CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 38064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1283-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, Viale del Vignola n.11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' PAOLO, domiciliatoope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' ANNALISA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 444/2021 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2022 n. 01283 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Messina ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 339/2020 del Tribunale di Patti ed ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ. 2. La Corte territoriale ha premesso che la notifica del ricorso di primo grado, proposto da [OSCURATO:PERSONA], era stata tentata presso la residenza anagrafica del [OSCURATO:PERSONA], in Capo d’Orlando, C/da Vina n. 89, ed aveva avuto esito negativo; l’ufficiale giudiziario aveva attestato di non aver potuto notificare “perché trasferito il destinatario e si sconosce il suo nuovo recapito come da informazioni assunte in loco”. Ha ritenuto che, dopo tale tentativo non andato a buon fine, la parte ricorrente non avrebbe potuto procedere direttamente alla notifica ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., ma avrebbe dovuto svolgere ricerche anagrafiche al fine di verificare eventuali mutamenti di residenza e altre indagini, anche presso la sede dell’impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA] ove lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva prestato attività lavorativa, al fine di conoscere l’attuale residenza, domicilio o dimora del suo ex datore di lavoro e tentare una nuova notifica ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Ric. 2022 n. 01283 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- 5. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 143 cod. proc. civ., per avere i giudici di appello errato nel dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, invece validamente effettuata nei confronti del resistente che, all’epoca di avvio del procedimento di notificazione, risultava con residenza, domicilio e dimora “sconosciuti”. 6. Si assume come non fosse mai stato formalmente contestato che, alla data di effettuazione del primo tentativo di notifica del ricorso (10.05.2017), la residenza di parte resistente fosse formalmente ubicata in “Capo d’Orlando (ME), [OSCURATO:PERSONA] n. 89”, come peraltro risultante dall’anagrafica di residenza del Comune di Capo d’Orlando (doc. 3 allegato al ricorso per cassazione), luogo da cui, tuttavia, secondo le informazioni acquisite dall’ufficiale giudiziario e riportate nella relata, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si era “trasferito”, senza comunicare al Comune o al vicinato la nuova residenza o il nuovo domicilio. Peraltro, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, dalla lettura della stessa relata (riprodotta nel ricorso per cassazione e allegata al medesimo) emerge che le ricerche del nuovo indirizzo di abitazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] erano state concretamente eseguite dall’ufficiale giudiziario il quale ha espressamente dichiarato: “non potuto consegnare perché trasferito. Non si conosce il nuovo recapito, come da informazioni assunte in loco”. Conseguentemente, all’epoca di effettuazione della notifica, l’unico indirizzo conosciuto e conoscibile era quello di “c.da Vina n. 89, 98071 - Capo d’Orlando” e, quindi, era questo il solo recapito in cui era possibile effettuare una valida notificazione neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 01283 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- 7. Si aggiunge che un tentativo di notifica presso l’indirizzo ove era precedentemente ubicata la sede dell’attività di ristorazione del [OSCURATO:PERSONA], in “Capo d’Orlando, [OSCURATO:PERSONA] n. 52”, certamente non avrebbe sortito alcun esito positivo, dato che, alla data di compimento della notifica (10.05.2017) e già a far tempo dal 26.10.2016, vi era insediata una diversa attività di ristorazione, come comprovato dall’atto di cessione d’azienda del 26.10.2016 a rogito del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (doc. 1 della memoria difensiva di costituzione in appello, allegato come doc. 13 al ricorso per cassazione). 8. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulle eccezioni preliminari sollevate da parte appellata nella memoria difensiva di costituzione depositata telematicamente il 24.09.2021 (trascritta e depositata col ricorso per cassazione), ove si rilevava che, a seguito della declaratoria di contumacia del [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, tutte le domande formulate e le richieste istruttorie dal medesimo articolate per la prima volta in appello risultavano inammissibili ed irrituali per violazione del disposto di cui all’art.437, co.2, c.p.c. 9. Il primo motivo di ricorso è infondato. 10. Questa Corte ha affermato che l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalitàe buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. (Cass. n. 10983 del 2021; Cass. n. 19012 del 2017). Ric. 2022 n. 01283 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- 11. In quest’ottica, se non può esigersi dal notificante il compimento di “ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata” (così Cass. n. 10983 del 2021 cit.; Cass. n. 19012 del 2017 cit.), occorre tuttavia che sia accertata “l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (v. Cass. 31 luglio 2017, n. 19012; Cass. 4 giugno 2014, n. 12526). 12. Si è quindi precisato che la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. «deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi » (così Cass. n. 32444 del 2021). 13. D’altra parte, come opportunamente puntualizzato, “i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le Ric. 2022 n. 01283 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione” (così Cass. n. 19012 del 2017 cit.; Cass. n. 20971 del 2012). 14. La C orte d’appello, in conformità ai principi di diritto appena richiamati, ha ritenuto che il solo tentativo di notifica presso la residenza conosciuta, senza lo svolgimento di ulteriori ricerche presso gli uffici anagrafici o l’ex luogo di lavoro del destinatario, non integrasse la diligenza necessaria e che quindi non vi fossero i presupposti per la notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. La pronuncia impugnata si sottrae,quindi, alle censure mosse col motivo di ricorso in esame. 15. Il secondo motivo, che attiene alla inammissibilità delle eccezioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] con il ricorso in appello, risulta, di conseguenza, assorbito. 16. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 17. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 18. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € Ric. 2022 n. 01283 sez. ML -ud. 15-11-2022 -7- 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de