CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, quanto al primo, che, una volta intervenuta la rinunzia ai motivi di appello concernenti la responsabilità penale, il giudice, come debitamente chiarito dalla Corte di appello di Lecce (cfr. pag. 3), non è più tenuto ad alcuna verifica sulle questioni con essi poste, essendosi, al riguardo, ormai formato il giudicato; che, di conseguenza, è manifestamente infondata anche la residua doglianza, con la quale Ferrero lamenta che non sia stato assegnato rilievo, in vista della determinazione del trattamento sanzionatorio, alle obiezioni da lui svolte in ordine all'assunzione, in ambito associativo, di ruolo qualificato, che attengono a questione sollevata, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, con il terzo motivo di appello, oggetto, al pari dei primi due, di rituale rinuncia; che, correttamente, la Corte di appello ha considerato, ai fini del contenimento della pena, i soli temi concernenti l'incidenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche e la misura degli aumenti per le aggravanti sottratte al giudizio di bilanciamento e la continuazione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso (oltre che, va incidentalmente osservato, della richiesta di trattazione orale del procedimento, incompatibile con il rito ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen.), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de