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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 1972

Cassazione n. 13521/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1972 avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la nullità della notificazione dell'avviso di udienza, ex art. 177 cod.proc.pen., e della sentenza di applicazione di pena emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Lecce, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Morello, Rv. 269072 - 01).

Rilevato che il ricorrente non deduce gli unici vizi deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/11/1972 avverso la sentenza del 15/09/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la nullità della notificazione dell'avviso di udienza, ex art. 177 cod.proc.pen., e della sentenza di applicazione di pena emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Lecce, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'applicazione concordata della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, Morello, Rv. 269072 - 01). Rilevato che il ricorrente non deduce gli unici vizi deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbrai
Sentenza Cassazione n. 13521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris