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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2024

Cassazione n. 15385/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20978/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliataex lege in Roma , Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad unico socio, in persona del curatore legale rappresentante p.t., dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del curatore legale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], entrambi difesi dagli Avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] con studio in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n. 7; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE n. 249/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal consigliereRiccardo Rosetti.

Rilevato che:

1. Con gli avvisi di accertamento n.

T8B082005566/2012, notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione con unico socio, nella qualità di società consolidata ed alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, società consolidante, e n.

T8B032005568/2012, notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione con unico socio, la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze dell’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno d’imposta 2007 ricavi non dichiarati per € 6.944.113,00 con una maggiore IRES pari a € 2.291.557,00, una maggiore IRAP pari a € 295.125,00; l’Ufficio accertava, altresì una maggiore IVA pari a euro 335.164,00.

L’Ufficio aveva ritenuto che i corrispettivi di cessione di n. 115 appartamenti, trasferiti nel 2007, fossero inferiori al valore normale stabilito dal provvedimento n. 120811 del 27.7.2007 dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell’art. 1, comma 307, della legge 27/12/2006 n. 296 e che fossero stati in parte occultati.

2. Poiché nell’anno d’imposta 2007 socio unico al 100% della società [OSCURATO:SOCIETA]. era la [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base partecipativa, composta dai cinque soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio, applicando la presunzione che tali somme fossero state percepite dai soci persone fisiche sotto forma di occulta distribuzione di utili extra-bilancio, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei loro confronti gli avvisi di accertamento T8B052005800/2012, n.

T8B052005766/2012, n.

T8B052005762/2012, n.

T8B052005755/2012 e n.

T8B052005768/2012.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano i due avvisi di accertamento notificati alle società innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze; i soci della Cogefim s. r . l . proponevano distinti ricorsi contro gli avvisi di accertamento a essi indirizzati.

4. Intervenuto il fallimento delle due società, il processo veniva interrotto e di seguito riassunto.

5. La CTP di Firenze, riuniti i ricorsi proposti dalla società e quelli proposti dai soci, li accoglieva con la sentenza n. 289/1/14 e annullava tutti gli avvisi di accertamento impugnati.

6. Avverso la pronuncia della CTP di Firenze proponeva appello l’Agenzia delle Entrate; i contribuenti – le curatele fallimentari delle due società e i soci – si costituivano innanzi alla CTR e chiedevano respingersi il ricorso in appello.

7. La CTR di Firenze, con la sentenza n. 249/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto insufficienti, contraddittori, parziali e non univoci i criteri sui quali l’Agenzia delle Entrate aveva fondato la stima dei valori effettivi di cessione degli immobili, ha rigettato l’impugnazione e ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento.

8. Avverso la pronuncia della CTR di Firenze, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad unico socio e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorso e con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

A loro volta hanno resistito con controricorso i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

9. Con istanza e successiva memoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto legge 23/10/2018 n. 119 avendo presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ed avendo provveduto al pagamento di quanto ivi previsto.

Considerato che:

1. L’art. 6, comma 8, del decreto legge n. 119 del 2018 prevede che «8.Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento».

Il successivo comma 10 prevede che «10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019.

Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».Il comma 12 della medesima disposizione prevede che «12 .

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. [..]».Il comma 13 della stessa disposizione prevede, infine, che «13.In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente».

2. I contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno allegato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Risulta la regolare definizione della controversia tra gli stessi contribuenti e l’assenza, allo stato, di diniego da parte della Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 6, comma 12, del decreto legge 119 del 2018.

In relazione al rapporto processuale tra gli stessi contribuenti e l’Agenzia delle Entrate, relativamente agli atti di accertamento emessi nei confronti dei soci, il giudizio va dichiarato estinto.

Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, del citato decreto-legge.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdel gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022,n. 1420). 3.Con riguardo al rapporto processuale tra la Agenzia delle Entrate quale ricorrente,il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad unico socio e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quali controricorrenti non ricorre alcuna ipotesi di estinzione e va osservato quanto segue.

4. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione e/o motivazione apparente, violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc.civ..

5. il motivo è infondato.

Come affermato da costante giurisprudenza di questa Corte «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo dimotivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c..

Tale obbligo è violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4” c.p.c..(cass. civ ord. 25/09/2018 n. 22598 ) ed ancora: «i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. civ. ord. 03/03/2022n. 7090 del 03/03/2022) .

La decisione impugnata non è priva di motivazione, ma è fondata su una serie di argomentazioni ampie, collegate, comprensibili e prive di contraddizioni evidenti, sicché non emerge dal testo della sentenza il vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ..

6. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. e violazione degli articoli 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29/09/1973, n. 600 e 54, comma 2, del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Secondo l’Agenzia delle Entrate la CTR di Firenze avrebbe errato nella applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e nel ritenere privi di gravità precisione e concordanza gli indizi raccolti dall’Ufficio al fine di valutare come parzialmente simulati i corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita immobiliare all’origine degli accertamenti. 7.Il motivo è parzialmente fondato, con esclusivo riguardo a quegli immobili per i quali, come incontestato tra le parti, è stata acquisita la documentazione bancariae la perizia di stima redatta ai fini della erogazione del mutuo che reca unvalore superiore a quello dichiarato negli atti di trasferimento.

Tale elemento non può essere pretermesso al fine di valutare il quadro indiziario come caratterizzato da gravità, precisione e concordanza e idoneo a giustificare l’accertamentodell’Ufficio ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600 del 1973; in tal senso questa Corte si è espressa con indirizzo costante (Cass.civ. 28/02/2017, n. 5190; Cass. civ. 09/06/2017, n. 14388; Cass. civ.18/02/2020,n. 4076) e per questa ragione ha errato la sentenza impugnata non rettamente procedendo alla sussunzione degli elementi della fattispecie come documentalmente emersi in atti.

In tale prospettiva il vizio è denunciabile in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. competendo alla Corte dicassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamentea livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta (Cass. civ. 30/06/2021, n. 18611; Cass. civ.16/11/2018,n. 29635).

8. Con riguardo a tutti gli altri immobili, per i quali non è stata acquisita documentazione bancaria in contrasto con i valori di cessione dichiarati, il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè tende a provocare una rivalutazionedella Corte sui fatti storici emersi nel giudizio di merito, senza che sia ravvisabile alcuna violazione dei parametri normativi circa l’accertamento della Amministrazione e circa la prova per presunzioni (in ordine ai limiti del sindacatodella Corte, si veda Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n. 34476).

Va ancora rilevato come la motivazione della CTR di Firenze, sempre con riguardo agli accertamenti non assistiti dalla documentazione bancaria, non presenti lacune ovvero profili di contraddittorietà ma si diffonda nella specifica critica circa l’esaustività (il campione acquisito sarebbe stato del tutto parziale, le stime esaminate una ristretta minoranza rispetto alle compravendite oggetto di accertamento), l’univocità (molti degli appartamenti sarebbero stati venduti in corsodi costruzione e non a costruzione ultimata), la precisione (le differenze di tipologia,posizione e piano tra i vari appartamenti sarebbero state trascurate e cosìdi conseguenza la differenza tra i prezzi praticati), la gravità e, in definitiva, la concludenza degli elementi posti a fondamento dell’accertamento.

Per giurisprudenza costante di questa Corte «i n tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiestidall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit , i fatti ignotida provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionaledel giudice di merito » (Cass. civ. o rd . 25/09/2023 n. 27266 ).

9. Nella memoria depositata per l’udienza le curatele fallimentari controricorrenti hanno dedotto, per il caso di accoglimento anche parziale del ricorso, l’applicabilità in materia di sanzioni delle disposizioni più favorevoli introdotte dal d.lgs. 24/09/2015 n. 158 a modifica dell’art. 1, comma 2, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 471.

In proposito, indiscussa l’applicazione anche retroattiva del trattamentosanzionatorio introdotto dal d.lgs. 158 del 2015 (Cass. 30.3.2021, n. 8716), va rilevato che ogni questione relativa alle sanzioni applicabili è subordinataall’esito del giudizio di rinvio. 10.Il ricorso va, allora, accolto con riguardo al secondo motivo e nei limiti innanzi specificati, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondogrado che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio con riguardo al ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il secondo motivo neisensi di cui alla motivazione e, con riguardo al ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad unico socio e della Curatela d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20978/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliataex lege in Roma , Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad unico socio, in persona del curatore legale rappresentante p.t., dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del curatore legale rappresentante p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], entrambi difesi dagli Avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrenti – e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi giusta procura a margine del controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] con studio in Firenze, [OSCURATO:PERSONA] n. 7; - controricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE n. 249/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2024 dal consigliereRiccardo Rosetti. Rilevato che: 1. Con gli avvisi di accertamento n. T8B082005566/2012, notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione con unico socio, nella qualità di società consolidata ed alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, società consolidante, e n. T8B032005568/2012, notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione con unico socio, la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze dell’Agenzia delle Entrate accertava per l’anno d’imposta 2007 ricavi non dichiarati per € 6.944.113,00 con una maggiore IRES pari a € 2.291.557,00, una maggiore IRAP pari a € 295.125,00; l’Ufficio accertava, altresì una maggiore IVA pari a euro 335.164,00. L’Ufficio aveva ritenuto che i corrispettivi di cessione di n. 115 appartamenti, trasferiti nel 2007, fossero inferiori al valore normale stabilito dal provvedimento n. 120811 del 27.7.2007 dell’Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell’art. 1, comma 307, della legge 27/12/2006 n. 296 e che fossero stati in parte occultati. 2. Poiché nell’anno d’imposta 2007 socio unico al 100% della società [OSCURATO:SOCIETA]. era la [OSCURATO:SOCIETA]., società a ristretta base partecipativa, composta dai cinque soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio, applicando la presunzione che tali somme fossero state percepite dai soci persone fisiche sotto forma di occulta distribuzione di utili extra-bilancio, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei loro confronti gli avvisi di accertamento T8B052005800/2012, n. T8B052005766/2012, n. T8B052005762/2012, n. T8B052005755/2012 e n. T8B052005768/2012. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano i due avvisi di accertamento notificati alle società innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze; i soci della Cogefim s. r . l . proponevano distinti ricorsi contro gli avvisi di accertamento a essi indirizzati. 4. Intervenuto il fallimento delle due società, il processo veniva interrotto e di seguito riassunto. 5. La CTP di Firenze, riuniti i ricorsi proposti dalla società e quelli proposti dai soci, li accoglieva con la sentenza n. 289/1/14 e annullava tutti gli avvisi di accertamento impugnati. 6. Avverso la pronuncia della CTP di Firenze proponeva appello l’Agenzia delle Entrate; i contribuenti – le curatele fallimentari delle due società e i soci – si costituivano innanzi alla CTR e chiedevano respingersi il ricorso in appello. 7. La CTR di Firenze, con la sentenza n. 249/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ritenuto insufficienti, contraddittori, parziali e non univoci i criteri sui quali l’Agenzia delle Entrate aveva fondato la stima dei valori effettivi di cessione degli immobili, ha rigettato l’impugnazione e ha confermato l’annullamento degli avvisi di accertamento. 8. Avverso la pronuncia della CTR di Firenze, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad unico socio e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorso e con memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. A loro volta hanno resistito con controricorso i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 9. Con istanza e successiva memoria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, del decreto legge 23/10/2018 n. 119 avendo presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ed avendo provveduto al pagamento di quanto ivi previsto. Considerato che: 1. L’art. 6, comma 8, del decreto legge n. 119 del 2018 prevede che «8.Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento». Il successivo comma 10 prevede che «10.Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020».Il comma 12 della medesima disposizione prevede che «12 . L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. [..]».Il comma 13 della stessa disposizione prevede, infine, che «13.In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente». 2. I contribuenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno allegato, con riferimento al presente giudizio, di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. Risulta la regolare definizione della controversia tra gli stessi contribuenti e l’assenza, allo stato, di diniego da parte della Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 6, comma 12, del decreto legge 119 del 2018. In relazione al rapporto processuale tra gli stessi contribuenti e l’Agenzia delle Entrate, relativamente agli atti di accertamento emessi nei confronti dei soci, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 6, comma 13, del citato decreto-legge. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdel gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass.18/01/2022,n. 1420). 3.Con riguardo al rapporto processuale tra la Agenzia delle Entrate quale ricorrente,il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad unico socio e il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quali controricorrenti non ricorre alcuna ipotesi di estinzione e va osservato quanto segue. 4. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia nullità della sentenza per carenza di motivazione e/o motivazione apparente, violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod.proc.civ.. 5. il motivo è infondato. Come affermato da costante giurisprudenza di questa Corte «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo dimotivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4” c.p.c..(cass. civ ord. 25/09/2018 n. 22598 ) ed ancora: «i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. civ. ord. 03/03/2022n. 7090 del 03/03/2022) . La decisione impugnata non è priva di motivazione, ma è fondata su una serie di argomentazioni ampie, collegate, comprensibili e prive di contraddizioni evidenti, sicché non emerge dal testo della sentenza il vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ.. 6. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. e violazione degli articoli 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29/09/1973, n. 600 e 54, comma 2, del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Secondo l’Agenzia delle Entrate la CTR di Firenze avrebbe errato nella applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e nel ritenere privi di gravità precisione e concordanza gli indizi raccolti dall’Ufficio al fine di valutare come parzialmente simulati i corrispettivi dichiarati negli atti di compravendita immobiliare all’origine degli accertamenti. 7.Il motivo è parzialmente fondato, con esclusivo riguardo a quegli immobili per i quali, come incontestato tra le parti, è stata acquisita la documentazione bancariae la perizia di stima redatta ai fini della erogazione del mutuo che reca unvalore superiore a quello dichiarato negli atti di trasferimento. Tale elemento non può essere pretermesso al fine di valutare il quadro indiziario come caratterizzato da gravità, precisione e concordanza e idoneo a giustificare l’accertamentodell’Ufficio ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600 del 1973; in tal senso questa Corte si è espressa con indirizzo costante (Cass.civ. 28/02/2017, n. 5190; Cass. civ. 09/06/2017, n. 14388; Cass. civ.18/02/2020,n. 4076) e per questa ragione ha errato la sentenza impugnata non rettamente procedendo alla sussunzione degli elementi della fattispecie come documentalmente emersi in atti. In tale prospettiva il vizio è denunciabile in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. competendo alla Corte dicassazione controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamentea livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione concreta (Cass. civ. 30/06/2021, n. 18611; Cass. civ.16/11/2018,n. 29635). 8. Con riguardo a tutti gli altri immobili, per i quali non è stata acquisita documentazione bancaria in contrasto con i valori di cessione dichiarati, il secondo motivo di ricorso è inammissibile perchè tende a provocare una rivalutazionedella Corte sui fatti storici emersi nel giudizio di merito, senza che sia ravvisabile alcuna violazione dei parametri normativi circa l’accertamento della Amministrazione e circa la prova per presunzioni (in ordine ai limiti del sindacatodella Corte, si veda Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476). Va ancora rilevato come la motivazione della CTR di Firenze, sempre con riguardo agli accertamenti non assistiti dalla documentazione bancaria, non presenti lacune ovvero profili di contraddittorietà ma si diffonda nella specifica critica circa l’esaustività (il campione acquisito sarebbe stato del tutto parziale, le stime esaminate una ristretta minoranza rispetto alle compravendite oggetto di accertamento), l’univocità (molti degli appartamenti sarebbero stati venduti in corsodi costruzione e non a costruzione ultimata), la precisione (le differenze di tipologia,posizione e piano tra i vari appartamenti sarebbero state trascurate e cosìdi conseguenza la differenza tra i prezzi praticati), la gravità e, in definitiva, la concludenza degli elementi posti a fondamento dell’accertamento. Per giurisprudenza costante di questa Corte «i n tema di prova per presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiestidall'art. 2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit , i fatti ignotida provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionaledel giudice di merito » (Cass. civ. o rd . 25/09/2023 n. 27266 ). 9. Nella memoria depositata per l’udienza le curatele fallimentari controricorrenti hanno dedotto, per il caso di accoglimento anche parziale del ricorso, l’applicabilità in materia di sanzioni delle disposizioni più favorevoli introdotte dal d.lgs. 24/09/2015 n. 158 a modifica dell’art. 1, comma 2, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 471. In proposito, indiscussa l’applicazione anche retroattiva del trattamentosanzionatorio introdotto dal d.lgs. 158 del 2015 (Cass. 30.3.2021, n. 8716), va rilevato che ogni questione relativa alle sanzioni applicabili è subordinataall’esito del giudizio di rinvio. 10.Il ricorso va, allora, accolto con riguardo al secondo motivo e nei limiti innanzi specificati, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte tributaria di secondogrado che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio con riguardo al ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il secondo motivo neisensi di cui alla motivazione e, con riguardo al ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ad unico socio e della Curatela d