CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26072/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2366/2020 depositata il 26/6/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 4286/2018, accoglieva l’azione promossa ex art. 146 l. fall. dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era stato amministratore della compagine dalla sua costituzione nel 1996 sino al 23 marzo 2011. Riteneva, in particolare, che risultasse provato il compimento di frodi fiscali, attraverso rapporti commerciali intrattenuti con società cartiere coinvolte in frodi carosello, per un importo evaso di complessivi € 4.485.759,72. Giudicava, inoltre, addebitabile al Maraucci il mancato rinvenimento dell’attivo evidenziato nel bilancio 2008, pari a € 4.111.959,10, limitando la condanna del convenuto al minor importo corrispondente allo sbilancio fallimentare, come richiesto dalla procedura attrice. 2. La Corte distrettuale di Napoli respingeva l’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso questastatuizione. Osservava, in particolare, che il primo motivo di appello, con cui era stato contestato che il mancato pagamento di imposte e contributi non fosse conseguenza di una deliberata attività dell’amministratore, non poteva essere posto in correlazione con il contenuto della decisione impugnata, che aveva ravvisato la responsabilità del Maraucci non per il mancato pagamento degli importi indicati negli avvisi di accertamento, ma per l’illecita attività svolta unitamente a società cartiere al fine di emettere fatture fasulle e ottenere indebite detrazioni I.V.A. Ribadiva l’affermazione di responsabilità dell’ex amministratore per i reati addebitatigli, che trovava fondamento negli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza. Constatava che dagli atti di causa non risultava dimostrato che il bilancio relativo all’esercizio 2009 fosse stato redatto, approvato e depositato, evidenziando che una simile condotta si inseriva in una logica gestionale preordinata a non tener traccia delle vicende sociali. Sottolineava che la responsabilità dell’ex amministratore discendeva non dalla mera mancanza delle scritture sociali, bensì dal mancato riscontro dell’esistenza di beni costituenti l’attivo della società, come risultanti dall’ultimo bilancio approvato per l’anno 2008, dei quali non vi era più traccia e della cui scomparsa doveva rispondere anche il Maraucci, avendo egli impedito, con il mancato deposito del bilancio 2009, la ricostruzione delle vicende sociali. Evidenziava, infine, che il danno non era stato liquidato in via equitativa, dato che erano stati individuati specifici comportamenti e voci di danno, ma attraverso una riduzione di queste ultime in misura pari allo sbilancio patrimoniale, in accoglimento di una specifica richiesta in tal senso della curatela. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 giugno 2020, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2394, 2043 e 2697 cod. civ., in quanto la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sulla curatela in ordine all’esistenza di un nesso causale tra le condotte illecite ascritte all'amministratore e i danni richiesti, così come quantificati nella domanda risarcitoria e liquidati in sentenza, in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 9100/2015. Allo stesso modo la Corte distrettuale ha – in tesi – trascurato di rilevare che la curatela non aveva fornito il benché minimo supporto probatorio in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, essendosi limitata ad elencare apoditticamente una serie di negligenze attribuite al Maraucci. 4.2 Il secondo mezzo assume, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della decisione impugnata a causa della mancanza o della mera apparenza della motivazione offerta circa le ragioni dell’utilizzo del criterio dello sbilancio fallimentare nella quantificazione dei danni cagionati dall’amministratore, che era stato adoperato senza far comprendere quali fossero gli effetti pregiudizievoli concretamente riconducibili alla sua condotta e, dunque, in pieno contrasto con i principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 9100/2015 di questa Corte. 5. I motivi, da esaminare congiuntamente, risultano ambedue inammissibili. 5.1 Il primo giudice (stando a quanto rappresentato a pag. 2 della sentenza impugnata) ha ravvisato una duplice responsabilità del Maraucci, da un lato per aver compiuto frodi fiscali attraverso rapporti commerciali intrattenuti con società cartiere coinvolte in frodi carosello, provocando così un’evasione d’imposta per indebite detrazioni I.V.A., dall’altro per il mancato rinvenimento dell’attivo evidenziato nel bilancio dell’esercizio 2008. La Corte d’appello, nel confermare questi accertamenti, non ha affatto trascurato di verificare l’esistenza di un nesso di causalità fra la condotta ascritta al Maraucci e i danni pretesi dalla procedura appellata, giacché, dopo aver verificato la responsabilità dell’amministratore per l’illecita attività svolta, che aveva comportato l’emissione degli avvisi di accertamento per indebite detrazioni I.V.A., non si è limitata a riscontrare che le emergenze probatorie non consentivano di ritenere che il bilancio relativo all’esercizio dell’anno 2009 fosse stato redatto, approvato e depositato presso il registro delle imprese, ma, soprattutto, ha posto in rilievo che la responsabilità dell’amministratore discendeva non “dalla mera mancanza delle scritture sociali”, da apprezzarsi rispetto a una complessiva logica gestionale preordinata a non tener traccia delle vicende sociali, bensì dalla volatilizzazione dell’attivo sociale esistente al termine dell’esercizio 2008 (“dal mancato riscontro dell'esistenza di beni costituenti l'attivo della società, quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato dell'esercizio 2008 e dei quali non è emersa più traccia e di cui deve rispondere anche l'appellante”; pag. 6 della decisione impugnata). A fronte di una motivazione così strutturata nella sua complessità occorre registrare come la Corte di merito abbia fatto puntuale applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento (Cass., Sez. U., 9100/2015). Non può poi darsi accesso ad alcuna rilettura degli accertamenti in fatto del giudice di merito sui quali si basa la decisione (cfr., in termini, da ultimo Cass. 20179/2024, Cass. 15033/2024), in quanto il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011). 5.2 La censura concernente il mancato accertamento di dolo o colpa da parte dell’ex amministratoreattiene, invece, a una questione – comportante accertamenti in fatto -che non è stata espressamente proposta con i motivi di appello e affrontata nella sentenza impugnata. Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 6089/2018,Cass. 23675/2013). D’altra parte, la contestazione in ordine al mancato accertamento di simili profili, all’evidenza, non è compatibile né con la constatazione da parte dei giudici distrettuali che l’amministratore aveva “operato unitamente a società cartiere al fine di emettere fatture fasulle ed ottenere indebite detrazioni I.V.A.” (pag. 4), né con il riscontro di una “logica gestionale preordinata a non tener traccia delle vicende sociali” (pag. 5). 5.3 Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza più sopra richiamata, hanno precisato che nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali la mancanza di scritture contabili della società, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, di per sé sola non giustifica che il danno da risarcire sia individuato e liquidato in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in ambito fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato soltanto al fine della liquidazione equitativa del danno, ove ricorrano le condizioni perché si proceda a una liquidazione siffatta, purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore e il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto. I giudici di merito, tuttavia, non hanno affatto applicato nel caso di specie il criterio della differenza fra attivo e passivo al fine di provvedere a una liquidazione equitativa del danno, come ha espressamente spiegato la Corte di merito (a pag. 6), ma, pur in presenza dell’accertamento di “ specifici comportamenti e voci di danno”, ha ridotto l’ammontare di queste ultime “in misura pari allo sbilancio patrimoniale, come richiesto dalla curatela”. Parte ricorrente, quindi, anche in questa sede ha prospettato, con il secondo mezzo, una doglianza non riferibile alla decisione impugnata, malgrado la stessa abbia chiarito che lo sbilancio patrimoniale sia stato adottato non come criterio, equitativo, di liquidazione del danno, ma all’esito di una riduzione dell’ammontare del maggior pregiudizio accertato, in ossequio al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 22.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen