipo meramente ambulatoriale, aspetto questo non affrontato insede di gravame.In definitiva, la ricostruzione dei giudici della cautela, che, in forza della non compiutadimostrazione dello stato di tossicodipendenza del ricorrente e della genericità delprogramma terapeutico, hanno ritenuto inutile ogni rilievo circa la sussistenza o meno delleesigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è il frutto di una esauriente e razionale rassegnadegli elementi acquisiti, rispetto ai quali la difesa propone sostanzialmente una diversalettura, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni contenute nell’ordinanzaimpugnata.2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso propostonell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassadelle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, diaumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopraindicate.Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allaCancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.