CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03480/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25544/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA], n.114, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' STANCHI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BELDI' GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]. N.58. presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 846/2019, depositata il 24/01/2020, R.G. n. 836/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, premesso di essere stati dipendenti della convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., di essere transitati a far data dal 1.1.2016 alle dipendenze di IBM [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poi divenuta Modis Italia s.r.I., nell'ambito del conferimento/cessione di ramo di azienda che aveva riguardato i rami denominati "SDC" e "TSS", hanno contestato che il trasferimento rispondesse ai criteri previsti al fine dell'operatività dell'art. 2112 cod. civ. e, sul presupposto del mancato consenso alla cessione del contratto di cui all'art. 1406 cod. civ., hanno rivendicato il loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della originaria datrice di lavoro e chiesto la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, anche successivamente al 31.12.2015 fino all'effettivo ripristino ; 2. il giudice di primo grado, respinta ogni altra domanda, ha accertato la inconfigurabilità di un trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. nella cessione sopraindicata e dichiarato la giuridica continuità del rapporto con [OSCURATO:SOCIETA]. dei ricorrenti; 3. la Corte di appello di Torino, respinto l'appello principale della società, in accoglimento dell'appello incidentale dei lavoratori ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare ai lavoratori appellati le retribuzioni dovute a decorrere dal 6.4.2018, data della lettura del dispositivo di primo grado, fino all'effettivo ripristino dei relativi rapporti di lavoro ovvero fino alla loro risoluzione se anteriore 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sette motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380 - bis .1. cod. proc. civ.; 4.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato atto di rinunzia al ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che 1. preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare nei confronti dei lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], stante la intervenuta conciliazione della lite della quale entrambe le parti hanno dato atto; alla inammissibilità del ricorso consegue la compensazione delle spese di lite fra le parti sopraindicate; 2. in relazione alla posizione degli altri lavoratori, occorre delibare il ricorso proposto sulla base dei seguenti motivi; 3. con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deduce violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2001/23/CE e della relativa giurisprudenza applicativa della Corte di Giustizia UE, in relazione agli artt. 2112, 2555 e 2558 cod. civ. nonché dell'art. 16 della Carta di Nizza. Assume che la sentenza impugnata aveva ancorato la verifica del ricorrere dell'ipotesi di trasferimento di azienda ad un parametro legale non conforme al diritto eurounitario quale interpretato dalla Corte di Giustizia; in particolare, premesso che le fonti europee risultano ispirate in tema di trasferimento di azienda al principio generale di libertà di organizzazione dell'impresa ed all'esigenza di assicurare "nella circolazione una adeguata tutela al lavoratore", contesta la necessità del requisito della preesistenza, che ove inteso come espressione di necessità logica della fattispecie della cessione del ramo di azienda si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Amatori, causa C-458/2012); 4. con il secondo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1406 cod. civ. in relazione agli artt. 1 e 4 della Direttiva UE 2001/23/CE, all'art. 16 della Carta di Nizza nonché degli artt. 2112 e 2558 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere affermato essere onere della società dimostrare il ricorrere in concreto di un'ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.; 5. con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1 e 4 della Direttiva UE 2001/23/CE e dell'art. 2112 cod. civ., censurando la sentenza impugnata in considerazione del fatto che la identificazione dei criteri ed elementi determinanti per la valutazione della esistenza e consistenza del ramo di azienda oggetto del giudizio ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. era stata effettuata senza considerare alcuno dei criteri valutativi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. . Formula quindi istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TFUE; 6. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 3 e 36 Cost. nonché violazione e falsa applicazione degli artt.1206, 1207, 1217, 1218, 1256, 2094, 2099 e 2112 cod. civ.; censurando la decisione di appello in punto di condanna al pagamento delle retribuzioni dovute a decorrere dalla data della pronuncia di primo grado e fino all'effettivo ripristino dei rapporti di lavoro ovvero fino alla loro risoluzione se anteriore, specificando l' estraneità al thema decidendum della questione connessa a quanto corrisposto dalla cessionaria Modis; prospetta, in subordine, questione di costituzionalità della disciplina di riferimento in relazione agli artt. 3 e 36 Cost.;7. con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 3 e 36 Cost. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1256, 2094, 2099 e 2112 cod. civ., formulando in subordine istanza di rimessione alla Corte costituzionale; sulla premessa che la Corte di appello nel configurare come retributiva la obbligazione di [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ritenuto che vi fosse stata implicita messa in mora della società da parte dei lavoratori e sulla premessa che il rapporto di lavoro contempla, fra gli altri, anche l'obbligo di fedeltà, sostiene che tanto escludeva la possibilità per il lavoratore, persistendo il rapporto giuridico con l'originaria "cedente", di prestare la propria attività per un altro datore di lavoro, come, invece, avvenuto; in relazione a tale profilo prospetta la questione di legittimità costituzionale per l'irragionevole disparità di trattamento riservata nello specifico ai lavoratori trasferiti rispetto alla situazione del lavoratore unilateralmente sospeso; le-ce-nsid-e-Fazieci_che_prec-adonszt_r_en-clono ir - 11•- . e e - e•- e 8. con il sesto motivo deduce nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo ai sensi dell'art.156 e 161 cod. proc. civ. ; 9. con il settimo motivo deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ. in relazione alla Direttiva europea 2001/23/CE, all'art. 2112 cod. civ., all'art. 16 della Carta di Nizza nonché agli artt. 24 e 42 Cost., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la necessità di integrazione del contraddittorio con la società cessionaria, circostanza che assume lesiva del diritto di difesa della cessionaria e del principio relativo alla libertà di impresa; 10. il primo motivo di ricorso deve essere respinto alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo la quale ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art.2112 cod. civ. , anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n.276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione (v. tra le altre, Cass. n. 22249/2021, Cass. n. 20240/2020, Cass. n. 30667/2019, Cass. n. 11247/2016, Cass. n. 19141/2015); 10.1. tale giurisprudenza è condivisibile anche nell'affermazione relativa alla necessità dell'ulteriore requisito della "preesistenza" (cfr., tra le altre, Cass. n. 1769/2018, Cass. n. 15438/2016), che deve essere letto in reciproca integrazione con l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale, in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ha chiarito che l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017) ( cfr. per ulteriori riferimenti alle sentenze della Corte di Giustizia, Cass. n. 22249/2021 ); 11. il secondo motivo di ricorso è inammissibile alla luce del condivisibile arresto di questa Corte, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att . cod. proc. civ., che pone a carico di chi intende avvalersi degli effetti del trasferimento di azienda riconducibile all'art. 2112 cod.civ. l'onere della relativa allegazione e prova (cfr., fra gli altri Cass. n. 23765/2018, Cass. n. 11247/2016); nello specifico poiché è la società cedente ad invocare il realizzarsi della fattispecie traslativa di cui all'art. 2112 cod. civ. la stessa era tenuta ad allegare e dimostrare l'insieme dei fatti integranti il dedotto trasferimento di ramo d'azienda, i cui effetti traslativi del rapporto di lavoro, si configurano quale eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. (Cass. n.4601/2015); 12. il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile per la genericità e non specifica inerenza delle censure articolate alla sentenza impugnata la quale non contiene alcuna affermazione in contrasto con il principio, evincibile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in tema di necessità di considerazione complessiva delle circostanze del caso concreto e della necessità di una loro valorizzazione, ai fine della verifica della configurabilità o meno nella concreta fattispecie di un ramo di azienda, in funzione del tipo di attività esercitata; tantomeno è dato evincere una concreta applicazione di criteri, neppure compiutamente identificati dall'odierna ricorrente, non conformi alle indicazioni del giudice comunitario nella ricostruzione della fattispecie concreta; 12.1. in concorrente profilo a quanto sopra osservato deve soggiungersi che la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa - come avvenuto nel caso di specie- con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v.,tra le altre, Cass. n. 20422/2012, Cass. n. 5117/2012, Cass. n. 1821/2013, Cass. n. 2151/2013, Cass. n. 24262/ 2013, Cass. n. 10925/ 2014, Cass. n. 27238/ 2014; Cass. n. 22688/ 2014, Cass. n. 25382/ 2017, Cass.n. 2315/ 2020 e Cass. n. 6649/ 2020, Cass.n. 22249/2021 cit.). Ciò inevitabilmente, considerato che l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di ramo d'azienda, delineata in astratto dal comma 5 dell'art. 2112 cod. civ., implica prima una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e, poi, il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità. In particolare non può negarsi che la valutazione, nella concretezza della vicenda storica, dell'autonomia funzionale del ramo d'azienda ceduto e della sua preesistenza è di certo una quaestio facti che opera, come tale, sul piano del giudizio di fatto, demandato al giudice del merito, per l'accertamento della ricorrenza, nella fattispecie dedotta in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo dell'art. 2112 cod. civ. . Come già ritenuto da questa Corte "spettano inevitabilmente al giudice di merito le connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità - in termini positivi o negativi - all'ipotesi normativa" (testualmente in motivazione Cass. n. 15661 del 2001, e giurisprudenza ivi citata, e anche Cass. n. 18247/2009 e Cass. n. 7838/20059); 12.2. infine, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di formulazione di istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE sulle questioni sollecitate dalla parte ricorrente, incentrate sui requisiti di autonomia funzionale richiesti per la cessione di parte di azienda ai sensi della Direttiva 2001/23 CE, e di preesistenza, prima della cessione, di autonomia funzionale tale da consentire lo svolgimento del servizio e della funzione a cui è finalizzata la porzione poi ceduta, autonomamente rispetto al resto dell'organizzazione del cedente; si richiama a riguardo sia quanto sopra osservato in tema di approdi della giurisprudenza comunitaria, sia le articolate ragioni di rigetto di analoga istanza già scrutinata da questa Corte, ragioni alle quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. (cfr. per tutte, Cass. n.22249/2021 cit., pagg. 21 e sgg.); 13. il quarto motivo di ricorso è inammissibile alla luce della condivisibile giurisprudenza consolidatasi a partire da Cass. Sez. Un. n. 2990/2018 (seguita, tra le altre, con specifico riferimento alla fattispecie del trasferimento di azienda, da Cass. n. 211 58/2019, Cass. n. 17784/2019) la quale, come noto, ha sancito il principio di diritto per cui "in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, ... , a decorrere dalla messa in mora". A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche avuto riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d'azienda in relazione alla quale, la Corte di appello di Roma, con ordinanza di rimessione del 2 ottobre 2017, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del "combinato disposto" degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, censurando le citate disposizioni sulla mora del creditore, sul presupposto che limitassero la tutela del lavoratore ceduto - secondo l'interpretazione giurisprudenziale all'epoca accreditata - al risarcimento del danno, anche dopo la sentenza che avesse accertato l'illegittimità o l'inefficacia del trasferimento d'azienda. La Corte costituzionale ha preso atto (al p.to 6.3. del Considerato in diritto) "che l'indirizzo interpretativo, indicato come diritto vivente allorché sono state proposte le questioni di legittimità costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite, successiva all'ordinanza di rimessione. Tale pronuncia mira a ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di costituzionalità prospettati". Dalla "qualificazione retributiva dell'obbligazione del datore di lavoro moroso" il Giudice delle leggi ha tratto la conseguenza di "privare di fondamento, ..., le questioni di legittimità costituzionale insorte sulla base di un'interpretazione di segno antitetico", spettando "alla Corte rimettente rivalutare la questione interpretativa dibattuta nel giudizio principale, che investe il diritto del lavoratore ceduto, già retribuito dal cessionario, di rivendicare la retribuzione anche nei confronti del cedente";13.1. parte ricorrente dubita della costituzionalità della configurazione in capo al lavoratore illegittimamente ceduto di un credito retributivo anziché risarcitorio, <<stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e la nozione di retribuzione ricavabile dalla Costituzione (art. 36) e dal codice civile» evidenziando che il diritto alla retribuzione sussiste solo in ragione ed in proporzione della eseguita prestazione lavorativa; richiama a sostegno la sentenza costituzionale n. 86/2018 che ha dichiarato la conformità a costituzione dell'art. 18, comma 4, nella parte in cui esso attribuisce natura risarcitoria, anziché retributiva, alle somme di denaro che il datore è tenuto a corrispondere in relazione al periodo decorrente dall'emissione della condanna di reintegrazione nel posto di lavoro e fino all'effettiva ripresa lavorativa; 13.2. la questione è manifestamente infondata; si richiamano a riguardo (anche ai fini dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.) le argomentazioni sviluppate dalla sentenza n. 7090/2018 a sezioni unite di questa Corte che nello scrutinare la fattispecie della interposizione fittizia di manodopera regolata dal d.lgs. 10/09/2003, n. 276, art. 29 (come modificato dall'art. 1, comma 911, della I. 27/12/ 2006 n. 296,) ha rivisitato, per quel che in questa sede rileva, la precedente elaborazione giurisprudenziale con riguardo al tema del rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione offerta dal lavoratore, e quindi al diniego di riammissione in servizio del dipendente, disposta con ordine giudiziale nei confronti del reale datore di lavoro; la decisione ha espressamente evidenziato, fra l'altro, il carattere fuorviante del richiamo alla materia dei licenziamenti con riguardo al tema della indennità risarcitoria, ravvisando in essa una disciplina legislativa specifica e derogatoria rispetto al diritto delle obbligazioni, che riconduce i compensi dovuti dal datore di lavoro, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, nell'ambito del risarcimento del danno; nelle dichiarata prospettiva di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di riferimento le Sezioni Unite hanno, viceversa, ritenuto coerente sia con la normativa codicistica in tema di contratti a prestazioni corrispettive (artt. 1453 e sgg. cod. civ.) sia con che gli artt. 3, 36 e 41 Cost., il superamento della regola sinallagmatica della corrispettività,- intesa come riconoscimento al lavoratore, che chiede l'adempimento, del solo risarcimento del danno in caso di mancata prestazione lavorativa, pur se tale mancata prestazione è' conseguenza di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro in violazione dei principi di buona fede e correttezza - «tenuto conto che essa appare limitativa, ed inidonea a fornire al lavoratore una tutela effettiva ,soprattutto con riferimento ad ipotesi, come quella di cui si discute, nelle quali ,al mancato svolgimento della prestazione lavorativa, si faccia corrispondere l'automatica non debenza della corrispondente obbligazione retributiva, comportando la mancata cooperazione del datore di lavoro una impossibilità definitiva della prestazione, sicché il debitore non avrà diritto alla controprestazione, bensì al mero risarcimento del danno, secondo le regole di diritto comune, subendo, dunque, le ulteriori conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta omissiva del datore di lavoro rispetto all'esecuzione dell'ordine giudiziale. Il datore di lavoro , il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni , pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva , sebbene offerta dal lavoratore; il rifiuto della prestazione lavorativa, offerta dal lavoratore, impedisce gli effetti giuridici che derivano dalla continuazione del rapporto dichiarato dal giudice ,nonché la stessa effettività della pronuncia giudiziale » ( Cass. Sez. Un. n. 7090/2018 cit.); 14. il quinto motivo di ricorso è inammissibile in quanto le questioni dallo stesso poste, implicanti accertamenti di fatto, attinenti alla costituzione in mora della società non sono state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata; costituiva pertanto onere della ricorrente, onde impedire una valutazione di novità della questione, allegare l'avvenuta deduzione di esse innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come, viceversa, non è avvenuto; tanto rende manifestamente irrilevante la prospettata questione di costituzionalità, da reputarsi manifestamente infondata anche alla luce di quanto osservato al paragrafo 12.2.; 15. il sesto motivo di ricorso è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare stante la avvenuta conciliazione della lite fra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] - la posizione del quale era investita dalle censure articolate ; 17. il settimo motivo di ricorso risulta inammissibile, sia per difetto, in capo al cedente, dell' interesse ad impugnare una statuizione prospettata come lesiva nei confronti del solo cessionario, sia alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte che esclude la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario nel giudizio instaurato dal lavoratore per far affermare l'esistenza del rapporto lavorativo con il datore di lavoro cedente puntualizzando che in tal caso l'accertamento negativo dell'altro rapporto avviene senza efficacia di giudicato e l'eventuale contrasto tra giudicati è bilanciato dalle esigenze di economia e speditezza processuale, ostacolate dalla presenza di un'altra parte nel giudizio ( Cass. n. 438/2021, Cass. n. 13171/2009); 18. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dei lavoratori che non hanno conciliato, consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;19. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per sopravvenuta carenza di interesse d impugnare. Compensa le spese di lite fra le dette parti. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli altri lavoratori. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 10.500,00 per compensi professionali C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 1