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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 46657/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanisetta letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], con missiva inviata al Segretariato generale di questa Corte del 12 e 19 settembre 2022 proponeva richiesta di annullamento dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice onorario dinanzi al quale pendeva un procedimento a suo carico, per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., definito con ordinanza di questa Corte del 22 giugno 2017 che dichiarava inammissibile il ricorso;

2. Ritenuto che il ricorso indicato in oggetto deve essere dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine per impugnazione previsto dagli artt. 41 e 585, comma 1, n. 1 cod. proc. pen. e, comunque, realtivo a procedimento nel quale è intervenuta decisione irrevocabile, e che l'inammissibilità va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen..

3. Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Caltanisetta letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], con missiva inviata al Segretariato generale di questa Corte del 12 e 19 settembre 2022 proponeva richiesta di annullamento dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice onorario dinanzi al quale pendeva un procedimento a suo carico, per il reato di cui all'art. 348 cod. pen., definito con ordinanza di questa Corte del 22 giugno 2017 che dichiarava inammissibile il ricorso; 2. Ritenuto che il ricorso indicato in oggetto deve essere dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine per impugnazione previsto dagli artt. 41 e 585, comma 1, n. 1 cod. proc. pen. e, comunque, realtivo a procedimento nel quale è intervenuta decisione irrevocabile, e che l'inammissibilità va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.. 3. Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 I
Sentenza Cassazione n. 46657/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris