CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05914/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] "CUI 06MXCLI" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] "CUI 044LFQ8" nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LODI•dateralf~e~tit- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorsi, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R.309/1990, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono difetto di motivazione con riguardo all'affermazione della responsabilità, sono inammissibili, posto che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame entrambi i ricorrenti allegano la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non ponendo, a sostegno dei ricorsi, alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]