CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 1967
Cassazione n. 46432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA]', per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 6 dicembre 2022, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia del 7 dicembre 2021 del Tribunale cittadino in composizione monocratica con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per i reati di cui all'art. 610 cod. pen. e 612 comma secondo cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche e ravvisato il vincolo della continuazione, per avere impedito l'accesso al cancello della proprietà della persona offesa posizionando un cumulo di detriti e, allorquando la stessa aveva chiesto l'aiuto della Polizia di stato, per averla minacciata con le seguenti parole: "sei venuta con i rinforzi, io ti accetto, ti faccio a pezzetti lo stesso, e che pensi che ci sono qua loro e io non ti ammazzo?". 2.Avverso la decisione della Corte di appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla corretta qualificazione giuridica. Senza che si procedesse ad una modifica dell'imputazione ai sensi dell'art.516 cod. proc. pen. il giudice ha condannato il ricorrente per due episodi considerandoli avvenuti lo stesso giorno laddove gli stessi erano avvenuti a distanza di cinque mesi l'uno dall'altro. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla illegalità della pena. Il reato di cui al capo B) è di competenza del giudice di pace e conseguentemente allo stesso dovevano essere applicate le sanzioni di cui alla legge 274/00. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte. La Corte territoriale ha fornito una puntuale risposta alla censura già identicamente contenuta nell'atto di appello evidenziando che l'imputato è stato processualmente posto nelle condizioni di difendersi in ordine ad ogni profilo della contestazione essendo peraltro bene a conoscenza della scansione dei fatti come indicati nella annotazione di servizio della Polizia giudiziaria, acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti. La sentenza ha operato una corretta applicazione del principio affermato costantemente da questa Corte in base al quale non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazione degli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nesso causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione della imputazione. (Sez.2, n. 12328 del 24/10/2018, (2019), Rv. 276955). 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. La contestazione è relativa alla condotta di cui all'art. 612 comma secondo cod. pen. (minaccia grave) che è di competenza del Tribunale monocratico come risulta dalla lettura dell'art. 4 D. Igs. 274/2000 che indica quali siano i reati di competenza del Giudice di Pace. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della costituita parte civile, da liquidarsi come da dispositivo. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre accessori di legge. Così