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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1986

Cassazione n. 16308/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1986 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla luce della precisa motivazione in ordine all'adeguatezza della pena per come rideterminata e ridotta all'esito del rinnovato calcolo erroneamente effettuato dal primo giudice, è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/02/1986 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, alla luce della precisa motivazione in ordine all'adeguatezza della pena per come rideterminata e ridotta all'esito del rinnovato calcolo erroneamente effettuato dal primo giudice, è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0
Sentenza Cassazione n. 16308/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris