CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 36235/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè riposa su motivi non consentiti in sede di legittimità e in particolare, quanto alle prime due doglianze, perché riproduce censure già vagliate e disattese dai giudici del merito, con corretti e puntuali argomenti giuridici ( a pagina 2 della sentenza si evidenzia, con riferimento al giudizio di responsabilità, che il ricorrente, sottoposto ad arresti domiciliari e autorizzato a recarsi al Sert dalle ore 9,15 alle 10,45, si trovava a fare la spesa, in un supermercato, oltre un'ora dopo il massimo orario di rientro consentito mentre a pagina tre, coerentemente, si lega alla intensità del dolo la negata applicabilità alla specie della causa di non punibilità rivendicata dalla difesa ai sensi dell'art 131 bis cod. pen. in considerazione della marcata evanescenza dei motivi sottesi alla violazione riscontata); quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, inoltre, la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( a pagina 3, nel giustificare la recidiva, si fa puntuale riferimento al fatto che il reato a giudizio rappresenta espressione di una accresciuta personalità criminale in linea di coerente continuità con la tendenza a delinquere consolidata in ragione dei non remoti precedenti del ricorrente, personalità al contempo ritenuta utile a giustificare il diniego delle attenuanti atipiche). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]