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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2024

Cassazione n. 47501/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del dolo, le modalità dell'attività di coltivazione, il possesso di strumentazione idonea e la detenzione di un quantitativo non compatibile con il fatto di lieve entità (oltre 400 gr. di sostanza tipo marijuana).

Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche le argomentazioni della sentenza impugnata, che hanno valorizzato le modalità "organizzate" della coltivazione, sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 e di trattamento punitivo, sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito valorizzando, ai fini del dolo, le modalità dell'attività di coltivazione, il possesso di strumentazione idonea e la detenzione di un quantitativo non compatibile con il fatto di lieve entità (oltre 400 gr. di sostanza tipo marijuana). Anche sulla determinazione della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche le argomentazioni della sentenza impugnata, che hanno valorizzato le modalità "organizzate" della coltivazione, sono adeguate ed assolvono alla finalità di motivazione con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47501/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris