CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2026
Cassazione n. 13693/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alricorso;- ricorrenti -controdall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 9954/2025 del TRIBUNALE diCIVITAVECCHIA, depositato il 7/7/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del15/4/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha propostodomanda di insinuazione al passivo del [OSCURATO:PERSONA].r.l., dichiarato con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], esponendo diNumero registro generale 16725/2025Nu2m ero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/2026essere creditrice nei confronti della società fallita per la sommacomplessiva di €. 311.559,92, a titolo di indennità conseguentiall’occupazione sine titulo da parte del Fallimento di un beneimmobile di proprietà della stessa.1.2. La società istante, con le osservazioni al progetto distato passivo, ha chiarito la natura del proprio credito, insistendoper l’ammissione, in prededuzione, dell’importo richiesto.1.3. Il giudice delegato, tuttavia, ha ammesso l’istante alpassivo del fallimento per la somma di €. 89.708,23, incollocazione chirografaria, aderendo alle conclusioni espressedal curatore, che si era dichiarato favorevole all’ammissionedella stessa “limitatamente all’indennità spettante per le ultimecinque annualità non prescritte”.1.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha, quindi,proposto opposizione allo stato passivo.1.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’opposizione chiedendoneil rigetto.2.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.2.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato chel’opponente, con l’originaria domanda, aveva chiestol’insinuazione del credito “con rango chirografario e non qualecredito in prededuzione”, ha, tra l’altro, ritenuto che: - l’art. 93,comma 3°, l.fall. stabilisce che la domanda di ammissione alpassivo deve contenere “la determinazione della somma che siintende insinuare al passivo” e “l’eventuale indicazione del titolodi prelazione”; - la domanda di ammissione al passivo, che pureè suscettibile di essere illustrata attraverso le osservazioniscritte di cui all’art. 95, comma 2°, l.fall. e solo in tal sensoprecisata, non è, pertanto, suscettibile di modifica attraverso unampliamento del petitum o una variazione della causa petendi;- il decreto del giudice delegato, che ha ammesso il credito conRic. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16725/2025Nu3m ero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/2026il rango chirografario, doveva essere, di conseguenza,confermato.2.3. Il tribunale, inoltre, ha ritenuto che l’opposizione erainfondata anche nella parte in cui l’opponente aveva richiestol’integrale ammissione del credito, pari alla somma complessivadi €. 227.071,83, in luogo di quella ammessa, pari ad €.89.708,23.2.4. Il tribunale, sul punto, ha evidenziato che: - il creditoazionato dall’opponente, come correttamente affermato dalgiudice delegato, si era prescritto per le annualità anteriori alquinquennio rispetto alla domanda di insinuazione; - la domandadi pagamento delle indennità per l’occupazione sine titulo delterreno di proprietà dell’opponente era stata da quest’ultimaqualificata in termini di responsabilità extracontrattuale; - lasocietà fallita non aveva, del resto, alcun rapporto contrattualedi locazione con l’opponente, la quale aveva concesso inlocazione il bene a [OSCURATO:PERSONA]; - la condotta diappropriazione e occupazione del bene da parte della società sipone, pertanto, come illecito extracontrattuale; - l’occupazioneillegittima costituisce una condotta antigiuridica configurabilecome illecito a carattere permanente, che si protrae nel tempo,a partire dall’iniziale apprensione del bene, e determina unpregiudizio destinato a rinnovarsi continuamente, in relazionealla privazione del godimento ed alla perdita dei fruttidell’immobile; - il diritto del proprietario al risarcimento sorge,di conseguenza, in ogni momento, in relazione al danno giàverificatosi, e nello stesso momento comincia a decorrere ilrelativo termine di prescrizione quinquennale, la cui maturazioneimpedisce il riconoscimento del diritto in questione per il periodoanteriore al quinquennio che precede la proposizione delladomanda, a meno che il danneggiato non abbia nel frattempocompiuto validi atti interruttivi; - nel caso di specie, nonRic. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16725/2025Nu4m ero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/2026risultano, tuttavia, atti interruttivi; - le diffide inviatedall’opponente nel 2012 e nel 2019, in pendenza del fallimento,risultano, infatti, destinate ad [OSCURATO:PERSONA] e non agliorgani del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., pur se è aquest’ultima che la stessa ha imputato l’illecito di occupazioneabusiva e il debito risarcitorio.3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con ricorsonotificato il 1/8/2025, ha chiesto, per quattro motivi, lacessazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso edepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 93, 95, commi 2°e 3°, 101, comma 2°, 111, comma 1°, n. 1, l.fall. nonché laviolazione degli artt. 111, comma 6°, Cost., 135, comma 3°,c.p.c., 99, comma 11°, l.fall. e dell’art. 156, comma 2°, c.p.c.,in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che larichiesta di riconoscimento della prededuzione del creditoinsinuato, in quanto formulata per la prima volta con leosservazioni di cui all’art. 95, comma 2°, l.fall., erainammissibile, senza, tuttavia, considerare che: - l’allegazione,dopo il deposito del progetto di stato passivo ma primadell’udienza di verifica, di una ragione di prededucibilità delcredito già insinuato in via chirografaria, integra una ammissibileprecisazione (o emendatio) della domanda e non già unainammissibile mutatio libelli, qualora i fatti costitutivi dellaprededuzione siano stati già tempestivamente dedotti con larichiesta di insinuazione; - d’altra parte, in base all’art. 93,comma 4°, ultima parte, l.fall., solo se è omesso oassolutamente incerto il requisito di cui al n. 4 (indicazione delRic. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero re5gis tro generale 16725/2025Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/2026titolo di prelazione), il credito è considerato chirografario; - taledisposizione non è, tuttavia, applicabile in via analogica nelleipotesi in cui è omessa o incerta l’indicazione della prededuzione,che non attribuisce al credito un privilegio ma una precedenzaprocessuale; - la richiesta dell’opponente di riconoscimento dellaprededuzione, pertanto, non poteva considerarsi tardiva inquanto la società creditrice sin dalla domanda di insinuazione alpassivo aveva chiaramente indicato i fatti costitutivi del creditoe delle ragioni della sua prededucibilità, vale a dire l’occupazionesine titulo del terreno di sua proprietà in costanza di fallimento.4.2. Il motivo è infondato.4.3. Questa Corte ha, in effetti, ritenuto chel’allegazione, dopo il deposito del progetto di stato passivo maprima dell’udienza di verifica, di una ragione di prededucibilitàdel credito già insinuato in via chirografaria, integraun’ammissibile precisazione (o emendatio) della domanda e nongià un’inammissibile mutatio libelli qualora i fatti costitutivi dellaprededuzione siano stati già tempestivamente dedotti con larichiesta di insinuazione (Cass. n. 2899 del 2022).4.4. Tale pronuncia ha, sul punto, osservato che: - lasuccessiva precisazione, dopo il deposito del progetto di statopassivo ma prima dell’udienza di verifica, della prededucibilitàdel credito insinuato al passivo integra una semplicespecificazione in diritto dell’originaria domanda (da correlareall’art. 93, comma 3°, n. 3, l.fall., che richiede “la succintaesposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituisconola ragione della domanda”, e all’art. 95, comma 2°, ult.parte,l.fall., per cui possono essere depositati “osservazioni scritte edocumenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza”) o,a tutto voler concedere, una sua ammissibile emendatio, ma nongià una inammissibile mutatio libelli, se (come nel caso ivideciso) i fatti costitutivi della prededuzione ex art. 111 l.fall.Ric. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16725/2025Nu6m ero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/2026siano stati tempestivamente allegati nella domanda; - il giudicedelegato, del resto, in base all’art. 95, comma 3°, l.fall., “decidesu ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate edavuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabilid’ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati”; - il themadecidendum, pertanto, si cristallizza solo all’udienza di verifica,secondo il principio di corrispondenza tra il chiesto e ilpronunciato (fatte salve le eccezioni rilevabili d’ufficio), ancheall’esito del contraddittorio incrociato anche con tutti gli altricreditori, legittimati ad interloquire sulle domande proposte; - ilprincipio di immutabilità della domanda, riferito alla fase diverifica sommaria dei crediti, si traduce, in effetti, nellanecessità che la domanda resti comunque ancorata alla vicendasostanziale dedotta con il ricorso ex art. 93 l.fall., non potendosi,per contro, invocare il diritto dei creditori di “confidare”nell’assoluta immutabilità delle domande riepilogate nelprogetto di stato passivo, avendo gli stessi l’onere non solo diesaminarne il contenuto ma anche di prendere conoscenza delleeventuali osservazioni e produzioni integrative e di partecipareall’udienza di discussione dello stato passivo, ove, nelcontraddittorio con il curatore e gli altri ricorrenti, è possibile chele domande medesime vengano precisate e integrate all’internodel perimetro tracciato dai dai fatti allegati; - le ulteriori e piùrigide preclusioni scattano, invece, solo nella successiva fasedell’opposizione allo stato passivo, la cui diversità di regimerispetto al procedimento di verificazione dei crediti si giustificapoiché questo è caratterizzato da sommarietà della cognizione,speditezza dell’istruttoria e non obbligatorietà dell’assistenzatecnica del creditore, a differenza del successivo giudizio diopposizione, avente natura di giudizio a cognizione piena.4.5. La Corte ritiene che tale soluzione meriti di esseresuperata.Ric. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero re7gis tro generale 16725/2025Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/20264.6. La domanda di ammissione al passivo fallimentare,pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scrittedi cui all’art. 95, comma 2°, l.fall., non è, infatti, suscettibile diessere modificata attraverso un ampliamento del petitum o unavariazione della causa petendi (cfr. Cass. n. 37802 del 2022;Cass. n. 4418 del 2025, in motiv.).4.7. Esistono, in effetti, plurimi indici normativi chemarcano la specialità del procedimento di verificazione delpassivo e che portano a ritenere che, dopo la proposizione delricorso di cui all’art. 93 l.fall., gli spazi d’intervento sulladomanda d’ammissione al passivo siano oltremodo esigui: -l’art. 95, comma 2°, l.fall. prevede che i creditori e i titolari didiritti reali sui beni, oltre che il fallito, possano presentareosservazioni scritte e documenti integrativi: non prevede,invece, alcunché con riguardo alla modificazione della domanda,che dev’essere, di conseguenza, esclusa (Cass. n. 4632 del2023, in motiv.); - l’art. 103, comma 1°, l.fall. consente “anchenel corso dell’udienza di cui all’articolo 95” (e cioè l’udienzafissata per l’esame dello stato passivo avanti al giudice delegato)la modifica dell’originaria domanda di restituzione o di rivendicadi beni mobili o immobili che non siano stati acquisiti all’attivodella procedura in domanda di ammissione al passivo delcontrovalore dei beni alla data di apertura del concorso: e ladisposizione, di contenuto derogatorio, si spiega proprio con lapresenza di una regola generale di opposto segno; - la normache impone al creditore di specificare, nel ricorso perl’insinuazione, il petitum e la causa petendi della pretesa, comestabilito dall’art. 93, comma 3°, n. 2, 3 e 4, l.fall., risulterebbe,del resto, vanificata se lo stesso potesse, in assenza di alcunanorma che legittimi interventi correttivi sulla domandaoriginaria, sostituire a sua discrezione quelle indicazioni in unmomento successivo alla proposizione della domanda proposta.Ric. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16725/2025Nu8m ero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/20264.8. Tale regolamentazione restrittiva ben si spiega se sitiene conto del principio della concorsualità, il quale si esprimeplasticamente nella norma (art. 16, comma 1°, lett. e), l.fall.)che prevede l’assegnazione, a tutti i creditori e titolari di dirittireali e personali su beni del fallito, di un unico termine entro cuipresentare, a pena di decadenza, la domanda d’insinuazione edespressamente qualifica tale termine (di trenta giorni primadell’adunanza per la verifica dello stato passivo) come“perentorio”.4.9. Deve, dunque, ritenersi che la domandad’ammissione al passivo, che pure è suscettibile di essereillustrata attraverso le osservazioni scritte di cui all’art. 95,comma 2°, l.fall. (e in tal senso “precisata”), non possa esseremodificata: non solo attraverso la completa sostituzione dellacausa petendi originariamente dedotta e del petituminizialmente formulato, ma anche attraverso un sempliceampliamento del petitum o una mera variazione della causapetendi, anche se si tratta della richiesta, inizialmente nonarticolata, di collocazione del credito in prededuzione, con laconseguente necessità di dedurre (se non è già stato fattoprima) i fatti storici a tal fine necessari e (naturalmente) difornirne la prova4.10. La domanda di ammissione al passivo, del resto, anorma degli artt. 52, comma 2°, e 111-bis, comma 1°, l.fall., èl’unico strumento per far accertare in sede giudiziale il credito inprededuzione (diverso da quello al compenso spettante aisoggetti nominati ai sensi dell’art. 25 l.fall.) tutte le volte in cuisia stato contestato, oltre che per l’ammontare, anche per la“collocazione” ed è, quindi, assoggettata, anche nel caso in cuisia stata proposta a tal fine, alle regole ordinarie, le quali, comeprima osservato, escludono che la stessa, una volta depositatoil relativo ricorso (art. 93 l.fall.), possa essere modificata, pur seRic. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16725/2025Nu9m ero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/2026si tratta (come nel caso in esame) della deduzione (acompletamento della causa petendi inizialmente articolata) deifatti attributivi della prededuzione ovvero (ed in ogni caso) dellaformulazione (ad integrazione dell’originario petitum)dell’istanza di riconoscimento della collocazione prevista dall’art.111, comma 1°, n. 1 l.fall..4.11. La Corte, quindi, enuncia il seguente principio didiritto: “La domanda di ammissione al passivo, una voltaproposta, non può essere modificata con la richiesta diriconoscimento della prededuzione”.4.12. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, laricorrente, lamentando, rispettivamente, l’omesso esame di unfatto decisivo in relazione all’art. 2943 c.c., in relazione all’art.360 n. 5 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.2935 c.c., 2941, comma 1°, n. 8 c.c. e 2947 c.c. nonché dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e, infine, laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 2944c.c. e 2947 c.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte incui il tribunale ha ritenuto che il credito azionato dall’opponente,avendo natura extracontrattuale, si era prescritto, per il periodoanteriore al quinquennio precedente alla domanda diammissione al passivo, in ragione del decorso del termine dicinque anni e della mancanza di atti interruttivi trasmessi agliorgani del fallimento della società cui l’illecito era stato imputato,omettendo, tuttavia, di considerare che: - la società creditriceaveva ricevuto solo in data 25/9/2023 la pec con la quale ilcuratore le aveva comunicato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.e il fatto che la procedura aveva la detenzione sine titulo di unbene immobile di proprietà dell’opponente; - l’opponente,pertanto, prima della ricezione di tale pec, non potevainterrompere la prescrizione verso il Fallimento, del qualeRic. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16725/20251Nu0m ero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/2026ignorava l’esistenza, al pari del fatto che la detenzione fosse“passata” dal conduttore di diritto, e cioè [OSCURATO:PERSONA], allasocietà poi fallita; - sussisteva, del resto, la causa di sospensionedella prescrizione prevista dall’art. 2941, comma 1°, n. 8 c.c.; -il curatore del fallimento, infatti, ha dolosamente impeditoall’opponente di far valere il suo credito verso il Fallimento,essendo emerso che il curatore: (a) era subentrato in uncontratto d’affitto di azienda stipulato dalla società fallita pochigiorni prima del fallimento, pur in assenza di valido titolo didetenzione ed all’insaputa della proprietaria dell’immobile, comeben sapeva; b) aveva percepito i canoni fino alla disdettacomunicata dalla procedura quattro anni dopo (2014); (c) avevacomunicato il fallimento alla proprietaria solo nel 2023, e cioètredici anni dopo l’apertura della procedura; (d) aveva invitatola proprietaria a formulare la sua pretesa creditoria verso ilfallimento per la detenzione illegittima da parte della procedurasenza opporsi alla richiesta da parte della stessa di rivendicadell’immobile; - l’opponente, nel ricorso in opposizione allo statopassivo, ha, in effetti, riportato tutti i fatti sufficienti ad integrarela causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941,comma 1°, n. 8 cit. del suo credito, integralmente maturatodopo l’apertura della procedura fallimentare; - in tale sede,infatti, l’opponente aveva allegato: (a) che “l’immobile [era]stato concesso in locazione al Sig. [OSCURATO:PERSONA] conregolare contratto di locazione con decorrenza dal giorno1/2/1989”; (b) che “il 27/09/2010, con contratto di affitto diramo di azienda… la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (poi fallita… che nelfrattempo aveva occupato sine titulo l’immobile) concedeva inaffitto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un ‘intero ramo d’aziendacommerciale’ in cui era ricompreso principalmente l’immobile diproprietà di RFI” senza che “quest’ultima” fosse “a conoscenzadella cessione del proprio immobile effettuata dal conduttore DiRic. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 16725/20251Nu1m ero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/2026Saverio”; (c) che “in data 1/10/2010 il Trib. di Civitavecchiadichiarava il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. …”; (d) che“in data 23/6/2014 il Curatore comunicava all’affittuaria DieffeS.r.l. formale disdetta dal succitato rapporto di affitto conefficacia dal 31/12/2014”; (e) che “in data 25/9/2023 ilCuratore, con PEC, richiedeva a RFI quali fossero le preteseeconomiche dalla medesima vantati nei confronti della societàfallita)…” (ivi); (f) che “dall’apertura della procedura concorsuale[e fino alla disdetta comunicata quattro anni dopo] il [OSCURATO:SOCIETA]. ha percepito canoni per circa Euro 135.000,00 inconseguenza dell’affitto del suddetto ramo d’azienda”; -sussisteva, infine, la causa di interruzione della prescrizioneprevista dall’art. 2944 c.c., rappresentata dal fatto che ilcuratore, nella pec del 25/9/2023, aveva proceduto alriconoscimento del credito, risultando presenti, nello stesso atto,“i requisiti della volontarietà, della consapevolezza, dellainequivocità, della esternazione e della recettizietà”.4.13. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.4.14. Il decreto impugnato, infatti, non tratta in alcunmodo le questioni dedotte dalla ricorrente.4.15. La ricorrente, dal suo canto, a fronte di tale lacuna,non ha adempiuto all’onere, che grava sulla stessa a penad’inammissibilità della censura, non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione non trattata innanzi al giudice dimerito, ma anche, in virtù del principio di specificità dei motividel ricorso in cassazione, di indicare in quale specifico atto delgrado precedente ciò sia avvenuto onde dar modo alla SupremaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione primadi esaminare il merito della suddetta questione.4.16. I motivi del ricorso per cassazione possono, infatti,investire solo le questioni che abbiano formato oggetto delRic. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero 1re2gis tro generale 16725/2025Numero sezionale 1747/2026Numero di raccolta generale 13693/2026Data pubblicazione 11/05/2026thema decidendum del giudizio di secondo grado, non potendo,per contro, riguardare nuove questioni di diritto (anche serilevabili d’ufficio) se le stesse, come quella esposta, postulanoaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito e, cometali, esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità(Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n.16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del2001).5. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.6. Le spese di giudizio meritano, invece, di essereintegralmente compensate tra le parti.7. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensaintegralmente tra le parti le spese del giudizio; dà atto chesussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 15 aprile 2026.Il PresidenteCosmo CrollaRic. 2025 n. 16725 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026