CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 02316/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 11932-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 114, presso lo stadio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 3432 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1175/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/11/2015 R.G.N. 1726/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG n. 11932 del 2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza in ordine alla sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Paola. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva ricoperto l'incarico di direttore del distretto sanitario di Amantea per un triennio dai 13 marzo 2006. Successivamente, con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza del 15 marzo 2010, l'incarico gli era stato di nuovo conferito fino alla definizione dell'atto aziendale e comunque per un periodo massimo di tre anni a far data dal 1° aprile 2010. A detta delibera seguiva, in data 25 marzo 2010, la stipula del contratto individuale di lavoro. Con delibera del Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria del 21 luglio 2010, all'esito di apposito procedimento avviato con nota del 21 giugno 2010, la delibera di conferimento dell'incarico veniva revocata per omesso espletamento della preventiva procedura selettiva. 3. Il Tribunale, adito dal Viola, affermava la correttezza della revoca della delibera di conferimento di incarico, essendo stata quest'ultima adottata in violazione dell'art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992. 4. La Corte d'Appello, nel rigettare il gravame del Viola, ha posto a fondamento della decisione le seguenti motivazioni: non era configurabile un'autonomia del contratto individuale di lavoro rispetto alla delibera di conferimento di incarico, che - anzi - ne costituiva il presupposto; nella specie, vi era stato un conferimento di incarico di struttura complessa (si veda art. 27 CCNL comparto che ricomprende negli incarichi di struttura complessa quello di direttore di distretto sanitario), come si rilevava sia dalla delibera 15 marzo 2010 sia dal RG n. 11932 del 2016 contratto individuale di lavoro, sicché doveva applicarsi l'art. 15 -ter, comma 2, del d.lgs. 502 del 1992; l'art. 3 sexies, comma 3, stabilisce i soggetti a cui l'incarico può essere conferito, ma non la procedura, in relazione alla quale si applica l'art. 15 -ter, del d.lgs. n. 502 del 1992; non era dirimente il carattere fiduciario dell'incarico, ravvisabile anche riguardo alla procedura di cui al citato art. 15 -ter cit.; non escludeva l'applicazione del 15 -ter la circostanza, prospettata dall'appellante, che si fosse in presenza di proroga di una nomina precedente, atteso che la delibera del 15 marzo 2010 faceva riferimento ad un nuovo incarico rispetto a quello di cui, sin dal 18 febbraio 2010, si era attestata l'intervenuta scadenza; a differenza di quanto sostenuto dal lavoratore, l'art. 15 -ter era norma imperativa; nella specie veniva in rilievo non già la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, ma la mancanza di quella scelta comparativa imposta dal cit. art. 15 -ter; non era fondata la deduzione di tardività dell'eccezione di nullità per violazione dell'art. 15 -ter, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio. 5. Per la cassazione della sentenza d'appello ricorre il lavoratore prospettando tre motivi di impugnazione. 6. L'amministrazione è rimasta intimata. 7. Il Procuratore Generale ha concluso per rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 sexies e 15 -ter del d.lgs. n. 502 del 1992, degli artt. 1175, 1324, 1325, 1418 e 1421, cod. civ., in riferimento all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente, dopo aver ripercorso la motivazione della sentenza impugnata e le difese svolte in appello, censura l'affermata natura imperativa delle norme del d.lgs. n. 502 del 1992 e la relativa RG n. 11932 del 2016 sanzione di nullità per l'inosservanza delle stesse nell'affidamento dell'incarico in esame. Ad avviso del ricorrente la disposizione in questione sarebbe una norma meramente procedimentalle relativa ad una regola di condotta dell'amministrazione, la cui inosservanza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non inciderebbe sulla validità dell'atto negoziale stipulato il 25 marzo 2010. Ed infatti - sempre ad avviso del ricorrente - la distinzione tra norme comportamentali dei contraenti e norme di validità del contratto fa sì che la violazione delle prime non si atteggi come requisito presupposto ed esterno: né si tratterebbe di due anelli di un'unica catena procedimentale, essendo - invece - due fenomeni giuridici autonomi, non incidenti sulla validità dell'atto negoziale. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 112, 416 e 101, comma 2, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello nella parte in cui ha ritenuto non rilevante il principio di non contestazione in relazione al possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico in questione e alla tardività dell'eccezione del mancato rispetto dell'art. 15 -ter, in quanto la stessa non avrebbe tenuto conto delle censure formulate in merito dall'appellante. Ricorda, infatti, di aver dedotto nell'atto di appello che nella motivazione dell'atto di revoca non vi era riferimento all'art. 15 -ter, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, ma all'art. 3 -sexies, del medesimo d.lgs.; l'eccezione di nullità ex art. 15 -ter era tardiva e costituiva tema di indagine nuovo da sottoporre alle parti: di conseguenza, la fondatezza di questi rilievi renderebbe superflua l'individuazione della natura dell'incarico conferito, quale struttura complessa o semplice. 3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. RG n. 11932 del 2016 proc. civ.: si censura la statuizione sulle spese del giudizio perché la fondatezza dei motivi di appello avrebbe dovuto imporne un diverso governo, nel senso che le spese si sarebbero dovute porre a carico dell'Amministrazione o, quanto meno, compensare. 4. Il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre premettere che l'art. 3 -sexies, comma 3, stabilisce che l'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'Azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. L'incarico dirigenziale, che è a termine, è disciplinato, oltre che dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, dalle disposizioni contrattuali ( v. gli artt. da 27 a 34 del CCNL 8.6.2000 e gli artt. da 25 a 32 del CCNL 3.11.2005). l'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, al secondo periodo, prevede, tra l'altro, che in sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali medesimi. L'art. 15 -ter, comma 2, a sua volta, stabilisce, in particolare, che l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale, previo avviso da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana, sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione. L'art. 27 CCNL sanità 8 giugno 2000, comma 1, nel disciplinare le "tipologie di incarico", individua gli incarichi di direzione di struttura complessa; tra essi (comma 1, lett. a) sono ricompresi l'incarico di RG n. 11932 del 2016 direttore di dipartimento, di distretto sanitario o di presidio ospedaliero di cui al d.lgs. n. 502 del 1992. Nella specie l'incarico in questione di direttore di distretto sanitario veniva conferito prima dell'adozione dell'atto aziendale, allorché lo stesso veniva qualificato dalla contrattazione collettiva, che in mancanza dell'atto aziendale assume rilievo, come incarico di struttura complessa. Il d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, che prevede che il conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa avvenga previa valutazione comparativa svolta rispetto ad una rosa di candidati, ha carattere di norma imperativa - come giustamente affermato dalla Corte d'Appello - perché la valutazione comparativa tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e concorre alla salvaguardia dell'interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini (cfr. Cass.n. 27120 del 2017). Pertanto, è nullo l'atto negoziale di conferimento dell'incarico in mancanza del rispetto di tale procedura. Correttamente il giudice d'Appello ha evidenziato tale nullità, derivante dalla violazione di norma imperativa, poteva e doveva essere rilevata d'ufficio e sul punto la statuizione è conforme al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «il giudice ha l'obbligo di rilevare sempre una causa di nullità negoziale» e «dopo averla rilevata, ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito Da nullità del negozio (salvo i casi di nullità speciali o di protezione rilevati e indicati alla parte interessata senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e rigettare la domanda - di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione - specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale» (Cass. S.U. n. 26242 del 2014, con la quale si è • RG n. 11932 del 2016 anche precisato che «in appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità»). 5. Le considerazioni che precedono - relative alla natura di incarico di direzione di struttura complessa dell'incarico di direttore di distretto sanitario e al carattere imperativo del cit. art. 15 -ter - danno conto dell'infondatezza anche del secondo motivo. La sentenza impugnata si è basata non sul possesso o meno, da parte dell'odierno ricorrente, dei requisiti per ricoprire l'incarico in questione, ma sulla nullità derivante da violazione di norma imperativa (il cit. art. 15 -ter). E rispetto ad una nullità - per sua natura rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo - non si pone questione di tempestività del suo rilievo. Tale rilievo officioso è condizionato soltanto dal risultare la nullità da fatti allegati e provati o comunque emergenti ex actis (cfr. Cass. S.U. n. 14828/2012): nel caso di specie neppure il ricorrente nega di aver ricevuto l'incarico di direttore di distretto sanitario senza che sia stata espletata una valutazione comparativa tra più aspiranti. Né sussiste la denunciata violazione dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., atteso che essa è ravvisabile soltanto quando si traduca in error in iudicando o in error in iudicando de iure procedendi (e non è questo il caso, come s'è visto) oppure quando il giudice abbia rilevato d'ufficio, senza provocare a riguardo il contraddittorio, una questione di fatto o mista di fatto e di diritto in modo da vulnerare la facoltà delle parti di chiedere prove o di essere all'uopo rimesse in termini (cfr. Cass. S.U. n. 20935/09 e successive conformi): ma - giova ribadire - nella vicenda in oggetto la nullità conseguente alla violazione del cit. art. 15 -ter costituiva ormai questione di mero diritto. 6. Il terzo è, in realtà, un "non motivo" perché segnala soltanto la necessità dell'effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, RG n. 11932 del 2016 cod. proc. civ. in ipotesi di accoglimento dei motivi d'appello (che, invece, correttamente sono stati disattesi dalla sentenza impugnata). Né è fondata la censura relativa alla mancata compensazione delle spese del secondo grado, dovendosi dare continuità al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la scelta di non compensare (in tutto o in parte) le spese di lite non può essere censurata in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr., da ultimo e per tutte, Cass. n. 11329/2019). 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. 8. Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva. 9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da