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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 13154/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 35798-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - .

CartiowAivnZp Z'Azza, SpeAkco t4.3 C444eg-km.t..",,,t At-stbmi, !from 4-1"-44,teu, - whnmoki — W avverso la sentenza n. 1901/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di i Castellamare di Stabia, [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 3 della medesima città, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni causati al suo appartamento da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante al suo, di proprietà della Pandolfi.

Si costituì in giudizio la convenuta Pandolfi, chiedendo il rigetto della domanda.

L'attore fu poi autorizzato, sulla base delle difese della convenuta, a chiamare in causa l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] speciale servizi idrici integrati, in qualità di concessionaria della gestione del locale servizio idrico integrato.

Si costituì in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in manleva la sua assicurazione, società Faro. [OSCURATO:PERSONA] di pace, fatta svolgere una c.t.u. e sentiti alcuni testimoni, accolse la domanda e condannò la sola Pandolfi al risarcimento dei Ric. 2019 n. 35798 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -2- danni, liquidati in complessivi euro 2.500, nonché al pagamento delle spese processuali.

2. La pronuncia è stata appellata in via principale dalla Pandolfi e in via incidentale dal Popolare, e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 30 luglio 2019, ha respinto l'appello principale, ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Pandolfi al risarcimento del danno liquidato nella maggiore somma di euro 5.247,72, con il carico delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato il Tribunale che dalla relazione del c.t.u. di primo grado e da quella espletata in appello era emerso che l'acqua era fuoriuscita da un tubo di adduzione di proprietà esclusiva della Pandolfi; e, d'altra parte, l'art. 21 del Regolamento di utenza dell'[OSCURATO:PERSONA] stabiliva che la parte di tubazione in sede privata resta di proprietà del singolo, con conseguente sussistenza del relativo obbligo di custodia.

Dalla c.t.u. emergeva, poi, che il danno era di entità superiore a quello liquidato in primo grado.

3. Contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 3 e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione falsa applicazione Ric. 2019 n. 35798 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -3- dell'art. 2051 cod. civ., per presunta erronea applicazione delle regole sulla responsabilità per custodia.

Sostiene la ricorrente che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra il danno e la tubazione di sua proprietà, mentre le testimonianze escusse e il rapporto dei Vigili del fuoco dimostrerebbero che il tubo rovinato era di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza non avrebbe considerato che l'abitazione della ricorrente non era più allacciata alla rete idrica e che i testimoni avrebbero confermato l'appartenenza del tubo rovinato alla società [OSCURATO:PERSONA].

3. I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento.

La sentenza impugnata, infatti, richiamando il contenuto delle due consulenze espletate, ha ricostruito la dinamica dei fatti ed ha affermato che l'infiltrazione di acqua nella proprietà dell'attore era dovuta ad un tubo danneggiato di proprietà della Pandolfi.

I motivi di ricorso, redatti in modo non rispettoso dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., insistono nel ribadire che il Tribunale non avrebbe ricostruito correttamente i fatti e avrebbe compiuto un'applicazione errata dell'art. 2051 cit., in tema di responsabilità del custode.

In tal modo essi si risolvono nell'evidente tentativo di ottenere in questa sede un riesame del merito; ed è appena il caso di notare che il Tribunale ha correttamente collegato la proprietà della tubazione col conseguente onere di custodia, per cui non sussiste alcuna violazione dell'art. 2051 del codice civile.

Ric. 2019 n. 35798 sez.

M3 - ud. 27-01-2022 -4-

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e da distrarre nei limiti indicati in dispositivo.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario, quanto al solo controricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 35798-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, legalmente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - . CartiowAivnZp Z'Azza, SpeAkco t4.3 C444eg-km.t..",,,t At-stbmi, !from 4-1"-44,teu, - whnmoki — W avverso la sentenza n. 1901/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di i Castellamare di Stabia, [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 3 della medesima città, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni causati al suo appartamento da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento sovrastante al suo, di proprietà della Pandolfi. Si costituì in giudizio la convenuta Pandolfi, chiedendo il rigetto della domanda. L'attore fu poi autorizzato, sulla base delle difese della convenuta, a chiamare in causa l'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] speciale servizi idrici integrati, in qualità di concessionaria della gestione del locale servizio idrico integrato. Si costituì in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in manleva la sua assicurazione, società Faro. [OSCURATO:PERSONA] di pace, fatta svolgere una c.t.u. e sentiti alcuni testimoni, accolse la domanda e condannò la sola Pandolfi al risarcimento dei Ric. 2019 n. 35798 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- danni, liquidati in complessivi euro 2.500, nonché al pagamento delle spese processuali. 2. La pronuncia è stata appellata in via principale dalla Pandolfi e in via incidentale dal Popolare, e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 30 luglio 2019, ha respinto l'appello principale, ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Pandolfi al risarcimento del danno liquidato nella maggiore somma di euro 5.247,72, con il carico delle ulteriori spese del grado. Ha osservato il Tribunale che dalla relazione del c.t.u. di primo grado e da quella espletata in appello era emerso che l'acqua era fuoriuscita da un tubo di adduzione di proprietà esclusiva della Pandolfi; e, d'altra parte, l'art. 21 del Regolamento di utenza dell'[OSCURATO:PERSONA] stabiliva che la parte di tubazione in sede privata resta di proprietà del singolo, con conseguente sussistenza del relativo obbligo di custodia. Dalla c.t.u. emergeva, poi, che il danno era di entità superiore a quello liquidato in primo grado. 3. Contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a due motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 3 e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione falsa applicazione Ric. 2019 n. 35798 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3- dell'art. 2051 cod. civ., per presunta erronea applicazione delle regole sulla responsabilità per custodia. Sostiene la ricorrente che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra il danno e la tubazione di sua proprietà, mentre le testimonianze escusse e il rapporto dei Vigili del fuoco dimostrerebbero che il tubo rovinato era di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza non avrebbe considerato che l'abitazione della ricorrente non era più allacciata alla rete idrica e che i testimoni avrebbero confermato l'appartenenza del tubo rovinato alla società [OSCURATO:PERSONA]. 3. I due motivi, da trattare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono, quando non inammissibili, comunque privi di fondamento. La sentenza impugnata, infatti, richiamando il contenuto delle due consulenze espletate, ha ricostruito la dinamica dei fatti ed ha affermato che l'infiltrazione di acqua nella proprietà dell'attore era dovuta ad un tubo danneggiato di proprietà della Pandolfi. I motivi di ricorso, redatti in modo non rispettoso dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., insistono nel ribadire che il Tribunale non avrebbe ricostruito correttamente i fatti e avrebbe compiuto un'applicazione errata dell'art. 2051 cit., in tema di responsabilità del custode. In tal modo essi si risolvono nell'evidente tentativo di ottenere in questa sede un riesame del merito; ed è appena il caso di notare che il Tribunale ha correttamente collegato la proprietà della tubazione col conseguente onere di custodia, per cui non sussiste alcuna violazione dell'art. 2051 del codice civile. Ric. 2019 n. 35798 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4- 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e da distrarre nei limiti indicati in dispositivo. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi euro 2.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è dichiarato antistatario, quanto al solo controricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 27
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