CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36150/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCA del foro di ROMA in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi dei ricorsi insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73 d. P. R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309. 2. [OSCURATO:PERSONA], con due distinti ricorsi, a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e Calabrese, deduce nullità ex art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto, nel giudizio di primo grado, celebratosi nelle forme del rito abbreviato, una volta terminata la discussione, il processo venne rinviato, per la sola decisione, all'udienza del 28 marzo 2018. Tale udienza venne però svolta dinanzi ad un altro giudice. Nonostante le difese avessero avanzato istanza di rinvio per poter discutere nuovamente davanti al secondo giudice, quest'ultimo rinviò la causa per la decisione, rigettando la richiesta di nuova discussione orale. Quindi, all'udienza del 18 aprile 2018, venne nominato un difenso -e d'ufficio, che concluse in maniera soltanto formale e venne poi emessa la sentenza. È stato perciò violato l'art. 525 cod. proc. pen., applicabile anche al giudizio abbreviato. 2.1. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole, in concorso con Marafioti, del reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, in relazione alla cessione di 200 grammi di cocaina, rinvenuti all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], allorché quest'ultimo, il 5 novembre 2010, venne fermato dalla polizia giudiziaria. Tale sostanza sarebbe stata ceduta dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] in data 28 agosto 2010. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe do\wto restituirla al [OSCURATO:PERSONA], poiché non ne aveva corrisposto il prezzo, stante la pessima qualità. Di tale presunta cessione non vi è alcuna prova, poiché la polizia giudiziaria non ha osservato nulla rispetto a passaggi di sostanza o di danaro e non vi è alcun fotogramma attestante la presenza del [OSCURATO:PERSONA], nonostante fosse videosorvegliato tanto l'interno quanto l'esterno della villa. Per di più, il [OSCURATO:PERSONA] era stato visto andare in un locale di Rosarno alle ore 10,30 e dunque la sua presenza a Palermo alle ore 14-14,30 era del tutto impossibile. Ciò che giustificherebbe la riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della sostanza sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] sarebbero alcuni sms, anonimi, intervenuti, tra i due, tra il 20 ottobre 2010 e il 4 novembre 2010. Tuttavia le due utenze interessate, intestate a terzi, non sono riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], non essendo emerso alcun significativo elemento in tal senso. Nemmeno le risultanze dei servizi di o.c.p. sono significative al riguardo, atteso che, ad esempio, con riferimento all'incontro avvenuto a Palermo il 24 settembre 2010, la polizia giudiziaria ha rinvenuto diversi SMS asseritamente riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] mentre all'appuntamento si è recato il Marafioti. Per di più, l'individuazione del ricorrente come soggetto presente ad alcuni degli incontri osservati dalla polizia giudiziaria è fondata su un precedente riconoscimento fotografico effettuato dalla stessa polizia gi Adiziaria e rimasto estraneo agli atti di causa. Peraltro, all'incontro tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nel quale sarebbe dovuta avvenire la restituzione della sostanza stupefacente né il [OSCURATO:PERSONA] né il Marafioti si sono presentati.2.2.Non è stata neanche effettuata una consulenza tecnica sulla sostanza sequestrata al [OSCURATO:PERSONA], per la quale è processo, ma soltanto un narcotest. Ciò avrebbe dovuto indurre i giudici di merito a ravvisare l'ipotesi della lieve entità, stante la mancanza di qualunque indicazione in ordine al principio attivo contenuto nella sostanza. Nè può avere rilievo il riferimento al presunto prezzo di 18.000 euro, trattandosi di un dato quanto mai incerto. 2.3. Il trattamento sanzionatorio è poi eccessivo, anche alla luce della giovane età e della condotta processuale tenuta dall'imputato. Ingiustificatamente non sono state concesse le attenuanti generiche e non è stata accolta la richiesta di disapplicare la recidiva, nonostante non vi fossero gli indici di un incremento della pericolosità dell'imputato. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone la censura inerente alla nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 525 cod. proc. pen., in termini analoghi a quelli del primo motivo del ricorso del coimputato. 3.1. Il secondo motivo di ricorso concerne la responsabilità, in quanto non vi è alcuna intercettazione che coinvolga direttamente il ricorrente, il quale ha partecipato solo ad alcuni incontri, e nemmeno tra i più rilevanti, e soprattutto non ha partecipato a nessun incontro nel corso del quale si sia assistito a scambio di danaro o stupefacente. La mera partecipazione agli incontri intervenuti tra altri soggetti, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha alcuna valenza dimostrativa, denotando, al più, una mera connivenza non punibile, in assenza di contributi apportati dal ricorrente, il quale era totalmente all'oscuro anche dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], tanto da recarsi tre giorni dopo a Casteldaccia per incontrarlo. 3.2. Il terzo motivo di ricorso propone la tematica afferente alla ravvisabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, i. stup. in termini non dissimili da quelli dell'analogo motivo del ricorso del coimputato 3.3. L'ultima doglianza inerisce al trattamento sanzionatorio, inadeguato rispetto alla marginalità della condotta posta in essere dal ricorrente. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 4. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La Corte d'appello ha infatti evidenziato che nel procedimento di primo grado, dopo alcuni rinvii di carattere preliminare, all'udienza del 28 marzo 2018, mutata la persona del giudice, quest'ultimo, preso atto del legittimo impedimento dei difensori, aveva rinviato il processo all'udienza del 18 aprile 2018. In questa udienza, i difensori, poiché non erano comparsi e non avevano addotto alcun legittimo impedimento, erano stati sostituiti da un difensore d'ufficio prontamente reperibile. Nella stessa udienza tanto il rappresentante della pubblica accusa quanto i difensori avevano rassegnato le loro conclusioni, come emerso dal verbale di udienza. Nessuna violazione del diritto di difesa si è pertanto verificata, non essendo i difensori comparsi e non avendo essi addotto alcun legittimo impedimento, ed essendo stati perciò gli imputati rappresentati da un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che aveva regolarmente concluso oralmente. Nemmeno è riscontrabile una violazione del principio di immediatezza, poichè lo stesso giudice che aveva assistito alla discussione aveva poi proceduto alla deliberazione della sentenza. La questione sollevata dai ricorrenti è stata dunque affrontata e correttamente risolta dai giudici di secondo grado, senza che i rilievi formulati dai ricorrenti siano idonei ad elidere la validità delle considerazioni appena riportate. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico- argonnentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Cote regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimi;, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli) 2.1. Nel caso in disamina, il giudic€ a quo ha evidenziato che l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] e del Mirafioti è avvenuta con assoluta certezza, avendo gli inquirenti incrociato diversi dati, provenienti dai servizi di osservazione espletati dalla polizia giudiziaria, dalle intercettazioni telefoniche e dai rilievi fotografici ed avendo gli operanti identificato entrambi gli imputati oltre ogni ragionevole dubbio in occasione dei vari servizi di appostamento analiticamente decritti dalla Corte territoriale. Quest'ultima ha mostrato come l'indagine si sia articolata attraverso una serie di servizi di osservazione durante i quali gli operanti ebbero modo di constatare il verificarsi di svariati incontri decli indagati con altri soggetti, correlati alla cessione di stupefacente. Tali servizi di osservazione e appostamento derivavano dalle risultanze di innumerevoli intercettazioni telefoniche e ambientali, caratterizzate da un linguaggio facilmente decifrabile, poiché gli interlocutori parlavano sicuri di non essere intercettati, dichiarando anche fatti a loro sfavorevoli. Tutte le risultanze acquisite sono state esaminate con grande cura dal giudice a quo, che ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori, anche quando siano criptiche o cifrate, è questione di fatto , che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257734; Sez. 5 n. 47892 del 17-11-2003, Serino). L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3. Neanche il terzo motivo di ricorso può essere accolto. Anche nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato, in nulla, il previgente regime, rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensiv tà penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie allorquando anche uno solo di questi parametr sia di segno negativo (Sez. U, n. 35737 del 24-6-2010). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile, in sede di legittimità, ove supportata da motivazione esente da vizi logico-ciuridici. Nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato che si tratta di 200 grammi di cocaina che gli acquirenti avevano dovuto restituire, non avendo potuto versare l'importo di 18.000 euro; e che i ricorrenti avevano effettuato diversi viaggi per Palermo, impegnando cospicue somme di denaro, onde non può che ritenersi che essi disponessero di fonti di approvvigionamento stabili e fossero in grado di rifornire un vasto mercato. Il dato quantitativo, unitamente all'organizzazione dell'attività delittuosa, esclude dunque il ricorrere di un mero piccolo spaccio, sia pure reiterato. Di qui l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità. Trattasi di motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicant:e e delle ragioni del decisum.5. In ordine all'ultimo motivo di ricorso occorre osservare come le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio siano insindacabili in cassazione ove sorrette da motivazione esente da vizi logicc-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da riterersi adeguata, avendo la Corte territoriale sottolineato i numerosi e recenti precedenti, pcichè il [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato diverse condanne, anche nel quinquennio, per reati contro il patrimonio, e deve pertanto ritenersi, avuto riguardo alla natura dei reati commessi, al tipo di devianza che essi denotano, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, che la reiterazione dell'illecito mediante la commissione del reato in materia di sostanze stu,Defacenti costituisca sintomo di maggiore pericolosità, in considerazione anche della gravità del fatto e della totale carenza di segnali di resipiscenza. 6. In ordine al primo motivo del ricorso del Mirafioti occorre richiamare le considerazioni svolte a proposito dell'analoga doglianza proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. par. 1), non essendo stati prospettati argomenti nuovi o diversi. 7.Nemmeno il secondo motivo può trovare accoglimento. Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato che il Marafioti era stato notato, durante i servizi di appostamento e osservazione puntualmente descritti dalla Corte d'appello, incontrarsi con i palermitani. Ciò dimostra la piena partecipazione all'azione criminosa e non una mera connivenza non punibile, poiché tale condotta era idonea ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso. Trattasi di una motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito. D'altronde, il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., legittima il ricorso per cassazione implica che il ricorrente dimostri che l'iter argo -nentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul terreno della razionalità. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione (Sez. U, 27-9-1995, Mannino, Rv. 202903). La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e correttezza della motivazione di una sentenza non !DA infatti essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacchè esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da quest'ultimo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che, come nel caso in disamina, il processo formativo del libero convincimento del giudice non abbia subìto il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova ( Sez. U, Rv. 203767 del 25- 11-1995, Facchini ). Dedurre infatti vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, 19-6- 1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv 205621). 8.In ordine al terzo motivo di ricorso, concernente la qualificazione giuridica ex art. 73, comma 5, I. stup., occorre richiamare le considerazioni in precedenza svolte a proposito dell'analoga censura formulata dal [OSCURATO:PERSONA] (cfr. par. 3), non essendo state prospettate argomentazioni nuove o diverse. 9. Nemmeno l'ultimo motivo del ricorso del Marafioti può essere accolto, avendo il giudice a quo sottolineato la mancanza di elementi a favore dell'imputato, a fronte della gravità del fatto e della totale carenza di segnali di resipiscenza: motivazione del tutto congrua e immune da vizi logico giuridici. 10.1 ricorsi vanno dunque rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese process