CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589 bis e 589 ter cod. pen. commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 20 settembre 2017 e rideterminando la pena inflitta, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 2. Il procedimento ha ad oggetto un incidente stradale verificatosi il 20 settembre 2017 a Battipaglia. Secondo la ricostruzione effettuata nelle due sentenze di merito, conformi, Jgheban alla guida della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA], giunto in prossimità di una curva destrorsa lungo la strada provinciale 312 a carreggiata singola divisa in mezzeria da striscia continua, ad una velocità stimata fra i 142 e ì 156 km/h, con un limite fissato in segnaletica di 30 km/h, aveva perso il controllo dell'auto e, invadendo la corsia di marcia opposta, aveva impattato violentemente contro una [OSCURATO:PERSONA], condotta da [OSCURATO:PERSONA] che era deceduto sul colpo. Dopo l'impatto l'imputato si era dato a repentina fuga. Jgheban dai giudici di merito è stato ritenuto responsabile della morte del Vitolo, per negligenza, 'mprudenza ed imperizia, e per aver violato gli articoli 4, 140, 141, 142, 143, e 189 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285. 3. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando quattro motivi. 3.1 Con il primo, ha dedotto violazione della legge penale e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di Appello nel confermare la responsabilità penale del Jgheban, si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e a dichiarare in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza rispondere in maniera puntuale agli specifici motivi di impugnazione. 3.2 Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 589 ter cod. pen. per essersi l'imputato dato alla fuga. Il teste [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava nell'auto condotta dall'imputato e che pure nell'incidente era rimasto ferito, sentito nel corso del giudizio abbreviato, aveva dichiarato che Jgheban o aveva estratto all'auto dopo l'incidente ed era presente nel momento in cui era sopraggiunta l'ambulanza, sicchè doveva dedursi che l'imputato si era sì allonta:iato, ma solo dopo l'arrivo dei soccorsi e si era fermato dopo un chilometro, o \,e. gli agenti lo avevano ritrovato in stato confusionale seduto su un muretto. Il ricorrente rileva, quindi, che l'omicidio stradale aggravato dalla fuga sarebbe configurabile solo nel caso in cui il conducente abbia omesso di assistere le vittime del sinistro da lui causato, mentre il soccorso seguita da fuga integrerebbe la diversa ipotesi di cui all'art. 189 comma 7 d.lgs 285/1992. 3.3 Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittwietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, commma 7, cod. pen. per avere la vittima contribuito colposamente alla causazione dell'incidente ometteridza.: di tenere il margine destro della sua carreggiata e superando i limiti di vei-edila. 3.4. Con il quarto r.Totivo ha dedotto violazione di legge, nonché mancanza e manifesta illogicità dea motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La Corte di Appello, nei negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si sarebbe ..in .7ormata alle considerazioni del giudice di primo grado e sarebbe così incorsa ne medesimo errore di valutazione di tale giudice, che aveva trascurato l'amrn s.oue d responsabilità dell'imputato, la sua incensuratzza e la mancanza di ne,-vl's.- e ed aveva ritenuto ostative al beneficio il presunto comportamento neciet.vp 5'..ICE:25SiVO al sinistro. 4. Il Procuratore, accorate, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo e veLe dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è veznn': -dstg 2. Il primo rhiet-iv: ,"17 C n cui si censura non già uno specifico profilo della nnotivizione della sentenza aii.opello, bensì in linea generale, la totale assenza della motivazione per a ,,k- e oiudici ripetuto acriticamente la ricostruzione del primo giudice senza confrontai .ei con le specifiche doglianze formulate nell'atto di appello, è inammissibiln i5er difetto di specificità. 2.1. Si deve Orei",-.L; re nel caso in cui il giudice di appello confermi la sentenza di primo grado, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costiondo un unico corpo decisionale, purché la sentenza di appello si richiam centei-2.a di primo grado e adotti gli stessi criteri di valutazione della croce iiSez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218). Va, inoltre, ribadito che nez mctivazione della sentenza confermativa di quella di primo grado, il giuc.The e e ;ra'..,ame di merito non è tenuto a compiere un'analisi 3 (LI approfondita di tutte _ deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte ie ,i1suitanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una !dire iifelutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo conviniimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue- che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzicn Etierisive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Mui,'; P :;54197: - Sez. 4 n. 6501 del 26/01/2021. PMT c/[OSCURATO:PERSONA]. 281949:i Per converso 7so per cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle rneigni C - diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica e non può innitare e un generico dissenso critico sulla risposta fornita dal giudice di appelic nir ,L2s1i.Dni sollevate con il gravame. Quando intende censurare la valutazioi-i--{ in parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame_ ha l'onere di specificare il contenuto dell'impugnazione - li indicare i =‘,1Jriti della motivazione censurati e le ragioni della censura al fine d ''autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte Ile e _lel si sollecita il sindacato di legittimità (sez. 3, n. 8065 del 21/09/201d 20ii 9, C., Rv. 275853). Non è consentita inoltre - pena l'inammissibilità ifetto di specificità - la censura generica relativa a una presunta caencu 'igicità della motivazione (sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovirell.i, Rc ) 2.2. Nel caso Corte di Appello ha esaminato tutti i motivi di impugnazione e H i infondati, attraverso una nuova disamina. Il ricorrente, invece, ate ed una critica del tutto generica e non ha indicato alcuno specifico pu:Lr) ringtivazione da censurare. 3. Il secondo _ivo alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui tc- :od.pen., è manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che 'impatto, aveva sì aiutato l'amico che viaggiava con lui ad uscire d3,i r,oi aveva proseguito la marcia, senza fare ritorno sul luogo del sinistn et al at: costretto a fermarsi a causa del colpo ricevuto, tanto che era stato (!)'7,"! dall'auto dolorante con la mano appoggiata sulla testa, mentre l'an-igLi. forze dell'ordine erano state chiamate da altri soggetti. La Corte di appello ha dato conto, quindi, del compendio probatorio posto della ravvisata circostanza aggravante ed ha ritenuto provato si era allontanato dal luogo dell'incidente senza preoccuparsi, noncid < ri-nza dell'impatto, di verificare quali danni avesse provocato e se vi 2., ano ferite bisognevoli di soccorso. Il motivo, in 27 , ultima analisi, sc ieccia a Corte ad una inammissibile lettura alternativa degli elementi istruttori oHCoC dai giudici di merito, con un percorso logico che appare immune da steo, -:, 4. Il terzo me e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui alYart. 5.'39 tys comma 7 cod. pen, è inammissibile. La Corte di appello ha richian-~ onem le considerazioni del primo giudice in merito alla non ravvisabi o Co (-7.371c.cr7,0 di colpa della persona offesa e ha ribadito che in ogni caso il consocro :d'i. del Pubblico Ministero aveva concluso nel senso che la condotta di n .tato, il quale ad elevatissima velocità di oltre 150 km/h in curva ave\ia ac l'coposta corsia di marcia, era stata causa esclusiva del sinistro, sicché DOCO superiore al limite consentito a cui viaggiava la vittima non ave ci cia incidenza sulle conseguenze dell'imputato. A fronte di tale rnet*,-"o2L.:-) e coerente, il ricorrente ha mosso una censura astratta e del tutte aFdec.: con indicazione copiosa della giurisprudenza di legittimità, ma sen7o. 0.0 0C alcuna di passaggi argomentativi censurati e senza ancoraggio r probatorio e al caso specifico oggetto del processo. 5. Il quarto ci al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti genenc-: restamente infondato. La Corte di Appello ha ritenuto che non or abili elementi concreti tali da giustificare una diminuzione del12. d della gravità complessiva della condotta tenuta dall'imputato Si tr:-.it.E. 7zione congrua e coerente con i principi di diritto elaborati dalla diu ,- 100 di legittimità secondo cui il giudice del merito, nella valutazione coci00 0rbilità di dette circostanze esprime un giudizio di fatto, la cui motivo o.,- -iclacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittorie e ichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 coe D-FA- s:iderati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (se'. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pettine/li, Rv. 271269). 6. Alla dirbiarr:z --nrnissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al paga n-:- processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa , P.Q.M. Dichiara inannrH,;,, , te I r- corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e e saTr-J-na di euro tremila