CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11867/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39281 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che, escludendo le aggravanti di cui all'art. 625 n. 2) e e 61 n. 5) cod. pen., ha parzialmente riformato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. - è fondato giacché la Corte d'Appello ha effettivamente aggravato la pena pecuniaria — in assenza di impugnazione del P.M. — incorrendo così nel divieto di reformatio in peius. Nel caso in esame, con sentenza in data 18 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina, ha rideterminato la pena detentiva inflitta al ricorrente a seguito della esclusione di due circostanze aggravanti ma, ritenendo erroneamente di confermare la pena pecuniaria inflitta in primo grado siccome inferiore al minimo edittale, ha irrogato una pena di euro 300 di multa, mentre il Tribunale aveva inflitto quella di 200 euro di multa. Si impone, quindi, l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, in relazione alla pena pecuniaria, che deve essere ridotta ad euro 200 di multa. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 200 di multa. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore Il Presidente