CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12475/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, e Agenzia delle Entrate Riscossione, inpersona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentate edifese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso isuoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 4824, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale della Lombardia il 10.10.2018, e pubblicata il 9.11.2018;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 15297/2019Numero sezionale 3461/2026Numero di raccolta generale 12475/2026Data pubblicazione 04/05/20261. [OSCURATO:PERSONA], cui è succeduta Agenzia delle Entrate Riscossione,notificava il 27.7.2016 a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 0682016 9021544286 000, avente ad oggetto 75 cartelle di pagamentorimaste insolute ed aventi ad oggetto i tributi dell’Irpef, dell’Irap, dell’Iva,della Tarsu/Tia e della Tassa automobilistica.2. Il contribuente proponeva ricorso avverso l’ingiunzione, innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Milano, con riferimento ad oltre 40cartelle esattoriali, proponendo plurime censure procedimentali e dimerito, lamentando, tra l’altro, il vizio di notifica dell’intimazione e dellecartelle, nonché la prescrizione dei pretesi crediti tributari. La CTP ritenevainfondate le difese del contribuente, e rigettava il suo ricorso.3. Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio spiegava appello il contribuente, innanzi alla CommissioneTributaria Regionale della Lombardia. La CTR confermava la decisione diprimo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisioneassunta dal giudice dell’appello, affidandosi a tre strumenti diimpugnazione. Resistono mediante unico controricorso l’Agenzia delleEntrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente contesta la violazione dell’art. 7 dellalegge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), per essere maturatala prescrizione quinquennale delle pretese tributarie e per il vizio dinotifica dell’intimazione di pagamento a mezzo Pec e pure dellepresupposte cartelle di pagamento.Invero la decisione adottata in materia dalla CTR appare corretta,anche se occorre operare qualche integrazione della sua motivazione.1.1. Il contribuente propone in realtà contestazioni diverse. Lamentainnanzitutto il vizio di notificazione dell’intimazione di pagamento perchéNumero registro generale 15297/2019Numero sezionale 3461/2026Numero di raccolta generale 12475/2026Data pubblicazione 04/05/2026effettuata dall’Incaricato per la riscossione mediante Pec, e pertanto daqualificarsi, nella sua prospettazione, come inesistente.La contestazione riveste carattere meramente formale, perché ilcontribuente non indica quale lesione del proprio diritto di difesa avrebbesubito, svolgendo la professione di Avvocato ed essendo dotato di indirizzoPec iscritto in pubblici registri.Pur essendosi registrate in passato valutazioni diverse sul punto,anche nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, appare correttoritenere che la notifica a mezzo Pec di un atto tributario, quand’anchefosse prescritta per il caso specifico una diversa modalità di notificazione,può comportarne la nullità, ma non importa l’inesistenza della notifica equindi, nel caso di specie, il vizio risulta comunque sanato dal pacificoraggiungimento dello scopo dell’atto.Questa Corte ha del resto precisato che l'inesistenza della notificazioneè configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli attiprocessuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanzamateriale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attivitàpriva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile undifformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr. Cass., sez.trib., 20.3.2026, n. 6737; Cass., sez. trib. 20.10.2022 n. 31085; Cass. SU20.7.2016, n. 14916), sanabile per effetto del raggiungimento dello scopodell’atto.Inoltre, non si è mancato di specificare, esprimendo un principioestensibile, che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione dinorme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attivitàgiudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito daldiritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; neconsegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti unmero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le qualiNumero registro generale 15297/2019Numero sezionale 3461/2026Numero di raccolta generale 12475/2026Data pubblicazione 04/05/2026l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per laparte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione dimerito (ex multis, cfr. Cass. sez. III, 20.11.2020, n. 26419).1.2. Nel criticare la notificazione delle cartelle di pagamento, poi, laparte afferma di aver censurato “di non aver ricevuto la notifica” (ric., p.9), ma poi chiarisce che questo dipende, a suo parere, dal fatto che“Equitalia (su cui incombeva l’onere) non aveva provato tale notificaesibendo gli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate concui avrebbe notificato le cartelle … sono state prodotte solo alcunericevute in copia che sono state disconosciute” (ric., p. 10).Invero questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di precisare chein presenza di produzione di atti in fotocopia, il ricorrente deve proporrecontestazioni specifiche, indicando in che cosa le fotocopie differiscanodagli originali, dovendo in caso contrario ritenersi legittima la produzione(cfr. Cass. sez. trib., 5.11.2024, n. 28373; Cass. sez. II, 21.5.2003, n.7960). Inoltre, non è richiesta all’Incaricato per la riscossione laproduzione in giudizio dell’originale delle cartelle esattoriali (cfr. Cass.,sez. trib., 12.12.2023 n. 34765), di cui peraltro non dispone, perchél’unico originale è quello che viene consegnato al contribuente.Il ricorrente richiama nella sintesi del motivo la questione dellamaturazione della prescrizione, che ritiene dover essere quinquennale, manon articola poi la propria critica, che riprende con il terzo motivo diricorso, ove se ne darà conto.Il primo motivo di ricorso risulta quindi infondato, e deve perciò essererespinto.2. Mediante il secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente censura laviolazione degli artt. 75 e 83 c.p.c., avendo la CTR omesso l’esame dellalegittimazione processuale dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delleEntrate Riscossione.Numero registro generale 15297/2019Numero sezionale 3461/2026Numero di raccolta generale 12475/2026Data pubblicazione 04/05/20262.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il contribuente propone, nellostesso motivo di ricorso, contestazioni aventi ad oggetto profili eterogeneie commistionati, attinenti la violazione di legge ed il vizio di motivazione.Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che in tema diricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizionedi mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesicontemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che supponeaccertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere dellaviolazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, chequegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; oquale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su unpunto decisivo. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioniconcernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e ilmerito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito diisolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad unodei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercarequale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma econtenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse, Cass. sez. I, 23.10.2018, n. 26874 (in sensoconforme, amplius, cfr. Cass. sez. I, 23.9.2011, n. 19443; di recente,Cass. sez. L, 6.2.2024, n. 3397).2.2. Tanto premesso, in relazione alla costituzione in giudizio inappello dell’Agenzia delle Entrate il ricorrente si limita ad affermare di avercontestato in sede di udienza di discussione il difetto di delega delfunzionario “che aveva sottoscritto la memoria” (p. 13), ma non dimostrain alcun modo il fondamento della sua affermazione, e la sua censura,Numero registro generale 15297/2019Numero sezionale 3461/2026Numero di raccolta generale 12475/2026Data pubblicazione 04/05/2026pertanto, non è scrutinabile (oltre a risultare la contestazione, comunque,tardiva).Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in sostanzaafferma l’illegittimità della sua costituzione nel giudizio di gravame peressersi avvalsa di un Avvocato del libero Foro, non ricorrendo ipresupposti di legge, perché non risultava illustrata la ragione degli“‘specifici criteri’ legittimanti il ricorso a tale difesa” (ric., p. 12). Inoltre, ladelega conferita al difensore non risulta prodotta, come contestato inmemoria depositata il 9.10.2018.2.3. Occorre allora ricordare come questa Corte di legittimità abbia giàavuto occasione di chiarire che in tema di difesa e rappresentanza ingiudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione siavvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzionicon quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali lecondizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d. n. 1611 del 1933 oppurel'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiestal'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere alpatrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione nonriserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario,per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alladifesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria,prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto alquale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilitào apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deveritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso,Cass. sez. trib., 31.10.2024, n. 28199.Quanto alla censura relativa alla mancata produzione della delega alfunzionario che ha rilasciato la procura, la produzione della stessa ènecessaria, in caso di contestazione, ma in presenza di una criticatempestivamente formulata, mentre in questo caso è lo stesso ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 15297/2019Numero sezionale 3461/2026Numero di raccolta generale 12475/2026Data pubblicazione 04/05/2026ad attestare di aver proposto la propria censura mediante una memoriaprodotta solo un giorno prima dell’udienza, peraltro senza documentare ilricorrere della circostanza.Il secondo motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile, ed ècomunque infondato.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 4 e 5, c.p.c., il contribuente critica la nullità della sentenzaimpugnata, e l’omesso esame da parte del giudice dell’appello, in materiadi compiuta “prescrizione quinquennale e nullità del procedimento” (ric.,p. 13).3.1. Anche nel terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente proponecontestazioni aventi ad oggetto profili eterogenei e commistionati,pronuncia, profili evidentemente incompatibili e causa di inammissibilitàdelle censure per le ragioni esposte esaminando il secondo motivo diricorso.3.2. Completezza suggerisce comunque di osservare che,diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, in tema di riscossioneesattoriale la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, attorecettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione adadempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il propriodiritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensidell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizionedel credito tributario (cfr. Cass. 6.8.2024, n. 22267).Inoltre, la prescrizione dei crediti erariali è decennale. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti avuto modo di ribadire che il credito erariale per lariscossione di Irpef, Irap, Iva e canone RAI si prescrive nell'ordinariotermine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve,in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzionequinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazioneNumero registro generale 15297/2019Numero sezionale 3461/2026Numero di raccolta generale 12475/2026Data pubblicazione 04/05/2026tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattereautonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato aiprecedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa lasussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. sez. trib., 29.11.2023, n.33213; conf. Cass. sez. VI-V, 26.6.2020, n. 12740).Il terzo motivo di ricorso deve comunque essere dichiaratoinammissibile.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniaffrontate e del valore della controversia, tenendosi conto che lecontroricorrenti sono state difese da un unico patrono.4.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamentodelle spese di lite in favore delle costituite controricorrenti, e le liquida incomplessivi Euro 5.800,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del citato art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 23 aprile 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti