CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 10418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Arnnini ricorre avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP del Tribunale di Roma, con la quale veniva revocata la messa alla prova, ritenendo sussistente una delle cause di revoca ex art. 168- quater, n.1), cod. pen., per avere il ricorrente sospeso autonomamente, senza richiedere l'autorizzazione, la messa alla prova iniziata il 23.11.2021. 2. Il ricorrente deduce, con un primo motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 464-octies cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, visto che non era stato rispettato il termine di 10 giorni dalla notifica della data di udienza in camera di consiglio; con un secondo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 168-quater cod. pen., atteso che la revoca della messa alla prova era stata disposta solo sulla base di una relazione dell'UEPE che riportava il contenuto di una mali inviata dallo stesso ricorrente, senza ulteriori accertamenti sulla effettiva volontarietà del medesimo di trasgredire agli obblighi imposti. 3. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 4.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel primo motivo, dal verbale di udienza allegato in atti risulta il rispetto della procedura prevista dall'art. 464-octies cod. proc. pen., atteso che risulta effettuata udienza in camera di consiglio alla presenza del difensore di fiducia il quale, del resto, non ha eccepito alcunché in temà di eventuale violazione dei diritti della difesa. Nel medesimo verbale, del resto, si dà anche atto della produzione, da parte del difensore, della e-mail redatta dal suo assistito, nella quale costui comunicava di avere sospeso la messa alla prova per (asseriti) motivi di studio, senza avere richiesto alcuna preventiva autorizzazione in tal senso; se ne deve desumere che la difesa era stata resa edotta anche delle ragioni della fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice. 4.2. Per il resto, nessuna violazione di legge o vizio motivazionale appare rinvenibile nelle argomentazioni del provvedimento impugnato, che ha congruamente giustificato la revoca della messa alla prova in ragione della inopinata interruzione del programma da parte del D'Armini, in assenza di autorizzazione e di specifica comunicazione alle autorità competenti. Sotto questo profilo, la decisione è in linea con il costante insegnamento (?- giurisprudenziale secondo cui, in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 464-octies cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice, una volta accertati i presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall'art. 168-quater cod. pen., non può compiere alcuna valutazione in ordine alla possibilità di proseguire comunque la prova (cfr. Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Rv. 273655 - 01). E' stata anche affermata la legittimità della revoca dell'ordinanza di sospensione, anche se fondata su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione "ripetute e gravi trasgressioni" di cui all'art. 168-quater cod. pen., deve essere interpretata quale presupposto "sostanziale" del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto (cfr. Sez. 4, n. 19226 del 04/03/2020, Rv. 279248 - 01). 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 gennaio 2023