CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19988/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroAllsystem s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 44, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti MatteoChiosso e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, eletto dom.to in Via A. Sogliano n. 52, Roma, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 436/2022 pubblicata indata 22/09/2022, n.r.g. 197/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6405/2023Numero sezionale 2510/2026Numero di raccolta generale 19988/2026Data pubblicazione 15/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], pressola filiale di Aosta, dal 1987, da ultimo con mansioni di capo servizio einquadramento nel 2^ livello CCNL vigilanza privata.A decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era passato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] in virtù di trasferimento del ramo d’azienda costituito dalleValle d’Aosta e nelle province di Genova, Milano e Bergamo. [OSCURATO:PERSONA] l’illegittimità del trasferimento di ramo d’azienda e comunque lasua inefficacia nei propri confronti.Lamentava altresì il mancato pagamento dell’indennità di reperibilità, cheAllsystem spa gli aveva riconosciuto solo da dicembre 2019 e non per ilperiodo anteriore, a decorrere fin dal 2007.Adìva pertanto il Tribunale di Aosta per ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a ripristinare il suo rapporto di lavoro dipendente e a pagargli l’indennitàdi reperibilità per i periodi durante i quali non gli era stata corrisposta.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunaleaccoglieva le domande, dichiarava inefficace la cessione del rapporto di lavorodel ricorrente, condannava [OSCURATO:SOCIETA] a ripristinare il rapporto di lavorodello Iannone e a pagargli tutte le retribuzioni maturate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA],nonché l’indennità di reperibilità di euro 13,50 al giorno dal 18/07/2007 al30/11/2019. [OSCURATO:PERSONA] riteneva dimostrato che, con il ramo d’aziendaceduto, non era stato trasferito alcun programma informatico per la gestionedel personale e dei servizi richiesti da terzi, atteso che ha cessionaria era giàdotata di software. In virtù di tale circostanza, e richiamando pronunzie dilegittimità, aveva dichiarato inefficace la cessione per insussistenza delrequisito dell’autonomia funzionale di cui all’art. 2112 c.c. Quantoall’indennità di reperibilità, riteneva dimostrati i relativi presupposti sulla basedella prova testimoniale espletata.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA] (cui aveva aderito Vedetta 2 Mondialpolspa).Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Numero registro generale 6405/2023Numero sezionale 2510/2026Numero di raccolta generale 19988/2026Data pubblicazione 15/06/2026a) nelle sentenze di legittimità citate dal Tribunale i programmi ed i serviziinformatici erano il cuore dell’attività del ramo ceduto, sicchéeffettivamente costituivano elemento imprescindibile per la suaautonomia funzionale;b) diversamente, nel caso in esame è pacifico in punto di fatto che il ramoceduto attiene al servizio trasporto valori, custodia e conta valori,nonché al servizio di vigilanza armata, ha riguardato centinaia didipendenti tutti transitati presso la cessionaria, nonché un numerorilevante di automezzi, di clienti e di contratti, anche di locazioneinerenti le sedi presso cui erano svolti i servizi;c) in questo ramo, dunque, i programmi informatici erano solo di tipo“gestionale” e richiedevano solo operazioni di natura “compilativa”,come dedotto dallo stesso ricorrente in primo grado, come da luidichiarato in sede di interrogatorio formale e come emerso dallerisultanze testimoniali;d) i programmi informatici dunque hanno una rilevanza comune, cometutti quelli utilizzati in qualunque attività di impresa organizzata;e) tenuto conto invece delle caratteristiche proprie del servizio ceduto,nulla autorizza a ritenere detti applicativi alla stregua di elementiessenziali a conservare l’identità dell’attività ceduta incidentisull’autonomia funzionale del ramo d’azienda trasferito;f) si tratta di elementi fattuali che non possono essere trascurati, comeinvece operato dal Tribunale;g) dall’analisi dell’attività svolta da [OSCURATO:SOCIETA] è ravvisabile l’autonomiafunzionale del ramo d’azienda ceduto già al momento del trasferimento,preesistente ad esso ed in seguito mantenuta;h) il ramo d’azienda ha mantenuto le sue potenzialità commerciali;i) la legittimità dell’operazione non può dirsi inficiata dalla mancataacquisizione degli applicativi gestionali, dovuta a ragioni di ordinepratico, posto che la cessionaria aveva già in uso altri programmi, anchepiù sofisticati, diversi ma con le medesime finalità di supporto e disemplificazione dell’organizzazione ed erogazione del servizio oggettodi cessione;Numero registro generale 6405/2023Numero sezionale 2510/2026Numero di raccolta generale 19988/2026Data pubblicazione 15/06/2026j) è fondato anche il motivo di appello relativo all’indennità di reperibilità,poiché tutte le deposizioni testimoniali, ritenute sufficienti dal Tribunale,sono invece tutte connotate da genericità, poiché nessunatestimonianza colloca nel tempo e nello spazio o quantifica le occasioniin cui lo Iannone era stato contattato fuori dall’orario lavorativo.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,affidato a dieci motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito concontroricorso.6.- Il ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione in quantotardivo, sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:SOCIETA] (v.controricorso, p. 10), è infondata.Contrariamente all’assunto della controricorrente, la sentenza d’appello èstata pubblicata in data 22/09/2022, come si evince dalle stringhe appostedal sistema informatico del processo civile telematico in alto a destra diciascuna pagina della sentenza. Quella del 13/07/2022 è, invece, solo la datain cui è stato letto il dispositivo in udienza, come peraltro dichiarato dallastessa Corte territoriale (v. sentenza impugnata, p. 4, ultimo capoverso primadelle “[OSCURATO:PERSONA]”) e, come tale, data irrilevante ai fini dellaverifica della tempestività dell’impugnazione della sentenza.Irrilevante – nel presente giudizio – è poi la sopravvenuta cessazione delrapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto, come eccepitodalla cessionaria nella memoria per l’odierna adunanza camerale. Trattasi diuna vicenda fattuale, di cui i giudici di merito non si sono – ovviamente –occupati e che pertanto questa Corte non può tenere in alcuna considerazione.Né può dirsi venuto meno l’interesse a ricorrere: nella prospettiva dellavoratore ceduto, quello presso la cessionaria è un rapporto di lavoro solo difatto, regolato dall’art. 2126 c.c. (Cass. ord. n. 14712/2024). In quanto tale,le sue vicende risolutive sono inidonee ad incidere sul diverso e distintorapporto di lavoro de iure, che, sempre nella prospettiva del lavoratoreceduto, è stato, è rimasto ed è tuttora esistente alle dipendenze del cedenteNumero registro generale 6405/2023Numero sezionale 2510/2026Numero di raccolta generale 19988/2026(Cass. n. 28824/2022; Cass. S.U. n. 2990/2018; Cass. n. 21161/2019; Cass.Data pubblicazione 15/06/2026n. 23352/2020; Cass. n. 39948/2021; Cass. n. 12750/2022), rimasto soloquiescente fino alla pronunzia dichiarativa dell’inefficacia della cessione.2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia motivazione omessa e/o apparente, con conseguentenullità della sentenza, per violazione degli artt. 111 e 24 Cost., 132 e 112c.p.c., 118 disp.att.c.p.c., in relazione agli artt. 2112 e 2697 c.c. per avere laCorte territoriale omesso di motivare in ordine a tutte le circostanze e ragioni,pur dedotte, ulteriori e diverse dalla mancata cessione dei sistemi informatici,comprovanti l’inesistenza di un ramo d’azienda autonomo e preesistente allacessione. In particolare lamentava l’assenza di ogni motivazione sulleseguenti circostanze:a) il personale ed i mezzi ceduti erano occupati indifferentemente per iltrasporto valori e per la vigilanza, sicché non solo mancava l’autonomia delramo, ma pure la preesistenza, posto che quello ceduto era stato identificatosolo nel contratto di cessione;b) fra i contratti ceduti vi erano non solo quelli di trasporto valori, ma anchealcuni relativi alla vigilanza, con conseguente eterogeneità dei contratti e deicespiti ceduti, come tali inidonei a costituire un ramo d’azienda;c) dei 405 dipendenti ceduti solo 8 erano impiegati amministrativi, conconseguente impossibilità di assicurare una corretta gestione contabile edamministrativa di quell’asserito ramo aziendale.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile alla luce del principio di diritto, più volte affermato daquesta Corte, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggettocensure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, co. 1, c.p.c.,deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediataed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dallacitata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentalio l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nelcaso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnatasentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non èindispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispeciedi cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112Numero registro generale 6405/2023Numero sezionale 2510/2026Numero di raccolta generale 19988/2026Data pubblicazione 15/06/2026c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisionederivante dalla relativa omissione, dovendo, invece, essere dichiaratoinammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancanteo insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. ord.n. 10862/2018; Cass. n. 4036/2014; Cass. sez. un. n. 17931/2013).Il motivo è altresì inammissibile, perché lamenta l’omessa pronunzia sudeduzioni e ragioni difensive articolate in appello dal lavoratore, laddove l’art.112 c.p.c. attiene al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunziato e,quindi, al potere-dovere del giudice di prendere in esame e decidere ledomande e le eccezioni, senza che sia tenuto altresì a confutareespressamente ed analiticamente ogni singola argomentazione difensivaarticolata dalle parti, restando queste disattese anche per implicito.Il motivo è poi infondato.Nella sua articolata motivazione, sopra riportata in sintesi, la Corteterritoriale ha fatto comunque riferimento agli elementi che, secondo il suoconvincimento, conferivano autonomia funzionale e preesistenza al ramo,inteso come unità produttiva, quindi idonea e sufficiente ai finidell’applicabilità dell’art. 2112 c.c.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto didiscussione fra le parti, diversi ed ulteriori rispetto ai sistemi informatici,comprovanti l’insussistenza di un ramo d’azienda autonomo e preesistentealla cessione.Il motivo è inammissibile sia per la pluralità dei fatti cui si riferisce, che perdefinizione ne esclude la “decisività” di ciascuno preso singolarmente, comeinvece pretende il legislatore all’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.; sia perchésollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di quei fatti,complessivamente considerati, interdetto in sede di legittimità, in quantoriservato al giudice di merito.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. ilricorrente denunzia motivazione omessa e/o apparente, con conseguentenullità della sentenza, per violazione degli artt. 111 e 24 Cost., 132 e 112c.p.c., 118 disp.att.c.p.c., in relazione agli artt. 2112 e 2697 c.c. per avere laCorte territoriale omesso di motivare in ordine al carattere esclusivo o almenoNumero registro generale 6405/2023Numero sezionale 2510/2026Numero di raccolta generale 19988/2026Data pubblicazione 15/06/2026prevalente dell’attività da lui svolta nel settore trasporto valori al fine diritenerlo coinvolto nel ramo d’azienda ceduto e, quindi, al fine di ritenereefficace anche nei suoi confronti la cessione di quel ramo. In particolarelamenta che la Corte territoriale abbia considerato le sue mansioni di caposervizio, unico presso la filiale di Aosta e quindi l’unico ad organizzare epianificare il servizio di trasporto e conta valori e che da ciò abbia dedotto cheegli era addetto al ramo ceduto, avente ad oggetto appunto il servizio ditrasporto e conta valori. Addebita ai Giudici d’appello di non aver in alcunmodo motivato sulla sua eccezione in fatto, secondo cui il proprio tempo dilavoro era in netta prevalenza dedicato non al trasporto valori, ma al settoredella vigilanza.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto didiscussione fra le parti, comprovanti che egli non prestava in via esclusiva oalmeno prevalente attività per il settore trasporto valori, sicché la cessionedel ramo d’azienda inerente a quel settore non poteva dirsi efficace anche neisuoi confronti.I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione– sono fondati.Nel ricorso di primo grado (di cui è trascritta la parte saliente nel ricorsoper cassazione, p. 20) lo Iannone aveva dedotto di essere addetto in viaprevalente non al servizio di trasporto valori, ma a quello della vigilanza, comeaveva già eccepito nella sua missiva, con cui, in via stragiudiziale, avevacontestato il passaggio alle dipendenze della cessionaria. In particolare conquelle deduzioni in fatto egli aveva rappresentato che era addetto al trasportovalori solo fra le 7 e le 8 del mattino, mentre per tutta la residua eassolutamente prevalente parte della giornata lavorativa era addetto adincombenze del tutto estranee al settore del trasporto valori e, in particolare,proprie del settore vigilanza. Le stesse deduzioni sono state da lui articolatenella memoria difensiva d’appello (pp. 26-33 del doc. 19 depositato con ilricorso per cassazione), in cui aveva altresì precisato e graficamenterappresentato che, sulla base di una tabella oraria prodotta dalla stessaAllsystem spa in primo grado, il tempo da lui dedicato al trasporto valori erapari solo al 20% del totale delle ore lavorate.Numero registro generale 6405/2023Numero sezionale 2510/2026Numero di raccolta generale 19988/2026Data pubblicazione 15/06/2026Di tutto ciò non vi è traccia di motivazione nella sentenza impugnata, chepertanto va cassata con rinvio per l’accertamento, la valutazione di talecircostanza e, quindi, per la necessaria motivazione su tale deduzione in fatto,decisiva ai fini di ritenere lo Iannone addetto oppure no al ramo d’aziendaceduto.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2112, 2697,1175 e 1375 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la cessione fosseefficace anche nei suoi confronti in quanto capo servizio, senza considerareche egli non prestava tali mansioni in via esclusiva né prevalente per iltrasporto valori, bensì per la vigilanza privata.Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo e del quarto.6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2112 e 2697c.c., 1 della direttiva 2001/23/CE, per avere la Corte territoriale ritenuto chequello ceduto fosse un ramo d’azienda autonomo.Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.7.- Con il settimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto didiscussione fra le parti, relativi all’impossibilità, per il ramo ceduto, di poteresvolgere in via autonoma la propria attività senza la cessione pure dei sistemiinformatici.Il motivo è assorbito dal rigetto del primo.8.- Con l’ottavo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta motivazione omessa e/o apparente, con conseguentenullità della sentenza, per violazione degli artt. 111 e 24 Cost., 99, 132 e 112c.p.c., 118 disp.att.c.p.c., 36 Cost. e 2099 c.c. per avere la Corte territorialeomesso di motivare in ordine alla sussistenza di circostanze di fatto dedottee provate, tali da dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività di reperibilità,compensata con la relativa indennità. In particolare lamenta che la Corteterritoriale si sia trincerata dietro una ritenuta “genericità” delle deposizionitestimoniali, senza motivare sulle seguenti circostanze da lui dedotte e riferitedai testimoni:a) sin dal 2007 la società lo aveva dotato di un telefono cellulare di servizioNumero registro generale 6405/2023Numero sezionale 2510/2026Numero di raccolta generale 19988/2026Data pubblicazione 15/06/2026proprio per le chiamate durante la reperibilità;b) la società aveva indicato il suo nominativo a tutti i dipendenti qualesoggetto reperibile e da chiamare per ogni urgenza fuori dall’orario di lavoro;c) la società, sia pure tardivamente, gli aveva riconosciuto a partire da unacerta data le predetta indennità a parità di mansioni e di reperibilità.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile nella parte in cui sollecita a questa Corte una diversavalutazione delle predette circostanze di fatto, interdetta in sede di legittimità,in quanto riservata al giudice di merito.E’ poi infondato, poiché, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corteterritoriale ha chiaramente spiegato le ragioni in virtù delle quali si è formatoil proprio convincimento, integrando quella articolata il sufficiente minimumcostituzionale della motivazione (Cass. sez. un. n. 8053/2014).9.- Con il nono motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 36 Cost.,2099, 2697, 2727, 2729 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuta nonprovato lo svolgimento dell’attività di reperibilità nel periodo dal 2007 in poi.Il motivo è assorbito dall’inammissibilità dell’ottavo.10.- Con il decimo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 36 Cost.,2099, 2697, 2727, 2729 c.c., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. per averela Corte territoriale condannato il lavoratore al rimborso delle speseprocessuali.Il motivo è assorbito: il giudice di rinvio dovrà regolare nuovamente lespese. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo, rigetta il primo e l’ottavo,dichiara inammissibile il secondo, dichiara assorbiti il quinto, il sesto, ilsettimo, il nono e il decimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’Appello di Torino, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti,nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data20/05/2026.Numero registro generale 6405/2023Numero sezionale 2510/2026Numero di raccolta generale 19988/2026Data pubblicazione 15/06/2026La Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]