CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 16681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 3 maggio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disatteso la richiesta di [OSCURATO:PERSONA]Agostino di revoca del sequestro preventivo della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" e del relativo patrimonio aziendale ItioTiozia tek, di cui la prevenuta è formalmente titolare. Rilevava il Tribunale dell'appello cautelare come gli elementi di prova offerti dalla difesa della D'Agostino, terza interessata, fossero inidonei a modificare il giudizio espresso con il decreto genetico della misura, con il quale il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, sia con funzioni impeditive sia finalizzato alla confisca, di quella azienda nell'ambito di un procedimento penale pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sottoposti ad indagini il primo in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ed entrambi in relazione ai reati di concorrenza illecita con violenza e minaccia, nonché di trasferimento fraudolento di valori. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la D'Agostino, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, la quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 391-bis, 311 e 606 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omesso di valutare gli elementi di conoscenza acquisiti dalla difesa nel corso delle proprie investigazioni difensive - costituiti dalle dichiarazioni rese da alcune persone informate dei fatti e da un elaborato di consulente tecnico - in tal modo giustificando la propria decisione con una motivazione solo apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Agostino sia inammissibile. 2. Manifestamente infondata è la censura difensiva inerente ad un'asserita carenza grafica della motivazione, in quanto il provvedimento impugnato risulta corredato da un apparato argomentativo analitico e dettagliato con il quale sono state valutate tutte le ragioni che erano state esposte dalla D'Agostino a sostegno della propria richiesta. 3. Quanto alle ulteriori questioni, poste per prospettare una violazione di legge per motivazione apparente - l'unica forma di violazione di legge attinente all'apparato argonnentativo che, come noto, è deducibile con il ricorso per cassazione avverso ad un provvedimento in materia di misure cautelari reali, giusta la previsione dell'art. 325 cod. proc. pen. - va ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione abbiano chiarito che una siffatta inosservanza è configurabile solamente laddove la motivazione risulti «priva dei requisiti 2 (t. minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; conf., in seguito, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Tali condizioni sono certamente assenti nel caso di specie nel quale la ricorrente, nel tornare a protestare tanto l'assenza del futrus commissi delicti quanto la mancanza di elementi dimostrativi di un diretto coinvolgimento dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della sua ditta, ha sostanzialmente chiesto una rivalutazione degli elementi di prova che erano stati già considerati dal Tribunale dell'appello cautelare. Le doglianze difensive risultano solo formalmente versate come violazioni di legge, in quanto si traducono, in realtà, in non ammissibili denunce di vizi inerenti alla logicità della motivazione del decreto impugnato (come peraltro confermato dalle esplicita prospettazione di una asserita "contraddittorietà nelle valutazioni logiche esposte" e di "illogiche conclusioni del Tribunale"), perché finalizzate ad ottenere una rilettura di elementi fattuali già adeguatamente considerati dai giudici di merito: avendo i giudici di merito adeguatamente spiegato perché le dichiarazioni rese da altri panificatori fossero inidonee ad incidere sulle precise deposizioni offerte dalle persone offese ~ffigai, i fratelli D'Agostino; e perché le conclusioni della consulenza tecnica di parte - peraltro valorizzate nel ricorso in maniera alquanto indeterminata - fosseli ninfluenti rispetto ad un quadro probatorio, altrimenti acquisito, capace di riscontrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria di un diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende imprenditoriali della ditta dell'odierna ricorrente. 4. Non superano il vaglio preliminare di ammissibilità neppure le ulteriori questioni poste dalla difesa con riferimento al profilo del pericolo di reiterazione o di aggravamento del reato, in quanto afferenti ad una tematica che, pur incidentalmente toccata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], non aveva costituito oggetto di devoluzione con l'atto di appello proposto avverso al provvedimento di rigetto della richiesta di revoca della misura reale in corso. 5. Segue la condanna della ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro