CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23770/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO STATO;- ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];2811 - controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 570/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/05/2022 R.G.N. 2619/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del05/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. OLGAPIRONE ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 26861/2022Numero di raccolta generale 23770/2026Data pubblicazione 22/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], già dipendente del Ministero dellaPubblica Istruzione, esponeva che, a seguito della riforma delsistema amministrativo, era stato istituito il Ministero dellaIstruzione, dell’Università e Ricerca, cui erano state trasferite lefunzioni del Ministero della [OSCURATO:PERSONA] e del Ministerodell’Università e [OSCURATO:PERSONA] e tecnologica; che egli eraconfluito nell’organico del Ministero di nuova istituzione; cheaveva continuato a percepire l’indennità di amministrazionenell’importo già in godimento presso il soppresso ente; che taleimporto era inferiore a quello percepito dai dipendenti dellamedesima qualifica e mansioni dell’ex Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e tecnologica, anch’essi confluiti nel MIUR;che in precedente giudizio, definito con sentenza della Corted’Appello di Napoli (n. 1905/2008) passata in giudicato, avevaottenuto la corresponsione delle differenze economiche fino adicembre 2004; che con successive sentenze del Tribunale diNapoli era stata accolta la sua domanda anche relativamentealle differenze retributive maturate sino a maggio 2012. Inmancanza di adeguamento anche per il periodo successivo,agiva nuovamente in giudizio per il pagamento delle differenzerelative al periodo da giugno 2012 a gennaio 2015.2. Con sentenza n. 553/2016 il Tribunale rigettava il ricorso,per carenza di deduzione sulla permanenza delle condizioni difatto e di diritto, tenendo conto della disciplina normativa econtrattuale sopravvenuta3. Con sentenza n. 570/2022 la Corte d’Appello di Napoliaccoglieva l’appello del lavoratore e per l’effetto, in riforma dellasentenza impugnata, condannava il Ministero al pagamentodell’importo di € 2.047,04 a titolo di differenze sull’indennità diamministrazione per il periodo giugno 2012-gennaio 2015, oltreNumero registro generale 26861/2022interessi legali dalla maturazione delle singole differenze mensilNi umero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 23770/2026al saldo. Osservava la Corte di Napoli, in particolare, che il fattDoat a pubblicazione 22/07/2026nuovo dedotto dall’amministrazione, rappresentato dallemodifiche apportate all’entità dell’indennità di amministrazioneprevista per le due categorie di dipendenti (quelli assunti dalMinistero dell’Istruzione e quelli provenienti dal Ministerodell’Università) per effetto dei CCNL successivi, non erasufficiente a scalfire il precedente giudicato, in quanto lacontrattazione collettiva di settore intervenuta non avevaabolito la differenza tra le due tipologie di indennità diamministrazione, ma ne aveva soltanto modificato la misura,riducendola, per cui il principio di diritto contenuto nellasentenza passata in giudicato, in relazione alla necessitàdell’equiparazione dell’indennità di amministrazione erogata infavore delle due categorie di dipendenti, non era venuto menoin seguito all’entrata in vigore della nuova contrattazionecollettiva, riducendosi soltanto la forbice differenziale dacolmare.4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre ilMinistero in epigrafe con due motivi. Resiste l’ora pensionatocon controricorso, ricorso incidentale con un motivo, memoria.5. Il Procuratore Generale ha depositato memoria,concludendo per l’accoglimento del ricorso con riferimento alprimo motivo o, in subordine, per la rimessione della causa allapubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’amministrazione ricorrente censura la sentenzaimpugnata con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.) inrelazione agli artt. 2909 c.c. e 124 disp. att. c.p.c., per avere laCorte di appello attribuito efficacia di giudicato alla pregressasentenza del Tribunale di Napoli n. 18972/2006 (avverso laquale veniva proposto appello rigettato con sentenzNaum erno r.e gistro generale 26861/2022Numero sezionale 2811/20261905/2008) divenuta definitiva nonostante la mNaumnecroa dti ara ccolta generale 23770/2026apposizione dell’attestazione del passaggio in giudicato. Data pubblicazione 22/07/20262. Il motivo non è fondato.3. Parte controricorrente ha documentato di avere, all’attodella costituzione dinanzi a questa Corte, avvenuta in data29.12.2022, depositato le attestazioni rilasciate dallaCancelleria competente inerenti l’avvenuto passaggio ingiudicato di tutte le sentenze intervenute negli anni, compresaquella n. 1905/2008 della Corte di Appello di Napoli – sez. lavorocon la quale era stato rigettato l’appello del Ministero avverso lasentenza n.18972/2006 del Tribunale di Napoli – sez. lavoro. Eha opportunamente richiamato la giurisprudenza di questaCorte secondo la quale, a fronte di un’eccezione di giudicatoesterno, è compito del giudice di legittimità verificare l’effettivaesistenza di una pronuncia avente tale valenza, e che l'esistenzadi un giudicato esterno è rilevabile di ufficio anche in sede dilegittimità, e, qualora esso si sia formato dopo la notifica delricorso per cassazione, i relativi documenti giustificativi possonoessere prodotti, dalla parte regolarmente costituitasi, finoall'udienza di discussione (cfr. Cass. n. 11365/2015; v. ancheCass. n. 25432/2017, n. 16847/2018, n. 12754/2022). Ciòrende superfluo l’esame della questione, nei termini prospettatidal PG, relativa all’accertamento della prova del giudicatoesterno (se l’art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unica modalitàper dimostrarlo o se la prova si tale circostanza fattuale sialibera), oggetto di ordinanza interlocutoria di questa Corte n.13651/2026.4. Con il secondo motivo si denuncia l’erroneità dellasentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito efficaciaall’accertamento di cui alla sentenza n. 18972/2006 delNumero registro generale 26861/2022Tribunale di Napoli nonostante il mutamento dei presuppostNi umero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 23770/2026normativi. Data pubblicazione 22/07/20265. Il motivo non è fondato.6. Sostiene parte ricorrente che la Corte di Napoli avrebbecristallizzato una situazione giuridica durevole sine die,rendendola insensibile alle novità normative e giurisprudenzialiintervenute medio tempore.7. Si tratta di lettura non corrispondente all’effettiva portatadel decisum della sentenza impugnata, che delle novitàintervenute ha espressamente tenuto conto, salvo concludereche esse incidevano soltanto sul quantum (che non risultacontestato), ma non sul diritto all’equiparazione dell’indennitàdi amministrazione tra i dipendenti di pari qualifica delmedesimo Ministero. Detta conclusione è conforme alla stessapronuncia richiamata nel ricorso (Cass. n. 37269/2021; v. ancheCass. n. 20765/2018, n. 15051/2025), secondo cui, nell'ambitodei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche cheeventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicatoformatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attualepreclude il riesame, in un diverso processo, delle medesimequestioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodosuccessivo alla sua formazione, con l'unico limite di unasopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenutomateriale del rapporto o ne modifichi il regolamento(escludendo la Corte di Napoli, appunto, tale mutamento omodifica sostanziali).8. Con il ricorso incidentale si lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt.91 e 92 c.p.c. in ordine al regolamentodelle spese, per avere la Corte di Napoli, pur avendointegralmente accolto l'appello, compensato le spese del doppioNumero registro generale 26861/2022grado di giudizio, considerato “l’esito contrapposto delle dueN umero sezionale 2811/2026Numero di raccolta generale 23770/2026fasi”, formula ritenuta generica. Data pubblicazione 22/07/20269. Il motivo è inammissibile.10. Premesso che sinteticità della motivazione non significasua genericità, osserva il Collegio che il sindacato di questaCorte sulle spese di lite è limitato al controllo del rispetto deldivieto di porre le spese a carico della parte integralmentevittoriosa e del fatto che le spese liquidate non fuoriescano dailimiti minimi e massimi della tariffa professionale, profili quiinsussistenti (Cass. n. 19613/2017, n. 11329/2019, n.23782/2025).11. In ragione della misura della reciproca soccombenza,parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favoredi parte controricorrente di metà delle spese di lite del presentegiudizio, liquidate per l’intero come da dispositivo, da distrarsiin favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario, con compensazione della residua metà tra le parti.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilraddoppio del contributo unificato per parte ricorrenteincidentale, se dovuto, mentre non è dovuto da parte delricorrente principale, trattandosi di amministrazione statale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile ilricorso incidentale.Condanna parte ricorrente principale alla rifusione di metà dellespese del presente giudizio, che liquida per l’intero in € 2.000per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, compensando ilresiduo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2Nu0m0er2o ,re gistro generale 26861/2022Numero sezionale 2811/2026dà atto della sussistenza dei presupposti processualiN upmeeror di irla ccolta generale 23770/2026versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriorDea ta pubblicazione 22/07/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale della Sezionelavoro il 5 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi