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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2021

Cassazione n. 09036/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 4 giugno 2021, e depositata in data 16 luglio 2021, il Tribunale di Potenza, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poi sostituita con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute, per reati concernenti le sostanze stupefacenti, salvo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di spacciatore ed intermediario (capo 6), di cessione continuata di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], fino al 5 novembre 2017 (capo 23), e di acquisto e trasporto di circa 700,00 grammi di hashish per rifornire [OSCURATO:PERSONA], tra il 16 e il 17 settembre 2017 (capo 26), nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive di quella in atto.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati.

Si deduce che l'ordinanza impugnata ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti al ricorrente assumendo che il medesimo svolgerebbe un'attività di spacciatore, pur in assenza di elementi consistenti e concludenti.

Si rappresenta che, con riguardo al reato di cessione continuata di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] (capo 23), risultano solo il sequestro di 1,00 grammo di cocaina nei confronti di questo, generiche dichiarazioni di tale soggetto, e dieci contatti telefonici tra il ricorrente ed il preteso acquirente nell'arco di nove giorni, dal 25 ottobre al 5 novembre 2017, mentre, relativamente al reato di acquisto e trasporto di circa 700,00 grammi di hashish per rifornire [OSCURATO:PERSONA] (capo 26), emergono solo conversazioni di contenuto generico.

Si aggiunge che le conversazioni telefoniche hanno evidenziato sporadici contatti del ricorrente con Modarelli e Fiorenza, nel solo anno 2017, e rapporti con [OSCURATO:PERSONA] limitati al breve periodo compreso tra il 29 maggio ed il 12 giugno 2017, e che i reati fine sono circoscritti in un arco temporale pari a meno di due mesi.

Si conclude che, anche per la diversificazione dei rapporti relativi al traffico di stupefacenti, manca in ogni caso qualunque elemento per ritenere la sussistenza di un rapporto permanente di tipo associativo con i presunti associati, o di un'organizzazione o di un programma criminoso tra gli stessi.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.Si deduce, innanzitutto, che è manifestamente illogica la valorizzazione di un precedente per furto di metano nella propria abitazione, e della disponibilità di un bilancino di precisione e di materiale per confezionare lo stupefacente all'atto dell'esecuzione della misura cautelare: il precedente, infatti, attiene a vicenda modestissima, del tutto eterogenea e risalente al 2015; la disponibilità del bilancino e del materiale utile a confezionare dosi non è indicativo di un'attività di spaccio in corso, e potrebbe essere riferita anche ad altri componenti del nucleo familiare.

Si deduce, poi, che il Tribunale non ha risposto alla censura formulata con memoria depositata nel corso del procedimento di riesame in ordine al tempo trascorso tra i fatti in contestazione e l'adozione della misura cautelare, ancor più stante l'assenza di nuove pendenze penali.

Si aggiunge, ancora, che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato dal Comune e che la messa all'asta per debiti della sua casa evidenzia l'estraneità a traffici illeciti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti l'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, mentre è infondato con riguardo alle doglianze relatOve all'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per gli altri reati.

Le censure in tema di esigenze cautelari, invece, allo stato sono assorbite.

2. Le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sia per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. cit., deducendo il vizio di motivazione per la valorizzazione per la valorizzazione di elementi non concludenti o non univocamente concludenti, sono fondate solo nella parte riguardante la fattispecie associativa.

2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, appare utile una precisazione in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.

Secondo un principio giurisprudenziale costantemente ribadito, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., per tutte, Sez. 3 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01).

Ad avviso del Collegio, il principio appena indicato, siccome cristallizza un'osservazione empirica, fondata sull'id quod plerumque accidit, ha un grado di concludenza relativo, condizionato dal contesto fattuale di riferimento.

In particolare, e ad esempio, altro è se la ripetuta commissione dei reati-fine avviene ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, altro è se i reati-fine vengono commessi ora con uno, ora con un altro dei partecipi, altro ancora è se la reiterazione delle condotte illecite avviene in concorso sempre con la medesima persona.

Invero, in linea generale, e fatte salve eventuali specificità della singola vicenda, la prima esemplificazione appare maggiormente indicativa dell'esistenza di un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto sia rispetto alla seconda, sia rispetto alla terza.

Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente concludenza in ordine alla sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi.

Del resto, risulta coerente con questa conclusione il diffuso orientamento della giurisprudenza, secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni.

Alcune decisioni, infatti, osservano che, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte % dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso).

Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719-01).

2.2. L'ordinanza impugnata ha esposto in maniera dettagliata gli elementi sui quali ha fondato le proprie conclusioni in tema di gravi indizi di colpevolezza.

2.2.1. Il Tribunale, innanzitutto, ha illustrato perché ritiene sussistente l'associazione finalizzata al narcotraffico.

Ha osservato, in particolare, che elementi significativi sono forniti: -) dall'esistenza di una base logistica, l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nella quale confezionare e "tagliare" la droga; -) dalla canalizzazione dei proventi illeciti verso [OSCURATO:PERSONA]; -) dall'esistenza di un vincolo di solidarietà, dimostrato dalla comune progettazione, da parte di Arone, di Bevilacqua e di [OSCURATO:PERSONA], di un'azione punitiva contro il pusher [OSCURATO:PERSONA], per non aver consegnato ad Arone il denaro conseguito mediante la cessione della droga; -) dal ricorso del gruppo a diversi canali di rifornimento, tra i quali quello offerto da [OSCURATO:PERSONA], gestore di una piantagione, al fine di assicurare la perdurante attività delle piazze di spaccio.

2.2.2. Il Tribunale, poi, ha descritto gli elementi dai quali ha inferito i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cessione continuata di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], fino al 5 novembre 2017 (capo 23).

L'ordinanza impugnata ha evidenziato, primariamente, che contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati rilevati sin dal 1° settembre 2016, e si erano caratterizzati per una frequenza pressoché giornaliera nel periodo protrattosi dal 25 ottobre al 5 novembre 2017.

Ha poi segnalato che il 5 novembre, all'esito di un controllo, Fiorenza veniva trovato in possesso di 1,00 grammo di cocaina, e che lo stesso aveva dichiarato di aver acquistato nell'occasione la droga da Santoro, pagandola 90,00 euro, fuori dell'abitazione di questi.

Ha aggiunto che Fiorenza, con dichiarazioni ribadite anche successivamente, ha affermato di aver acquistato da Santoro analoghi quantitativi di droga, almeno in tre o quattro occasioni solo nell'ultimo mese, e di avere, in precedenza, oltre un anno prima, acquistato droga anche da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto fotograficamente, e a lui presentato proprio da Santoro.

Ancora, ha rilevato che sono stati registrati numerosi contatti telefonici tra Santoro ed Arone, specie tra il 29 maggio ed il 12 giugno 2017, e che in particolare, il 12 giugno, una conversazione intercettata tra i due è indicativa di una consegna di droga effettuata dal secondo al primo, mediante l'occultamento della sostanza in un luogo previamente concordato, per evitare i rischi di una consegna diretta.

2.2.3. Il Tribunale ha quindi indicato gli elementi da cui ha desunto i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di acquisto e trasporto di circa 700,00 grammi di hashish per rifornire [OSCURATO:PERSONA], tra il 16 e il 17 settembre 2017 (capo 26).

L'ordinanza impugnata, in particolare, richiama diverse conversazioni telefoniche tra il 16 ed il 17 settembre 2017, dalle quali risulta che: -) Modarelli, intenzionato ad assicurare lo smercio della droga in alcuni centri della provincia di Matera insieme a tale [OSCURATO:PERSONA], il pomeriggio del 16 settembre si era rivolto Santoro, raggiungendolo a casa; -) Santoro, in presenza di Modarelli, aveva contattato telefonicamente un suo «amico», la cui utenza era intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], ed avevano concordato una fornitura per un valore di 1.200,00 euro, con la prospettiva di incrementare il traffico per il futuro; -) subito dopo, Modarelli informava [OSCURATO:PERSONA] dell'arrivo della droga, probabilmente già per la serata; -) il pomeriggio successivo, il 17 settembre 2019, Modarelli contattava Santoro, i due si incontravano e il primo esprimeva al secondo le sue perplessità sulla qualità della droga ricevuta, dicendo: «No, fidati di me che non serve sto prodotto ...

Non la vendiamo bene ...

Facciamo buca con questa roba, capito? ... quella volta era buona, questa non è buona.

2.2.4. Il Tribunale, a questo punto, ha esposto le ragioni per le quali deve ritenersi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, di cui al capo

6. In particolare, si rappresenta che l'attuale ricorrente si riforniva stabilmente da [OSCURATO:PERSONA], ha indirizzato al medesimo suoi abituali acquirenti, ed ha dimostrato dimestichezza di rapporti anche con un altro associato, [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, si richiamano i numerosi contatti telefonici tra Santoro ed Arone già sintetizzata in precedenza al § 2.2.2., e si sottolinea che la conversazione del 12 giugno 2017, documentando uno scambio a "distanza", mediante il ricorso a nascondigli la cui ubicazione è indicata mediante espressioni convenzionali, è altamente sintomatica di un rapporto fiduciario e continuativo tra i due.

2.3. Le conclusioni del Tribunale sono correttamente motivate con riguardo ai reati fine, ma non in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Invero, per quanto attiene alla cessione continuata di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], fino al 5 novembre 2017, di cui al capo 23, le censure del ricorrente sono prive di specificità, perché non si confrontano con le reiterate dichiarazioni di quest'ultimo, puntualmente riscontrate sia dai contatti telefonici, sia dal rinvenimento della cocaina appena acquistata.

Con riferimento all'acquisto e trasporto di circa 700,00 grammi di hashish per rifornire [OSCURATO:PERSONA], tra il 16 e il 17 settembre 2017, di cui al capo 26, poi, le critiche concernenti la genericità del contenuto delle conversazioni intercettate non evidenziano manifeste illogicità.

A tal proposito, sembra utile rilevare che le frasi richiamate dall'ordinanza impugnata sono obiettivamente significative anche per l'indicazione di prezzi della "merce" e per i commenti sulla qualità di quella ricevuta, ed è inoltre ragionevole un loro apprezzamento alla luce del contesto complessivo, in ragione della partecipazione di Santoro e Modarelli ad attività di traffico di stupefacenti in quel periodo.

Diversa è la conclusione relativa al giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.

In particolare, gli elementi indicati dal Tribunale, se evidenziano un continuo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di sostanze stupefacenti, non sono però idonei a rappresentare l'inserimento del medesimo in una struttura organizzata.

Ed infatti, per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, i rapporti di Santoro con Arone e con Modarelli, sebbene connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", si presentano come relazioni di tipo diretto ed immediato con singole persone dedite ad attività illecite, e non come forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, anche perché intervengono ora solo con uno, ora solo con l'altro, e senza alcun riferimento esplicito o implicito al ruolo esponenziale di costoro per conto di una consorteria.

Ed è per questa ragione che, nel caso di specie, la ripetuta commissione, da parte di un indagato, di più reati fine con altri soggetti, partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non è vicenda fattuale idonea ad integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico del medesimo in ordine alla partecipazione al reato associativo.

3. La fondatezza delle censure in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 impone di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza per una nuova valutazione con riguardo a tale contestazione.

Il Tribunale, in particolare, procederà ad un nuovo apprezzamento delle risultanze disponibili, al fine di verificare se [OSCURATO:PERSONA] abbia agito quale componente di una struttura organizzata dedita al narcotraffico o, invece, abbia soltanto interagito con singole persone, per commettere, eventualmente in concorso con le medesime, singoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

L'accoglimento del ricorso, nei termini appena indicati, induce a ritenere assorbite, allo stato, le questioni prospettate nel secondo motivo, concernenti le esigenze cautelari.

Ed infatti, ferma restando la necessità di valutare il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari anche in caso di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i soli reati-fine, il giudizio in ordine a tale aspetto non può trascurare le conclusioni relative alla sussistenza o meno dei gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, posta la presunzione fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento a tale fattispecie, e non anche a quella di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Di conseguenza, il Giudice del rinvio procederà anche ad un rinnovato esame in materia di esigenze cautelari.

Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cognizione del giudice del rinvio riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (così, specificamente, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01).

Nel resto, e segnatamente con riguardo al tema della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 23 e 26, per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 4 giugno 2021, e depositata in data 16 luglio 2021, il Tribunale di Potenza, pronunciando in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], poi sostituita con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute, per reati concernenti le sostanze stupefacenti, salvo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di spacciatore ed intermediario (capo 6), di cessione continuata di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], fino al 5 novembre 2017 (capo 23), e di acquisto e trasporto di circa 700,00 grammi di hashish per rifornire [OSCURATO:PERSONA], tra il 16 e il 17 settembre 2017 (capo 26), nonché esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite, non fronteggiabili con misure mero afflittive di quella in atto. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati contestati. Si deduce che l'ordinanza impugnata ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti al ricorrente assumendo che il medesimo svolgerebbe un'attività di spacciatore, pur in assenza di elementi consistenti e concludenti. Si rappresenta che, con riguardo al reato di cessione continuata di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] (capo 23), risultano solo il sequestro di 1,00 grammo di cocaina nei confronti di questo, generiche dichiarazioni di tale soggetto, e dieci contatti telefonici tra il ricorrente ed il preteso acquirente nell'arco di nove giorni, dal 25 ottobre al 5 novembre 2017, mentre, relativamente al reato di acquisto e trasporto di circa 700,00 grammi di hashish per rifornire [OSCURATO:PERSONA] (capo 26), emergono solo conversazioni di contenuto generico. Si aggiunge che le conversazioni telefoniche hanno evidenziato sporadici contatti del ricorrente con Modarelli e Fiorenza, nel solo anno 2017, e rapporti con [OSCURATO:PERSONA] limitati al breve periodo compreso tra il 29 maggio ed il 12 giugno 2017, e che i reati fine sono circoscritti in un arco temporale pari a meno di due mesi. Si conclude che, anche per la diversificazione dei rapporti relativi al traffico di stupefacenti, manca in ogni caso qualunque elemento per ritenere la sussistenza di un rapporto permanente di tipo associativo con i presunti associati, o di un'organizzazione o di un programma criminoso tra gli stessi. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.Si deduce, innanzitutto, che è manifestamente illogica la valorizzazione di un precedente per furto di metano nella propria abitazione, e della disponibilità di un bilancino di precisione e di materiale per confezionare lo stupefacente all'atto dell'esecuzione della misura cautelare: il precedente, infatti, attiene a vicenda modestissima, del tutto eterogenea e risalente al 2015; la disponibilità del bilancino e del materiale utile a confezionare dosi non è indicativo di un'attività di spaccio in corso, e potrebbe essere riferita anche ad altri componenti del nucleo familiare. Si deduce, poi, che il Tribunale non ha risposto alla censura formulata con memoria depositata nel corso del procedimento di riesame in ordine al tempo trascorso tra i fatti in contestazione e l'adozione della misura cautelare, ancor più stante l'assenza di nuove pendenze penali. Si aggiunge, ancora, che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato dal Comune e che la messa all'asta per debiti della sua casa evidenzia l'estraneità a traffici illeciti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti l'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, mentre è infondato con riguardo alle doglianze relatOve all'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza per gli altri reati. Le censure in tema di esigenze cautelari, invece, allo stato sono assorbite. 2. Le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sia per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. cit., deducendo il vizio di motivazione per la valorizzazione per la valorizzazione di elementi non concludenti o non univocamente concludenti, sono fondate solo nella parte riguardante la fattispecie associativa. 2.1. Ai fini dell'esame delle censure appena sintetizzate, appare utile una precisazione in tema di concludenza degli elementi indiziari relativi al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Secondo un principio giurisprudenziale costantemente ribadito, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (cfr., per tutte, Sez. 3 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505-02, e Sez. 3, n. 42228 del 03/02/2015, Prota, Rv. 265346-01). Ad avviso del Collegio, il principio appena indicato, siccome cristallizza un'osservazione empirica, fondata sull'id quod plerumque accidit, ha un grado di concludenza relativo, condizionato dal contesto fattuale di riferimento. In particolare, e ad esempio, altro è se la ripetuta commissione dei reati-fine avviene ogni volta in concorso con più partecipi del sodalizio, altro è se i reati-fine vengono commessi ora con uno, ora con un altro dei partecipi, altro ancora è se la reiterazione delle condotte illecite avviene in concorso sempre con la medesima persona. Invero, in linea generale, e fatte salve eventuali specificità della singola vicenda, la prima esemplificazione appare maggiormente indicativa dell'esistenza di un legame contestuale con più persone che si proietta al di là del singolo fatto sia rispetto alla seconda, sia rispetto alla terza. Solo in relazione alla prima classe di vicende, in effetti, sembra ragionevole ritenere la sussistenza di una inferenza indiziaria dotata di sufficiente concludenza in ordine alla sussistenza di un rapporto di tipo associativo, superabile solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi. Del resto, risulta coerente con questa conclusione il diffuso orientamento della giurisprudenza, secondo il quale il continuativo rapporto tra fornitori ed acquirenti di sostanza stupefacente fonda un vincolo associativo solo a determinate condizioni, ulteriori rispetto alla reiterazione delle cessioni. Alcune decisioni, infatti, osservano che, integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze oggetto del traffico del sodalizio, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, ma sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte % dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (cfr. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249-01, ma anche Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv, 280450-01, la quale attribuisce specifico rilievo al contenuto economico delle transazioni e alla rilevanza obiettiva del ruolo assunto dall'indagato nel sodalizio criminale per il rapporto sistematico con elementi di spicco dello stesso). Altre pronunce specificano che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (così, per tutte, Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719-01). 2.2. L'ordinanza impugnata ha esposto in maniera dettagliata gli elementi sui quali ha fondato le proprie conclusioni in tema di gravi indizi di colpevolezza. 2.2.1. Il Tribunale, innanzitutto, ha illustrato perché ritiene sussistente l'associazione finalizzata al narcotraffico. Ha osservato, in particolare, che elementi significativi sono forniti: -) dall'esistenza di una base logistica, l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nella quale confezionare e "tagliare" la droga; -) dalla canalizzazione dei proventi illeciti verso [OSCURATO:PERSONA]; -) dall'esistenza di un vincolo di solidarietà, dimostrato dalla comune progettazione, da parte di Arone, di Bevilacqua e di [OSCURATO:PERSONA], di un'azione punitiva contro il pusher [OSCURATO:PERSONA], per non aver consegnato ad Arone il denaro conseguito mediante la cessione della droga; -) dal ricorso del gruppo a diversi canali di rifornimento, tra i quali quello offerto da [OSCURATO:PERSONA], gestore di una piantagione, al fine di assicurare la perdurante attività delle piazze di spaccio. 2.2.2. Il Tribunale, poi, ha descritto gli elementi dai quali ha inferito i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cessione continuata di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], fino al 5 novembre 2017 (capo 23). L'ordinanza impugnata ha evidenziato, primariamente, che contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati rilevati sin dal 1° settembre 2016, e si erano caratterizzati per una frequenza pressoché giornaliera nel periodo protrattosi dal 25 ottobre al 5 novembre 2017. Ha poi segnalato che il 5 novembre, all'esito di un controllo, Fiorenza veniva trovato in possesso di 1,00 grammo di cocaina, e che lo stesso aveva dichiarato di aver acquistato nell'occasione la droga da Santoro, pagandola 90,00 euro, fuori dell'abitazione di questi. Ha aggiunto che Fiorenza, con dichiarazioni ribadite anche successivamente, ha affermato di aver acquistato da Santoro analoghi quantitativi di droga, almeno in tre o quattro occasioni solo nell'ultimo mese, e di avere, in precedenza, oltre un anno prima, acquistato droga anche da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto fotograficamente, e a lui presentato proprio da Santoro. Ancora, ha rilevato che sono stati registrati numerosi contatti telefonici tra Santoro ed Arone, specie tra il 29 maggio ed il 12 giugno 2017, e che in particolare, il 12 giugno, una conversazione intercettata tra i due è indicativa di una consegna di droga effettuata dal secondo al primo, mediante l'occultamento della sostanza in un luogo previamente concordato, per evitare i rischi di una consegna diretta. 2.2.3. Il Tribunale ha quindi indicato gli elementi da cui ha desunto i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di acquisto e trasporto di circa 700,00 grammi di hashish per rifornire [OSCURATO:PERSONA], tra il 16 e il 17 settembre 2017 (capo 26). L'ordinanza impugnata, in particolare, richiama diverse conversazioni telefoniche tra il 16 ed il 17 settembre 2017, dalle quali risulta che: -) Modarelli, intenzionato ad assicurare lo smercio della droga in alcuni centri della provincia di Matera insieme a tale [OSCURATO:PERSONA], il pomeriggio del 16 settembre si era rivolto Santoro, raggiungendolo a casa; -) Santoro, in presenza di Modarelli, aveva contattato telefonicamente un suo «amico», la cui utenza era intestata a tale [OSCURATO:PERSONA], ed avevano concordato una fornitura per un valore di 1.200,00 euro, con la prospettiva di incrementare il traffico per il futuro; -) subito dopo, Modarelli informava [OSCURATO:PERSONA] dell'arrivo della droga, probabilmente già per la serata; -) il pomeriggio successivo, il 17 settembre 2019, Modarelli contattava Santoro, i due si incontravano e il primo esprimeva al secondo le sue perplessità sulla qualità della droga ricevuta, dicendo: «No, fidati di me che non serve sto prodotto ... Non la vendiamo bene ... Facciamo buca con questa roba, capito? ... quella volta era buona, questa non è buona. 2.2.4. Il Tribunale, a questo punto, ha esposto le ragioni per le quali deve ritenersi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, di cui al capo 6. In particolare, si rappresenta che l'attuale ricorrente si riforniva stabilmente da [OSCURATO:PERSONA], ha indirizzato al medesimo suoi abituali acquirenti, ed ha dimostrato dimestichezza di rapporti anche con un altro associato, [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si richiamano i numerosi contatti telefonici tra Santoro ed Arone già sintetizzata in precedenza al § 2.2.2., e si sottolinea che la conversazione del 12 giugno 2017, documentando uno scambio a "distanza", mediante il ricorso a nascondigli la cui ubicazione è indicata mediante espressioni convenzionali, è altamente sintomatica di un rapporto fiduciario e continuativo tra i due. 2.3. Le conclusioni del Tribunale sono correttamente motivate con riguardo ai reati fine, ma non in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Invero, per quanto attiene alla cessione continuata di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], fino al 5 novembre 2017, di cui al capo 23, le censure del ricorrente sono prive di specificità, perché non si confrontano con le reiterate dichiarazioni di quest'ultimo, puntualmente riscontrate sia dai contatti telefonici, sia dal rinvenimento della cocaina appena acquistata. Con riferimento all'acquisto e trasporto di circa 700,00 grammi di hashish per rifornire [OSCURATO:PERSONA], tra il 16 e il 17 settembre 2017, di cui al capo 26, poi, le critiche concernenti la genericità del contenuto delle conversazioni intercettate non evidenziano manifeste illogicità. A tal proposito, sembra utile rilevare che le frasi richiamate dall'ordinanza impugnata sono obiettivamente significative anche per l'indicazione di prezzi della "merce" e per i commenti sulla qualità di quella ricevuta, ed è inoltre ragionevole un loro apprezzamento alla luce del contesto complessivo, in ragione della partecipazione di Santoro e Modarelli ad attività di traffico di stupefacenti in quel periodo. Diversa è la conclusione relativa al giudizio di gravità indiziaria in ordine al reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. In particolare, gli elementi indicati dal Tribunale, se evidenziano un continuo coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di sostanze stupefacenti, non sono però idonei a rappresentare l'inserimento del medesimo in una struttura organizzata. Ed infatti, per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, i rapporti di Santoro con Arone e con Modarelli, sebbene connotati da elementi di consuetudine e di "fiducia", si presentano come relazioni di tipo diretto ed immediato con singole persone dedite ad attività illecite, e non come forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato, anche perché intervengono ora solo con uno, ora solo con l'altro, e senza alcun riferimento esplicito o implicito al ruolo esponenziale di costoro per conto di una consorteria. Ed è per questa ragione che, nel caso di specie, la ripetuta commissione, da parte di un indagato, di più reati fine con altri soggetti, partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non è vicenda fattuale idonea ad integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a carico del medesimo in ordine alla partecipazione al reato associativo. 3. La fondatezza delle censure in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 impone di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza per una nuova valutazione con riguardo a tale contestazione. Il Tribunale, in particolare, procederà ad un nuovo apprezzamento delle risultanze disponibili, al fine di verificare se [OSCURATO:PERSONA] abbia agito quale componente di una struttura organizzata dedita al narcotraffico o, invece, abbia soltanto interagito con singole persone, per commettere, eventualmente in concorso con le medesime, singoli reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'accoglimento del ricorso, nei termini appena indicati, induce a ritenere assorbite, allo stato, le questioni prospettate nel secondo motivo, concernenti le esigenze cautelari. Ed infatti, ferma restando la necessità di valutare il profilo della sussistenza delle esigenze cautelari anche in caso di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i soli reati-fine, il giudizio in ordine a tale aspetto non può trascurare le conclusioni relative alla sussistenza o meno dei gravi indizi in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, posta la presunzione fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in riferimento a tale fattispecie, e non anche a quella di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Di conseguenza, il Giudice del rinvio procederà anche ad un rinnovato esame in materia di esigenze cautelari. Come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la cognizione del giudice del rinvio riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento (così, specificamente, Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 277438-01). Nel resto, e segnatamente con riguardo al tema della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui ai capi 23 e 26, per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, co
Sentenza Cassazione n. 09036/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris