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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 03000/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 24536-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR n. 19, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] 4338 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1994/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2017 R.G.N. 5173/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1994/17, la Corte d'appello di Roma riformava la pronuncia di primo grado e confermava il decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] spa ed avente ad oggetto il pagamento di contributi relativi alla prestazione lavorativa di tre collaboratori.

Riteneva la Corte che, a dispetto del contratto di lavoro autonomo stipulato, le prestazioni dei tre giornalisti dovessero essere ricondotte all'area della parasubordinazione, trattandosi di rapporti di collaborazione coordinata continuativa.

Il rapporto con i predetti era iniziato con contratti di collaborazione coordinata continuativa, in seguito era stato riportato formalmente a contratti di lavoro autonomo senza però che, nei fatti, fossero mai cambiate le modalità di svolgimento della collaborazione.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per due motivi.

L'INPGI resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] spa deduce violazione dell'art.409 n.3 c.p.c.

La Corte avrebbe erroneamente ritenuto l'esistenza della parasubordinazione, nelle forme della collaborazione coordinata continuativa, quan40 le prove testimoniali avevano escluso i requisiti tipici della continuità e della coordinazione della prestazione giornalistica.

Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce vizio di motivazione in violazione degli artt.111, co.6 Cost. e 132 c.p.c.

La Corte non avrebbe motivato sufficientemente la sussistenza dei requisiti della parasubordinazione, che invece andavano accertati in modo molto rigoroso.

I motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Sebbene rubricati col richiamo all'art.360, co.1, n.3 c.p.c., prospettano in realtà una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite e in particolare delle prove testimoniali assunte i14/primo grado.

I motivi tendono a sovvertire l'accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla ricorrenza della parasubordinazione.

Essi, dunque, vanno ricondotti al n.5 dell'art.360, co.1 c.p.c., ovvero al vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La Corte, tuttavia, ha sufficientemente motivato il proprio convincimento sulla natura parasubordinata delle tre prestazioni giornalistiche dei collaboratori, affermando in particolare che: a) costoro redigevano articoli per il giornale aventi un oggetto sempre costante (cronaca nera, cultura o cronaca giudiziaria); b) coloro che si occupavano di cronaca presidiavano sempre la stessa zona; c) avevano contatti quotidiani o quasi quotidiani con la redazione e consegnavano dai 15 ai 20 articoli al mese; d) la lunghezza degli articoli era concordata con la redazione, che ne controllava il rigaggio; e) l'articolo doveva essere inviato in giornata, entro il pomeriggio, onde consentirne l'impaginazione; f) il rapporto coi tre collaboratori si era svolto con tali modalità per vari anni, non era mai mutato in concreto, pur se, iniziato con contratti di collaborazione coordinata continuativa, era stato poi ricondotto a contratti di lavoro autonomo.

Il dato formale non poteva incidere sulla sostanza del rapporto che, nato come parasubordinato, aveva continuato a svolgersi negli stessi termini.

Ai sensi dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. i due motivi di ricorso, onde rispettare il requisito di specificità, avrebbero dovuto allegare i fatti storici omessi dalla sentenza, la loro decisività e il modo e i tempi in cui i fatti furono sottoposti al contraddittorio processuale, non potendo i motivi limitarsi ad addurre una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass.6774/22, Cass., sez. un., 20867/20).

I motivi di ricorso non deducono in modo compiuto alcun fatto storico che sia stato omesso dalla Corte.

Accennano alla circostanza per cui i tre giornalisti erano tutti titolari di partita iva e venivano retribuiti di volta in volta per ogni articolo, ma non argomentano sulla decisività di tali fatti, ovvero sulla loro incompatibilità con la prestazione coordinata continuativa e sulla capacità di infirmare il valore delle altre risultanze probatorie considerate in sentenza, come non argomentano sull'essere stati tali fatti oggetto di discussione tra le parti nei gradi di merito.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'INPGI, liquidate, per il presente grado, in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.12.22 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 24536-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR n. 19, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2022 I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] 4338 [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1994/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/04/2017 R.G.N. 5173/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1994/17, la Corte d'appello di Roma riformava la pronuncia di primo grado e confermava il decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPGI nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] spa ed avente ad oggetto il pagamento di contributi relativi alla prestazione lavorativa di tre collaboratori. Riteneva la Corte che, a dispetto del contratto di lavoro autonomo stipulato, le prestazioni dei tre giornalisti dovessero essere ricondotte all'area della parasubordinazione, trattandosi di rapporti di collaborazione coordinata continuativa. Il rapporto con i predetti era iniziato con contratti di collaborazione coordinata continuativa, in seguito era stato riportato formalmente a contratti di lavoro autonomo senza però che, nei fatti, fossero mai cambiate le modalità di svolgimento della collaborazione. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre per due motivi. L'INPGI resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] spa deduce violazione dell'art.409 n.3 c.p.c. La Corte avrebbe erroneamente ritenuto l'esistenza della parasubordinazione, nelle forme della collaborazione coordinata continuativa, quan40 le prove testimoniali avevano escluso i requisiti tipici della continuità e della coordinazione della prestazione giornalistica. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce vizio di motivazione in violazione degli artt.111, co.6 Cost. e 132 c.p.c. La Corte non avrebbe motivato sufficientemente la sussistenza dei requisiti della parasubordinazione, che invece andavano accertati in modo molto rigoroso. I motivi, connessi e quindi da trattare congiuntamente, sono inammissibili. Sebbene rubricati col richiamo all'art.360, co.1, n.3 c.p.c., prospettano in realtà una diversa lettura delle risultanze istruttorie acquisite e in particolare delle prove testimoniali assunte i14/primo grado. I motivi tendono a sovvertire l'accertamento di merito compiuto dalla Corte in ordine alla ricorrenza della parasubordinazione. Essi, dunque, vanno ricondotti al n.5 dell'art.360, co.1 c.p.c., ovvero al vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte, tuttavia, ha sufficientemente motivato il proprio convincimento sulla natura parasubordinata delle tre prestazioni giornalistiche dei collaboratori, affermando in particolare che: a) costoro redigevano articoli per il giornale aventi un oggetto sempre costante (cronaca nera, cultura o cronaca giudiziaria); b) coloro che si occupavano di cronaca presidiavano sempre la stessa zona; c) avevano contatti quotidiani o quasi quotidiani con la redazione e consegnavano dai 15 ai 20 articoli al mese; d) la lunghezza degli articoli era concordata con la redazione, che ne controllava il rigaggio; e) l'articolo doveva essere inviato in giornata, entro il pomeriggio, onde consentirne l'impaginazione; f) il rapporto coi tre collaboratori si era svolto con tali modalità per vari anni, non era mai mutato in concreto, pur se, iniziato con contratti di collaborazione coordinata continuativa, era stato poi ricondotto a contratti di lavoro autonomo. Il dato formale non poteva incidere sulla sostanza del rapporto che, nato come parasubordinato, aveva continuato a svolgersi negli stessi termini. Ai sensi dell'art.360, co.1, n.5 c.p.c. i due motivi di ricorso, onde rispettare il requisito di specificità, avrebbero dovuto allegare i fatti storici omessi dalla sentenza, la loro decisività e il modo e i tempi in cui i fatti furono sottoposti al contraddittorio processuale, non potendo i motivi limitarsi ad addurre una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (Cass.6774/22, Cass., sez. un., 20867/20). I motivi di ricorso non deducono in modo compiuto alcun fatto storico che sia stato omesso dalla Corte. Accennano alla circostanza per cui i tre giornalisti erano tutti titolari di partita iva e venivano retribuiti di volta in volta per ogni articolo, ma non argomentano sulla decisività di tali fatti, ovvero sulla loro incompatibilità con la prestazione coordinata continuativa e sulla capacità di infirmare il valore delle altre risultanze probatorie considerate in sentenza, come non argomentano sull'essere stati tali fatti oggetto di discussione tra le parti nei gradi di merito. Le spese del presente grado seguono la soccombenza di parte ricorrente. p.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell'INPGI, liquidate, per il presente grado, in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa; dà atto che, attesa l'inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 21.12.22 [OSCURATO:PERSONA]
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