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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 novembre 2018

Cassazione n. 41206/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/C13/1973 avverso la sentenza del 13/11/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta, ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt 476- 482 in relazione alla falsa carta di circolazione.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando il vizio di motivazione illogica.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico.

Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore esidente [OSCURATO:PERSONA] de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/C13/1973 avverso la sentenza del 13/11/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta, ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt 476- 482 in relazione alla falsa carta di circolazione. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando il vizio di motivazione illogica. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. Tra i requisiti del ricorso per Cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Le argomentazioni del ricorrente si risolvono, infatti, in mere affermazioni di principio, prive di qualsivoglia appiglio alla motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 19.5.2021 Il Consigliere estensore esidente [OSCURATO:PERSONA] de
Sentenza Cassazione n. 41206/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris