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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 febbraio 2025

Cassazione n. 02902/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12122/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale come in atti, -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1586/2022depositata il 25/11/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, e che va disposta la distrazione di dette spese in favore dei difensori della parte controricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, c on distrazione in favore dei difensori anticipatari.

Così deciso in Roma, il 5/02/2025 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12122/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale come in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale come in atti, -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1586/2022depositata il 25/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; rilevato che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, e che va disposta la distrazione di dette spese in favore dei difensori della parte controricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.210,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, c on distrazione in favore dei difensori anticipatari. Così deciso in Roma, il 5/02/2025 IL
Decreto Cassazione n. 02902/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris